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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28268/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 642 c.p. (denuncia di sinistro assicurativo mai avvenuto) in concorso con altri. Ha impugnato in Cassazione articolando tre motivi principali: 1) nullità per mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, essendosi la notifica effettuata ad un indirizzo errato (Corso Sirena, n.168) mentre la sua residenza risultava al reale indirizzo (Corso Sirena, n.85), con conseguente inosservanza delle garanzie processuali; 2) vizio di motivazione della sentenza di merito e violazione delle norme sul diritto di difesa, con specifiche censure sulle perizie dell'assicurazione e sulla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame di una testimone/conducente; 3) prescrizione del reato, sostenendo che il termine estintivo risultava già maturato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (notificazione errata del decreto d'appello, con nullità assoluta della notificazione al numero civico 168 anziché 85). Tuttavia, dovendo confrontare la nullità processuale con la presenza di una causa estintiva del reato, la Corte ha accertato che il reato era stato consumato il 24/05/2013 e che, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, il termine estintivo era maturato il 24/11/2020. Applicando il principio di prevalenza della declaratoria immediata della causa estintiva (richiamando le Sezioni Unite, n.17179/2002), la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La decisione precisa che la declaratoria di prescrizione prevale sulla nullità quando l'accertamento dell'estinzione non richiede valutazioni di merito riservate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata quale titolo di reato: imputata contestata per aver denunciato un sinistro mai avvenuto al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (inosservanza di norme sulla validità del processo e vizio di motivazione).

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo richiamato a sostegno della censura relativa alla mancata conoscenza del giudizio di appello per difetto di notifica.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta della notificazione quando questa è effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dagli atti; la Corte ha qualificato come assoluta e insanabile la notifica errata al civico 168 anziché 85.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della nullità delle notificazioni; la Corte ha richiamato la rilevanza della nullità accertata.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione al difensore d'ufficio se l'imputato non è rintracciabile all'indirizzo: i giudici di merito avevano fatto ricorso a tale disposizione a seguito della notifica risultata "sconosciuta".

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione dei reati invocata dalla ricorrente: la Corte ha calcolato i termini e ritenuto estinto il reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; la Corte l'ha applicato per dare prevalenza alla causa estintiva rispetto alla nullità processuale, ove l'accertamento dell'estinzione non richieda accertamenti di merito.

  • Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 (Conti)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per il principio che la declaratoria immediata di causa estintiva prevale sulla nullità processuale assoluta, salvo che l'accertamento dell'estinzione richieda indagini di merito.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto; applicata per dichiarare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • artt. 495, 500, 546 cod. proc. pen. e art. 27 Cost.

    Norme richiamate nella censura difensiva in relazione al diritto di difesa e alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha considerato le doglianze ma ha risolto la controversia sulla base della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando in Cassazione coesistono una nullità processuale assoluta e una causa estintiva del reato (es. prescrizione), prevale la declaratoria della causa estintiva se il suo accertamento non richiede valutazioni di merito riservate al giudice di merito.
  • La notificazione effettuata ad un indirizzo diverso rispetto a quello risultante dagli atti costituisce generalmente nullità assoluta e insanabile (art. 178 c.p.p.), ma tale nullità può risultare ininfluente se il reato è già estinto per prescrizione.
  • Per ottenere l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato è necessario che la maturazione della prescrizione sia dimostrabile senza ulteriori accertamenti di merito (es.: data di consumazione e assenza di cause di sospensione/interruzione).
  • La gestione degli indirizzi e delle notifiche è cruciale: l'imputato deve curare che la sua residenza processuale sia aggiornata e gli avvocati devono verificare le notifiche per non incorrere in conseguenze processuali gravi.
  • Le doglianze sulla motivazione o sull'applicazione delle prove tecniche (perizie) restano rilevanti, ma possono essere sorpassate dalla declaratoria della prescrizione; pertanto tali questioni vanno opportunamente valorizzate tempestivamente nel merito quando la prescrizione non è già matura.
  • In presenza di notifiche risultate "sconosciute", la notificazione al difensore d'ufficio è prevista ma non risolve il problema se la causa dell'errore è l'indicazione di un indirizzo errato riconducibile agli atti.

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