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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 203 del 02/07/2024

Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le specifiche tecniche nonché le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. Le specifiche tecniche dell’applicazione informatica sono contenute nell’Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’attivazione del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC, anche con riferimento ai natanti a motore. Definisce contenuti del registro, soggetti abilitati all’accesso, modalità di iscrizione e aggiornamento dei dati da parte delle imprese, nonché il trattamento dei dati personali. Stabilisce inoltre i termini di prima applicazione, la ricognizione dei dati quantitativi per ciascun Comune e la piena operatività del sistema dopo 180 giorni dalla pubblicazione.

Modalità di attivazione e funzionamento del RENT per taxi e noleggio con conducente

Modalità di attivazione e funzionamento del RENT per taxi e NCC

Il decreto disciplina l’attivazione del Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. L’intervento dà attuazione alle esigenze di ricognizione dei titoli abilitativi richiamate anche dall’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Base normativa e finalità

Il provvedimento si fonda su una pluralità di riferimenti normativi, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 sui servizi taxi e NCC, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La finalità è rendere operativo il registro pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC, definendone modalità di accesso, registrazione e aggiornamento.

Definizioni rilevanti

Ai fini del decreto vengono precisati i principali termini utilizzati. In particolare, si definiscono: autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente; CED come il centro elaborazione dati ministeriale; doppia guida come avvalimento di seconde guide per i titolari di licenza; impresa come il soggetto titolare del titolo o il consorzio/cooperativa cui il titolo è conferito; licenza per il servizio taxi; Ministero; RENT come il registro informatico pubblico nazionale; servizio taxi e servizio di noleggio con conducente ai sensi della legge n. 21 del 1992.

Contenuti del RENT

Il RENT contiene i dati elencati nell’Allegato A ed è suddiviso in tre sezioni distinte:

  • imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
  • imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
  • imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi espletati con natanti a motore.

Il registro include anche i dati relativi ai contratti stipulati senza intermediazione con un committente, riferiti a un periodo di tempo predeterminato nel contratto, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione e della normativa statale, regionale e comunale applicabile. Eventuali modifiche dell’Allegato A sono demandate a un successivo provvedimento del Dipartimento competente.

Accesso e consultazione

L’accesso al RENT è modulato per categorie di soggetti e per finalità specifiche. Possono accedervi:

  • gli agenti di cui all’articolo 12 del codice della strada, per la sola consultazione;
  • le imprese registrate, per la consultazione dei dati che le riguardano;
  • i soggetti legittimati dalla normativa vigente, limitatamente ai dati elencati nell’Allegato A e con specifiche esclusioni;
  • gli Uffici di motorizzazione civile, per inserimento, aggiornamento e consultazione;
  • il CED, per manutenzione ed evoluzione del sistema;
  • i Comuni, per consultazione gratuita dei dati concernenti i titoli;
  • le imprese di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada, limitatamente alla verifica dell’avvenuta registrazione.

I Comuni possono comunicare al Ministero eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati nei confronti dei titoli.

Adempimenti delle imprese e collegamento con la circolazione dei veicoli

L’impresa deve presentare l’istanza di iscrizione al RENT o di aggiornamento dei dati per via telematica, tramite il portale ministeriale, direttamente oppure per delega ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21 del 1992 o alle associazioni di categoria.

La disciplina prevede un vincolo particolarmente rilevante nei casi di immatricolazione, aggiornamento o rilascio di una nuova carta di circolazione di autovetture o motocarrozzette impiegate in taxi o NCC: la domanda al RENT deve essere contestuale, e la conclusione del procedimento di circolazione è subordinata all’iscrizione o all’aggiornamento nel registro.

Ogni variazione dei dati inerenti ai titoli abilitativi, comprese quelle relative a conferimenti, ritrasferimenti e trasferimenti, deve essere comunicata entro 30 giorni. Per gli accertamenti previsti dall’articolo 80 del codice della strada, le imprese di revisione devono verificare l’iscrizione nel RENT.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle imprese che esercitano servizi taxi o NCC con natante a motore. A seguito della procedura di iscrizione sono rilasciati tagliandi da apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo, attestanti la regolare iscrizione.

