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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21418/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina da un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso su incarico del Comune per il mancato pagamento di IMU relativa ad annualità pregresse. La società contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’atto sostenendo che il credito fosse insussistente perché gli immobili interessati erano alloggi sociali, quindi esenti da IMU in base alla normativa regionale, al D.M. 22 aprile 2008 e al regolamento comunale. Dinanzi alla Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse applicato il principio secondo cui, accertata l’inesistenza del credito, dovrebbe essere emesso un provvedimento di improcedibilità; con il secondo ha dedotto violazione della normativa regionale lombarda, del D.M. 22 aprile 2008 e del regolamento comunale, sostenendo che trentuno dei trentotto immobili oggetto di accertamento erano ricompresi in una convenzione con Regione e Comune e andavano qualificati come alloggi sociali esenti da IMU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la contribuente non si era confrontata con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla definitività degli avvisi di accertamento presupposti, non impugnati, con conseguente irretrattabilità del credito tributario posto a base del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ha quindi ritenuto infondata la tesi dell’inesistenza del credito, perché meramente assertiva e contrastante con l’accertamento di merito. Quanto alla dedotta esenzione IMU per asseriti alloggi sociali, la Corte ha rilevato che la definitività degli avvisi rendeva tale profilo irrilevante e che, comunque, il ricorso difettava di autosufficienza, non essendo stati indicati gli elementi dai quali desumere la qualificazione degli immobili come alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le controparti non si sono costituite. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973

    preavviso di iscrizione di ipoteca

    richiamato come base normativa del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare vizio di motivazione, ma ritenuto non fondato perché la censura non si confrontava con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla pretesa esenzione IMU, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • legge Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009

    richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’esenzione degli alloggi sociali.

  • D.M. 22 aprile 2008

    richiamato quale fonte che definisce gli alloggi sociali; la Corte ha rilevato che il ricorso non indicava adeguatamente gli elementi per applicarlo ai beni controversi.

  • art. 33 del regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 dell'11 maggio 2016

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esenzione IMU invocata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • legge n. 228 del 2012

    citata quale fonte modificativa dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura è inammissibilmente o infondatamente proposta quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha fondato la decisione su un presupposto autonomo e decisivo non efficacemente contrastato.
  • La definitività degli atti presupposti non impugnati rende irretrattabile il credito tributario posto a base dell’atto consequenziale, con conseguente irrilevanza delle doglianze che mirano a contestare indirettamente il merito della pretesa ormai consolidata.
  • Chi deduce in cassazione una qualificazione giuridica favorevole dei beni o del rapporto deve indicare specificamente gli elementi di fatto e documentali da cui tale qualificazione discenderebbe; in difetto, la censura difetta di autosufficienza.
  • La mera affermazione dell’esistenza di un’esenzione tributaria non basta se non è chiarito, in modo puntuale e autosufficiente, come i beni rientrino nei presupposti normativi dell’agevolazione invocata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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