Cassazione Penale, Sentenza n. 17386/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma del 18/06/2013 che aveva condannato il ricorrente per due rapine aggravate (04/2011 ad Arce e 12/04/2011 a Castelliri) e reati connessi. Il ricorrente aveva allegato come "prove nuove" un memoriale (già prodotto in appello) che indicava un terzo (De Rosa Lello) come somigliante al rapinatore ripreso da videosorveglianza e proprietario di una Suzuki filmata, e una consulenza tecnica del 27/12/2021 che avrebbe accertato la corrispondenza tra De Rosa e il soggetto ripreso nonché elementi parziali della targa (G-3-9-1). Sosteneva che tali elementi escludessero la sua colpevolezza almeno sotto il profilo del ragionevole dubbio e che la Corte territoriale avesse anticipato il giudizio di merito nel dichiarare manifesta infondatezza senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il controllo preliminare sull'ammissibilità della revisione (art. 634 c.p.p.) deve verificare solo l'evidente inidoneità, senza anticipare il merito, pur potendo rilevare ictu oculi segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità del novum. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che il memoriale non costituisse prova nuova (si trattava di mere sospetti) e che la consulenza tecnica non fosse utilizzabile come prova decisiva poiché le riprese considerate riguardavano contesti diversi (gioielleria di Rapone) non coincidenti con le rapine per cui era stato condannato; inoltre le condanne si basavano su un quadro probatorio solido, mentre i nuovi elementi risultavano marginali e irrilevanti. Pertanto la domanda di revisione è stata ritenuta manifestamente infondata e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 634 c.p.p.
Norma richiamata in relazione al giudizio di ammissibilità della revisione per manifesta infondatezza: il controllo preliminare deve accertare l'evidente inidoneità della domanda a consentire una verifica sull'esito del giudizio senza anticipare il merito.
art. 631 c.p.p.
Richiamata in relazione al 'risultato proscioglitivo' che la revisione dovrebbe poter ottenere: la domanda non può basarsi su allegazioni che, già in astratto, siano inidonee a conseguire l'esito proscioglitivo previsto dall'art. 631.
art. 630 c.p.p.
Rinvio alle ipotesi legali che indicano situazioni sintomatiche della probabilità di errore giudiziario; la delibazione preliminare deve verificare la presenza, nelle difese, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ipotesi.
Massime di principio
- La verifica preliminare sull'ammissibilità della revisione deve limitarsi a rilevare l'evidente inidoneità del novum senza entrare nel merito: non è consentita un'anticipazione dell'apprezzamento probatorio che spetta alla fase di revisione.
- Per essere considerata rilevante, la prova nuova deve essere realmente innovativa, direttamente collegabile ai fatti decisivi e avere carattere decisivo rispetto al quadro probatorio già acquisito; mere sospetti, identificazioni basate su contesti diversi o elementi marginali non sono sufficienti.
- Il giudice preliminare può, però, respingere la richiesta quando il novum presenti ictu oculi segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità (es. provenienza da contesti non coincidenti, contraddizioni evidenti, assenza di collegamento oggettivo con i fatti per cui si chiede la revisione).
- Se la condanna si basa su un quadro probatorio solido e 'granitico', la soglia per ritenere il novum idoneo a fondare una revisione è più alta: elementi marginali o ridondanti difficilmente invertiranno la prognosi favorevole all'ammissibilità.
- Per aumentare le possibilità di ammissione di una domanda di revisione, il ricorrente dovrebbe produrre prove nuove chiare, con collegamento fattuale diretto (es. video relativi esattamente allo stesso fatto, elementi tecnici univoci come riscontri di targa o DNA, perizie che confrontino oggetti/immagini nello stesso contesto) e indicare esplicitamente come tali elementi possano ragionevolmente far sorgere dubbio sul giudicato.
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