Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10868/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione integrale del giudicato costituito dalla sentenza n. 4060/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott.ssa Bellini, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 15653/2017, pubblicata in data 18/05/2018, notificata in data 18/06/2018, passata in giudicato; nonché con richiesta di: - fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione, comprensiva dell’importo pari alla soppressa IIS, per il servizio prestato all’estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato costituito da una sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione, comprensiva dell’importo pari alla soppressa IIS, per il servizio prestato all’estero, ed era stata disposta la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto la mancata integrale esecuzione della pronuncia, sostenendo che il Ministero non avrebbe corrisposto tutte le somme spettanti per il periodo da febbraio 2021 al 31 agosto 2025, non pagate nell’ambito della precedente procedura esecutiva. Ha inoltre chiesto la determinazione di una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Il giudice ha ricordato che, nell’ottemperanza a sentenze del giudice civile, deve essere osservato un criterio di stretta continenza: il giudice amministrativo non può svolgere nuove valutazioni in fatto o in diritto su questioni non dedotte e non decise nel giudizio civile, la cui cognizione resta riservata al giudice ordinario. Per decidere sulla concreta estensione dell’obbligo di esecuzione, ha richiesto al Ministero una relazione sulle attività eventualmente compiute per dare esecuzione alla sentenza e alla ricorrente chiarimenti sul fondamento delle pretese riferite alle annualità 2021-2025, che non apparivano immediatamente ricomprese nel giudicato. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di una misura pecuniaria coercitiva per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    richiedere elementi istruttori integrativi alle parti

    Il TAR lo richiama quale base per disporre acquisizioni e chiarimenti necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve attenersi a un criterio di stretta continenza, limitandosi a verificare l’esecuzione del comando giudiziale senza rinnovare valutazioni in fatto o in diritto su questioni non dedotte e non decise nel giudizio civile.
  • Quando l’estensione delle pretese economiche azionate in ottemperanza non risulta chiaramente ricompresa nel giudicato civile, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia nei confronti dell’amministrazione, per ricostruire le attività esecutive compiute, sia nei confronti del ricorrente, per chiarire il fondamento delle somme richieste.
  • La richiesta di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone la previa individuazione dell’effettivo contenuto precettivo del giudicato e della condotta amministrativa eventualmente difforme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.