Cassazione Penale, Sentenza n. 31492/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Semprini impugna la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato per lesioni colpose. Sostiene che la persona offesa/parte civile ha rinunciato al ricorso immediato davanti al giudice di pace entro il termine processuale e che l'imputato ha accettato tale rinuncia; secondo la giurisprudenza citata, la rinuncia al ricorso immediato, con accettazione, equivale alla remissione di querela e determina l'estinzione del reato. Chiede quindi l'annullamento della condanna per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiama il principio consolidato secondo cui, nel procedimento davanti al giudice di pace (art. 21, comma 5 D.Lgs. n. 274/2000), la rinuncia al ricorso immediato unita all'accettazione dell'imputato equivale alla remissione della querela e comporta l'estinzione del reato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che il reato è estinto per remissione di querela con accettazione e ha posto le spese processuali a carico dell'imputato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 5
"Nel procedimento davanti al giudice di pace, data l'equiparazione legislativa (art. 21, comma quinto del D.Lgs. n. 274 del 2000) degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela..."
La norma equipara gli effetti del ricorso immediato davanti al giudice di pace a quelli della querela; pertanto la rinuncia al ricorso, se accettata dall'imputato, produce gli effetti della remissione di querela e l'estinzione del reato.
Sez. 4, n. 7366 del 06/02/2014 (Giurisprudenza)
"La rinuncia al ricorso, unita all'accettazione dell'imputato, produce l'estinzione del reato, così come la remissione della querela"
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio di equivalenza tra rinuncia al ricorso immediato (con accettazione) e remissione di querela; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.
Sez. 3, n. 42427 del 05/10/2011 (Ghedin)
"La rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del D.Lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela..."
Ulteriore precedente che sostiene l'equiparazione tra rinuncia al ricorso immediato e remissione di querela, richiamato nel ragionamento della Corte.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato come riferimento procedurale per l'applicazione dei principi consolidati dalla Corte; la motivazione è semplificata in considerazione della reiterata giurisprudenza.
Massime di principio
- Nel processo derivante da ricorso immediato avanti il giudice di pace, la rinuncia del ricorrente al ricorso, se accettata dall'imputato, ha lo stesso effetto della remissione di querela e determina l'estinzione del reato.
- L'accertamento della validità della rinuncia e della relativa accettazione richiede che la rinuncia sia tempestiva (entro i termini processuali) e documentata; l'accettazione dell'imputato deve risultare dagli atti.
- Se il reato è estinto per remissione di querela (o rinuncia al ricorso con accettazione), la Corte penale annulla la sentenza impugnata senza rinvio; le conseguenze civili (risarcimento danni, rapporti assicurativi) possono richiedere separata valutazione in sede civile.
- La parte che invoca l'estinzione del reato deve fornire prova documentale della rinuncia e dell'accettazione; l'assenza di tale prova impedisce l'estinzione.
- Le spese processuali possono essere poste a carico dell'imputato anche quando l'annullamento deriva dall'estinzione del reato per remissione di querela.
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