Cassazione Civile, Ordinanza n. 30230/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due soggetti, qualificatisi come moglie e figlia dell'originario detentore/possessore degli immobili, agivano per far dichiarare l'intervenuta usucapione ordinaria di una villa con dependances in Comune di Cuorgné e di una villa a Isola di Capo Rizzuto, sostenendo di averli posseduti come proprietarie dal 1974, di avervi abitato in diversi periodi dell'anno e di aver contribuito al pagamento di alcune utenze. La lite si innestava su una complessa vicenda di trasferimenti immobiliari: gli immobili erano stati ceduti fiduciariamente a una società estera con riserva di riscatto, poi trasferiti a una società di persone e infine alla società resistente; nel frattempo si erano verificati sequestri, iscrizioni ipotecarie e un procedimento penale per truffa e reati associativi. In appello le attrici insistevano anche sulla necessità di sospendere il giudizio civile ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del processo penale "San Michele", ritenuto rilevante per accertare la simulazione/truffa dei trasferimenti e la conseguente incidenza sulla proprietà degli immobili. Nel ricorso per cassazione deducevano due motivi: (1) violazione dell'art. 295 c.p.c. e motivazione apparente, per non avere la Corte d'appello sospeso il giudizio nonostante il processo penale e la confisca disposta su uno degli immobili; (2) violazione degli artt. 1141, 1142 e 1158 c.c. e vizio motivazionale, per non avere riconosciuto la presunzione di possesso intermedio e per avere mal valutato le prove circa un possesso ultraventennale uti dominus.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudizio civile verteva sull'accertamento dell'usucapione, mentre il processo penale richiamato non integrava una pregiudizialità tecnica idonea a imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c.; il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 10027/2012 era corretto e la motivazione della Corte d'appello non era né inesistente né meramente apparente. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: la presunzione di possesso intermedio non era invocabile perché, al momento della domanda, le attrici non erano nel possesso degli immobili e i beni erano stati trasferiti con atto notarile del 1978 e successivi passaggi di proprietà e possesso; inoltre la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio era volta a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, con irripetibilità delle spese verso le parti intimate e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria opera solo in presenza di una vera pregiudizialità tecnica; il nesso con il processo penale richiamato non era tale da imporla nel giudizio di usucapione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale del motivo, ma la censura non è stata accolta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La mancanza o mera apparenza della motivazione va dedotta come nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non era invocabile nella nuova formulazione, anche per la doppia conforme di merito.
art. 132, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È il parametro della sufficienza/struttura della motivazione richiamato per la censura di nullità.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia decisione conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile.
art. 1141 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere il possesso, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva e comunque non idonea a scalfire la motivazione di merito.
art. 1142 c.c.
La presunzione di possesso intermedio non si applica quando il soggetto non è nel possesso del bene al momento della domanda e quando vi sono stati trasferimenti del possesso coerenti con gli atti notarili.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede il possesso ultraventennale, pacifico, pubblico e ininterrotto uti dominus; tali presupposti erano stati esclusi in fatto dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità in senso tecnico tra i giudizi; non basta che il processo penale riguardi fatti collegati o possa offrire elementi istruttori utili al giudizio civile.
- Nel giudizio di usucapione, la controversia va decisa verificando l'effettivo possesso ultraventennale, pacifico, pubblico e ininterrotto uti dominus, non la validità o invalidità dei titoli di trasferimento che hanno preceduto o accompagnato la vicenda proprietaria.
- La presunzione di possesso intermedio non può essere invocata da chi, al momento introduttivo della causa, non sia nel possesso del bene o risulti averlo perduto per effetto di atti di trasferimento del possesso coerenti con la documentazione negoziale.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove, della credibilità dei testimoni o della maggiore attendibilità di una fonte istruttoria rispetto ad altre: tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo nei limiti consentiti dalla norma e, ove la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, la censura deve essere incanalata nel vizio di nullità della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30165/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30170/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30171/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30173/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30174/2023 del 31/10/2023
- ordinanza_civile · 31 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30175/2023 del 31/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →