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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36197/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trani che aveva rigettato la richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna. La richiesta era motivata con la mancata notificazione del decreto ad uno dei due difensori fiduciari (Michele Ippedico), sicché il decreto sarebbe stato viziato per omessa notificazione al difensore e, dunque, assoggettato a impugnabilità senza i termini ordinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse espresso in termini tali da non consentire una compiuta valutazione in sede di legittimità. Dalla ricostruzione dei fatti risultava che il decreto penale era stato notificato al difensore Marina Cagnetta e depositato con ritiro anche a favore del Berardi; non risultava la notificazione all'avv. Ippedico nonostante la sua nomina come codifensore. La Corte ha osservato che, in caso di omessa notificazione al difensore, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione senza rispetto del termine perentorio di cui all'art. 461 c.p.p., rendendo in molti casi inutile la richiesta di rimessione in termini. Inoltre il Tribunale di Trani aveva qualificato l'istanza originaria come domanda di rimessione in termini e il ricorrente non aveva contestato tale qualificazione, accettandone gli effetti. La Corte ha escluso la conversione della domanda in incidente di esecuzione, richiamando la regola che la conversione ex art. 568, comma 5, c.p.p. si applica solo alle impugnazioni e non alla restituzione in termini o all'incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    stabilisce il termine per proporre opposizione a decreto penale; tuttavia la giurisprudenza richiamata dalla Corte riconosce che, se il decreto non è stato notificato al difensore, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione anche oltre il termine perentorio, a tutela del diritto alla difesa

  • art. 568 cod. proc. pen.

    prevede la regola generale di conservazione degli effetti degli atti processuali mediante conversione della domanda; la Corte precisa che tale meccanismo è applicabile solo alle impugnazioni previste dal codice e non alla restituzione in termini né all'incidente di esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui è stato altresì disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se un decreto penale non è stato notificato ad uno dei difensori del condannato, il difensore non notificato può proporre opposizione senza essere vincolato dal termine perentorio di cui all'art. 461 c.p.p.; in tali casi la richiesta di rimessione in termini può essere superflua.
  • La restituzione in termini non è il rimedio adeguato quando il problema è una notificazione viziata o omessa; l'opposizione diretta al decreto è spesso la via più efficace e meno meramente procedurale.
  • La qualificazione che il giudice di merito dà all'istanza (es. come rimessione in termini) ha rilievo: se la parte non contesta tale qualificazione e ne accetta gli effetti, risulta difficile ottenere in cassazione una diversa qualificazione o la conversione della domanda.
  • La conversione della domanda ex art. 568, comma 5, c.p.p. è limitata alle impugnazioni codificate; non è applicabile alla restituzione in termini né all'incidente di esecuzione.
  • In cassazione le doglianze devono essere sviluppate con argomentazione sufficiente e chiara: motivi formulati in modo generico o che non consentono la compiuta valutazione dei fatti e del diritto sono dichiarati inammissibili.

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