Cassazione Civile, Ordinanza n. 17073/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato sia il suo appello principale sia quello incidentale della società contribuente. La censura era articolata in due motivi di violazione di legge, richiamando gli artt. 92 e 93 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e l'art. 2697 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo e documentando l'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136, con pagamento mediante modello F24; successivamente anche l'Agenzia ha preso atto dell'integrale pagamento e ha chiesto l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata validamente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che l'Agenzia delle entrate aveva aderito alla definizione, attestando la regolarità della procedura e l'integrale pagamento di quanto dovuto. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, in applicazione dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 citato.
Norme richiamate
art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Richiamato come norma sostanziale oggetto dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché il giudizio viene dichiarato estinto.
art. 93 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Richiamato come norma sostanziale oggetto dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non si pronuncia sul punto per intervenuta estinzione del processo.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova nei motivi di ricorso, ma senza decisione sul merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
La definizione agevolata della controversia, comprovata dal pagamento e accettata dall'Amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. 17 dicembre 2018 n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata invocata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, risulti perfezionata una definizione agevolata della lite tributaria e l'Amministrazione ne prenda atto, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La prova del perfezionamento della definizione agevolata può essere fornita tramite documentazione del pagamento dovuto; se l'Ufficio ne riconosce la regolarità e l'integrale adempimento, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano disciplinate dalla specifica previsione normativa richiamata, con imputazione alla parte che le ha anticipate.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, anche se formulati come censure di violazione di legge o di riparto dell'onere probatorio.
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