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Ordinanza

Ordinanza n. 4449/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del verbale con il quale la Commissione istituita presso la Corte d’appello -OMISSIS- ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia giusta decreto 5 novembre 2024; del verbale n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. 16 per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha valutato con esito negativo l’elaborato redatto da parte ricorrente; del verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione; del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d’appello di -OMISSIS- ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.

Giustizia amministrativa202501803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali recanti i criteri di valutazione dell’esame di abilitazione forense sessione 2024, valutazione negativa dell’elaborato e dichiarazione di inidoneità a sostenere le prove orali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato gli atti con cui, nell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, sono stati recepiti i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale, è stato valutato negativamente il suo elaborato e ne è stata dichiarata l’inidoneità a sostenere le prove orali. Il TAR aveva già segnalato alle parti che, in un distinto giudizio relativo a una questione di diritto analoga, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. 215/2023 e dell’art. 1 della l. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina dell’art. 46 della l. 47/2012, per contrasto con l’art. 3 Cost. Nel presente giudizio rileva in particolare il vizio dedotto di difetto di motivazione. Dopo essere stata posta in contraddittorio la possibile sospensione impropria, la ricorrente ha chiesto di sospendere il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale, dichiarando di non voler intervenire nel giudizio costituzionale pendente.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione impropria in senso lato del giudizio, senza decidere né in rito né nel merito i motivi di annullamento e riservando ogni decisione anche sulle spese. La decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel diverso giudizio è rilevante anche per questa controversia, in particolare rispetto al dedotto difetto di motivazione. La prosecuzione dovrà essere chiesta dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, identificato, nel caso concreto, nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pronuncia costituzionale. La disciplina della riassunzione è quella dell’art. 80, comma 1, c.p.a., non quella del codice di procedura civile, poiché il codice del processo amministrativo regola espressamente la materia.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    deve essere quindi disposta - impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese - la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    Il TAR utilizza l’art. 295 c.p.c., insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., quale fondamento della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione costituzionale rilevante per la controversia.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    deve essere quindi disposta - impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese - la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    La sospensione del giudizio amministrativo in attesa della pronuncia costituzionale è disposta ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., in combinazione con l’art. 295 c.p.c.

  • art. 39 c.p.a.

    in forza del disposto dell’art. 39 c.p.a. che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice”, la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile opera soltanto per gli aspetti non disciplinati dal c.p.a.; poiché la riassunzione dopo la sospensione è regolata dall’art. 80 c.p.a., non si applica la disciplina civilistica.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo T.A.R. con l’ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio r.g. n. 1509/2025.

    Dopo il venir meno della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio amministrativo va richiesta dalla parte interessata entro novanta giorni; nel caso deciso, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso giudizio è rilevante per la soluzione della controversia, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
  • Nel processo amministrativo, la prosecuzione del giudizio sospeso è disciplinata dall’art. 80, comma 1, c.p.a.; il rinvio residuale al codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. non opera quando la materia è espressamente regolata dal codice del processo amministrativo. L’istanza di prosecuzione va presentata entro novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo

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