Cassazione Civile, Ordinanza n. 18830/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nel 2016 a una dipendente di una società operante nel trasporto aereo, all'esito di una procedura avviata dalla società formalmente datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto che, tra due società del gruppo aeronautico, vi fosse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; di conseguenza, la verifica degli esuberi andava effettuata considerando l'intera platea dei lavoratori delle società coinvolte e non solo il personale della singola società che aveva avviato la procedura. Su tale base aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando reintegrazione e pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav., oltre ai contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1-bis L. n. 291/2004, sostenendo che i licenziamenti del 2016 derivassero da una crisi risalente al 2011 e da accordi sindacali che imponevano, nel settore del trasporto aereo, il previo utilizzo di un lungo periodo di cassa integrazione, con necessità di riferirsi solo alla situazione aziendale esistente al tempo degli accordi; (2) violazione degli artt. 5 L. n. 223/1991, 2359, 2497, 2094 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che la platea dei licenziandi va individuata nel complesso aziendale e non nel gruppo di imprese, che il centro unico di imputazione richiede anche l'uso contemporaneo della prestazione da parte delle varie società e che tale prova mancava, essendo emersa solo un'esternalizzazione della gestione del personale tramite contratto di service; in subordine, anche considerando il gruppo, i licenziamenti avrebbero dovuto riguardare solo il personale navigante della società in crisi; (3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei del settore aeronautico, sostenendo l'impossibilità di una struttura aziendale unitaria e di uso promiscuo dei naviganti tra società distinte, nonché l'irrilevanza dei contratti di wet lease ai fini dell'unitarietà organizzativa; (4) violazione dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, contestando l'esclusione della detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria, che secondo la società dovrebbe invece incidere sul quantum dovuto. Nelle more del giudizio di cassazione, le ricorrenti hanno notificato rinuncia al ricorso; la controricorrente ne ha preso atto senza accettarla e ha chiesto le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, purché portata a sua conoscenza. Ha inoltre condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha anche precisato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1-bis L. n. 291/2004
Richiamato dalla ricorrente come disciplina speciale per i licenziamenti nel trasporto aereo, in collegamento con gli accordi sindacali e l'utilizzo preliminare della cassa integrazione.
art. 2 d.l. n. 134/2008, conv. in L. n. 166/2008
Indicato come norma modificativa dell'art. 1-bis L. n. 291/2004.
art. 5 L. n. 223/1991
Richiamato dalla ricorrente per contestare i criteri di individuazione della platea dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva.
art. 2359 c.c.
Invocato per sostenere che l'esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario non basta, di per sé, a fondare l'unicità del centro di imputazione.
art. 2497 c.c.
Richiamato nel quadro dei rapporti tra società del gruppo e direzione/coordinamento.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contestare la qualificazione del rapporto nel contesto del gruppo societario.
art. 115 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e alla dedotta mancanza di prova dell'uso contemporaneo della prestazione lavorativa.
artt. 776 e 779 cod. nav.
Richiamati per sostenere la specialità e rigidità della disciplina aeronautica, incompatibile con una struttura aziendale unitaria tra società distinte.
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
Richiamato dalla ricorrente come fonte tecnica del settore aeronautico per negare l'unitarietà operativa tra le società.
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia delle strutture organizzative delle imprese aeree.
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3, Capo C, Sezione 1 ORO. CEuro 125
Invocato per sostenere che, nel settore aeronautico, il servizio non può essere svolto da due società con uso promiscuo del personale navigante.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
Richiamato per censurare l'esclusione della detrazione dell'aliunde perceptum/percipiendum dalla misura dell'indennità risarcitoria.
art. 390 c.p.c.
La Corte richiama la norma per affermare che la rinuncia al ricorso deve essere portata a conoscenza della controparte tramite notificazione o comunicazione ai difensori.
art. 391 c.p.c.
La Corte afferma che la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può condannare la parte che ha dato causa al giudizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare per relationem la motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicabilità quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché la rinuncia sia stata notificata o comunicata alla parte controinteressata nei modi richiesti dall'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità della Corte, che può porle a carico della parte rinunciante se questa ha dato causa al processo impugnatorio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Le censure di merito proposte nel ricorso restano prive di rilievo decisorio quando il processo si estingue per rinuncia, sicché non vi è pronuncia sulla fondatezza dei motivi.
- La disciplina speciale dei licenziamenti collettivi nel settore aeronautico e la nozione di unitario centro di imputazione del rapporto di lavoro erano oggetto delle doglianze, ma la Corte non ha esaminato il merito per l'intervenuta rinuncia.
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