Trattamento dei dati personali

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato come titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il registro elettronico. Il decreto richiede il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di cui agli articoli 5, 24 e 25.

Il Ministero può affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, mediante accordi conformi all’articolo 28 del GDPR. Le misure tecniche e organizzative di sicurezza sono rinviate all’Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto.

Termini di prima applicazione, ricognizione e operatività

In prima applicazione, le imprese devono presentare l’istanza di iscrizione entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Decorso tale termine, trascorsi ulteriori 45 giorni, il Ministero procede alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun Comune. Decorso un ulteriore termine di 45 giorni, in assenza di segnalazioni di incongruenze da parte degli enti competenti, la ricognizione è definitiva e viene pubblicata sul sito istituzionale ministeriale.

Ai fini dell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, il RENT è pienamente operativo dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Capo Dipartimento 19 febbraio 2020, n. 4, e il decreto del Capo Dipartimento 20 febbraio 2020, n. 86, che avevano disciplinato precedenti assetti del sistema.

Punti principali

Istituzione e finalità del RENT

Il decreto rende operativo il registro informatico pubblico nazionale previsto dall’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, destinato a contenere le imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC. L’intervento si collega anche all’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, che richiede una ricognizione dei dati sui titoli abilitativi degli autoservizi pubblici non di linea.

Contenuti del registro e sezioni

Il RENT è articolato in distinte sezioni per: imprese titolari di licenza taxi; imprese titolari di autorizzazione NCC; imprese titolari di licenza o autorizzazione per servizi svolti con natanti a motore. Il registro contiene inoltre i dati relativi ai contratti stipulati senza intermediazione con un committente, riferiti a un periodo predeterminato nel contratto, nel rispetto della legge n. 21 del 1992, della normativa regionale e dei regolamenti comunali.

Accesso al registro

Possono accedere al RENT, per funzioni diverse di consultazione, inserimento e manutenzione: gli organi di controllo di cui all’articolo 12 del codice della strada; le imprese registrate; i soggetti legittimati dalla normativa vigente; gli Uffici di motorizzazione civile; il CED; i Comuni; e le imprese di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada, limitatamente alla verifica dell’avvenuta registrazione. I Comuni possono inoltre comunicare al Ministero eventuali provvedimenti di revoca o sospensione.

Adempimenti delle imprese

L’iscrizione o l’aggiornamento dei dati avviene telematicamente tramite portale ministeriale, direttamente o per delega a intermediari abilitati o associazioni di categoria. In caso di immatricolazione, aggiornamento o rilascio di nuova carta di circolazione di autovetture o motocarrozzette impiegate in taxi o NCC, la domanda al RENT deve essere presentata contestualmente e il relativo procedimento è subordinato all’iscrizione o all’aggiornamento nel registro. Ogni variazione dei dati dei titoli, inclusi conferimenti, ritrasferimenti e trasferimenti, va comunicata entro 30 giorni.

Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

Il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali effettuato tramite il registro e deve rispettare il Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità. È prevista la possibilità di affidare attività di trattamento a responsabili esterni nel rispetto dell’articolo 28 GDPR, mentre le misure tecniche e organizzative sono rinviate all’Allegato B.

Decorrenza, ricognizione e abrogazioni

Le imprese devono presentare la domanda di iscrizione entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Trascorsi altri 45 giorni, il Ministero effettua la ricognizione dei dati quantitativi per ciascun Comune; decorsi ulteriori 45 giorni, in assenza di incongruenze segnalate dagli enti competenti, la ricognizione diventa definitiva e viene pubblicata sul sito ministeriale. Il RENT è pienamente operativo dopo 180 giorni dalla pubblicazione. Sono abrogati i decreti del 19 febbraio 2020, n. 4, e del 20 febbraio 2020, n. 86.

Come è indicizzato

Materieautotrasportotaxi e nccmotorizzazioneprotezione dei dati personali

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