Ordinanza n. 151/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso n. 449 del 2026 - del provvedimento del Comando provinciale dei Carabinieri -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 20.12.2025, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente; - del provvedimento del Comando della Compagnia dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 13.09.2025, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero; - del provvedimento del Comando della Compagnia dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la seconda istanza di estensione dei termini a difesa del 5.09.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui fissa termini ridotti per la conclusione del procedimento e per l’esercizio del diritto di difesa; e quanto al ricorso n. 452 del 2026 - del provvedimento del Comando provinciale dei Carabinieri -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 20.12.2025, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente; - del provvedimento del Comando della Compagnia dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 13.09.2025, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero; - del provvedimento del Comando della Compagnia dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la seconda istanza di estensione dei termini a difesa del 5.09.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui fissa termini ridotti per la conclusione del procedimento e per l’esercizio del diritto di difesa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, rigetto del ricorso gerarchico e atti del procedimento disciplinare, inclusi i provvedimenti di diniego dell'estensione dei termini a difesa
Esito
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi, strettamente connessi perché originati dalla medesima vicenda fattuale e da provvedimenti disciplinari, contro la sanzione del rimprovero inflitta a ciascun ricorrente, contro il rigetto dei rispettivi ricorsi gerarchici, contro il diniego della seconda istanza di estensione dei termini a difesa e contro gli ulteriori atti del procedimento, inclusa la comunicazione di avvio nella parte relativa alla fissazione di termini ridotti per la conclusione del procedimento e per l'esercizio del diritto di difesa. I ricorrenti avevano formulato domande cautelari di sospensione, alle quali hanno rinunciato nella camera di consiglio del 19 marzo 2026. Nel ricorso n. 449 del 2026 l'Amministrazione ha inoltre chiesto di essere autorizzata a depositare un file video relativo all'episodio contestato.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e fattuale. Ha preso atto della rinuncia dei ricorrenti alle rispettive istanze cautelari, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza adottare una misura cautelare. Ha ammesso la produzione documentale costituita dal file video dell'episodio contestato. Poiché il file, di dimensioni pari a 1,22 GB, non era caricabile nel fascicolo telematico, il TAR ha disposto che la difesa dei ricorrenti possa rivolgersi alla segreteria per ottenere copia del video, così da assicurare il contraddittorio sulla formazione della prova. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della trattazione delle domande cautelari incidentali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ricorsi distinti possono essere riuniti quando risultano strettamente connessi per l'identità della vicenda fattuale e per la derivazione degli atti impugnati dal medesimo procedimento.
- La rinuncia all'istanza cautelare deve essere presa d'atto dal giudice e comporta il mancato esame dei presupposti della tutela cautelare, senza decisione sul merito dell'impugnazione.
- La produzione di un file video rilevante per la controversia può essere ammessa come prova documentale anche quando, per le sue dimensioni, non sia materialmente caricabile nel fascicolo telematico, purché siano adottate modalità che consentano alla controparte di ottenerne copia e di esercitare il contraddittorio.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere riservata alla decisione definitiva.
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