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Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti presupposti a un trasferimento per incompatibilità ambientale e agli atti relativi all’istanza di conferimento con il Comandante della Legione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assegnato a un diverso Nucleo Carabinieri con determinazione del 7 febbraio 2026 per una ritenuta incompatibilità ambientale nella precedente sede di servizio, aveva presentato un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, dichiarando di voler valutare l’impugnazione giurisdizionale del provvedimento di trasferimento. L’istanza riguardava tutti gli atti presupposti al trasferimento e tutti gli atti formati in esito alla richiesta di conferimento con il Comandante della Legione. L’amministrazione aveva accolto solo parzialmente la richiesta: alcuni documenti erano stati ostesi con oscuramenti ai sensi dell’art. 1049, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, mentre gli atti relativi all’istanza di conferimento erano stati esclusi dall’accesso, ritenendo che la richiesta mirasse a un controllo generalizzato sull’operato amministrativo e che non sussistesse un’attività difensiva collegata a un provvedimento impugnabile. Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale con il rito di cui all’art. 116 c.p.a., sostenendo la sussistenza di un interesse difensivo all’ostensione. Nel processo, l’amministrazione ha depositato la documentazione precedentemente non ostesa, precisando che il deposito era effettuato soltanto ai fini della decisione e non costituiva ostensione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il deposito in giudizio degli atti richiesti ha reso i documenti conosciuti e conoscibili dal ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sull’accesso. La dichiarazione dell’amministrazione secondo cui il deposito sarebbe avvenuto esclusivamente ai fini della decisione non è stata ritenuta idonea a impedire la conoscibilità degli atti: una volta inseriti nel fascicolo processuale, i documenti sono usciti dalla sfera di controllo esclusiva dell’amministrazione e sono divenuti accessibili alla controparte, che ha diritto di conoscere integralmente il fascicolo. Fa eccezione l’ipotesi in cui sia il giudice a disporre il deposito riservato di documenti, destinati alla sola conoscenza del Collegio, circostanza non verificatasi nel caso concreto. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva censurato soltanto il mancato accesso agli atti relativi all’istanza di conferimento, senza formulare specifiche doglianze sugli oscuramenti riguardanti la pianta organica del Nucleo Carabinieri. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della natura della decisione.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente in funzione della valutazione di un’eventuale impugnazione del trasferimento.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    È stato invocato dall’amministrazione per sostenere l’esclusione dall’accesso delle richieste dirette a un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione; la sentenza non decide nel merito tale questione, ritenendo cessato l’interesse per l’avvenuto deposito degli atti.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzato per impugnare il diniego o il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato mediante l’avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1049, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 90/2010

    È stata richiamata dall’amministrazione quale base normativa per l’oscuramento di parti di alcuni documenti; la sentenza non esamina nel merito la legittimità degli oscuramenti.

Massime di principio

  • Il deposito nel fascicolo processuale, da parte dell’amministrazione, dei documenti richiesti con un’istanza di accesso determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’azione di accesso, perché i documenti diventano conosciuti e conoscibili dalla controparte.
  • La qualificazione del deposito come effettuato dall’amministrazione soltanto ai fini della decisione non impedisce la conoscibilità degli atti da parte della controparte, quando il deposito sia avvenuto nel fascicolo processuale ordinario e non in forma riservata.
  • La riservatezza dei documenti depositati in giudizio può essere mantenuta, ai fini della sola conoscenza del Collegio, quando sia il giudice a disporre espressamente il deposito riservato; in mancanza di tale disposizione, gli atti inseriti nel fascicolo sono conoscibili dalla controparte.
  • L’interesse alla decisione su una domanda di accesso viene meno quando l’amministrazione abbia successivamente reso conoscibili i documenti richiesti, anche mediante il loro deposito nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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