Sentenza del 29/11/2016 n. 24188 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'avviso di pagamento Tarsu/Tia per l'anno 2010. Ha sostenuto, da un lato, che la struttura alberghiera fosse obiettivamente inutilizzabile durante il periodo invernale per lavori di rinnovo e che i rifiuti prodotti da tali lavori fossero rifiuti speciali non conferiti al servizio comunale; dall'altro, ha contestato l'applicazione di una tariffa alberghiera superiore a quella prevista per le civili abitazioni, invocando il regolamento comunale e i principi comunitari. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la chiusura stagionale dipendesse da una scelta dell'impresa e non da un'impossibilità oggettiva di utilizzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune, confermando in sostanza la debenza della Tarsu/Tia. La mera chiusura invernale o il mancato utilizzo dell'albergo non integrano un'obiettiva impossibilità di utilizzo dei locali, soprattutto quando la struttura dispone di una licenza annuale. Per ottenere l'esclusione dal tributo il contribuente deve indicare e dimostrare, con elementi oggettivi o documentazione idonea, l'effettiva non utilizzabilità dell'immobile. È stata inoltre ritenuta legittima la tariffa più elevata per gli esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni, in ragione della loro maggiore capacità ordinaria di produrre rifiuti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La tassa è dovuta per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, salvo i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.
La detenzione o occupazione dei locali fa presumere la loro produttività e quindi la debenza del tributo. L'esclusione è ammessa solo se il contribuente prova una concreta e obiettiva impossibilità di utilizzare l'immobile e di produrre rifiuti; non è sufficiente il mancato utilizzo volontario o di fatto.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, lettera b)
Prevede temperamenti dell'imposizione per situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come l'uso stagionale.
L'uso stagionale può giustificare riduzioni o temperamenti dell'imposta, ma non determina automaticamente l'esenzione totale. Occorre distinguere la riduzione per minore utilizzo dall'esclusione fondata sull'obiettiva inutilizzabilità.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68
Consente la classificazione delle utenze in categorie omogenee ai fini della determinazione della tariffa, tenendo conto della quantità e qualità dei rifiuti producibili.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2
La legittimità delle tariffe deve essere verificata in relazione al rapporto tra tariffe e costi del servizio riferiti alle categorie classificate, non mediante un semplice confronto diretto tra singole categorie.
D.Lgs. n. 22 del 1997
È richiamato quale criterio legislativo che valorizza la quantità e qualità dei rifiuti prodotti nella classificazione delle utenze e nella determinazione delle tariffe.
Art. 360 c.p.c., numeri 3 e 5
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizio della motivazione o omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione dalla tassa rifiuti non basta dichiarare la chiusura dell'attività o dimostrare che i locali non sono stati utilizzati: è necessario provare una loro obiettiva e concreta inutilizzabilità, indipendente dalla scelta o dalle esigenze dell'utente.
- La prova dell'inutilizzabilità deve essere indicata nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione e supportata da elementi oggettivi, come documentazione tecnica, provvedimenti amministrativi, inagibilità o lavori che impediscano effettivamente l'accesso e l'uso dei locali.
- La chiusura stagionale di un'attività alberghiera può eventualmente fondare una riduzione prevista dalla legge o dal regolamento comunale, ma non comporta automaticamente l'esenzione integrale, soprattutto in presenza di una licenza annuale.
- La tassa può essere dovuta anche se il servizio non viene concretamente utilizzato, poiché il presupposto ordinario è l'occupazione o detenzione di locali astrattamente idonei a produrre rifiuti e a usufruire del servizio.
- È generalmente legittimo applicare agli alberghi una tariffa superiore rispetto alle abitazioni, perché un'attività alberghiera è normalmente considerata capace di produrre una maggiore quantità di rifiuti; la stagionalità può incidere solo tramite eventuali riduzioni specifiche.
- La produzione di rifiuti speciali derivanti da lavori di ristrutturazione non esclude automaticamente la tassa sui locali: occorre dimostrare quali superfici producano esclusivamente tali rifiuti e verificare le specifiche regole comunali applicabili.
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