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Ordinanza

Ordinanza del 11/05/2018 n. 11497 - Corte di Cassazione

Avviso di accertamento relativo a più violazioni fiscali - Acquiescenza ex art. 15 del D.LGS. n. 218 del 1997 solo per alcune di esse - Ammissibilità - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’acquiescenza prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, con conseguente riduzione delle sanzioni, può essere prestata anche soltanto per singoli addebiti autonomamente rilevanti inseriti in un unico avviso di accertamento, pur quando il contribuente impugni gli altri addebiti. La soluzione risponde alla funzione deflattiva dell’istituto e impedisce che l’accorpamento di contestazioni autonome da parte dell’Ufficio pregiudichi il contribuente. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato, con condanna alle spese.

Ammissibilità dell’acquiescenza parziale ex art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 per addebiti autonomi contenuti in un unico avviso di accertamento

Ammissibilità dell’acquiescenza parziale in un avviso di accertamento unitario

La Corte di cassazione ha esaminato la possibilità di applicare l’acquiescenza prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 soltanto ad alcuni addebiti contenuti in un unico avviso di accertamento, quando tali addebiti presentino autonoma rilevanza. La decisione riguarda accertamenti relativi all’anno d’imposta 2003 e chiarisce che il contribuente può definire alcuni profili mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta, mantenendo la facoltà di contestare giudizialmente altri profili distinti.

Origine della controversia e contestazioni fiscali

I coeredi M.F.P., M.R., M.F.L., M.A. e L.G. avevano impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini IRPEF e, in parte, IRAP e IVA.

Gli avvisi contestavano l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione, effettuata il 19 maggio 2003 alla COOP, di alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali, siti in luogo omesso nel provvedimento, per il prezzo di Euro 2.471.890. L’Amministrazione aveva quindi accertato un maggior reddito imponibile e un maggior volume d’affari.

I contribuenti avevano sostenuto che:

  • la cessione non producesse alcuna plusvalenza, poiché gli immobili erano stati acquisiti iure successionis, fattispecie esclusa dal regime delle plusvalenze;
  • gli immobili fossero già edificati e non costituissero aree edificabili.

Decisioni dei giudici di merito

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 55/38/11 del 24 marzo 2011, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Secondo il giudice regionale, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, la cessione di aree già edificate può generare plusvalenze soltanto in presenza di lottizzazione dei terreni o di esecuzione di opere finalizzate a renderli edificabili. Tali circostanze non risultavano verificatesi nel caso concreto e, comunque, erano esclusi gli immobili acquisiti per successione.

La Commissione aveva inoltre ritenuto irrilevante l’intenzione della COOP di demolire gli edifici esistenti e di realizzare ex novo un supermercato.

Quanto alla definizione agevolata delle sanzioni, il giudice regionale aveva rilevato che M.A. e L.G. avevano effettuato il pagamento previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 con riferimento a una vicenda distinta, relativa all’omessa dichiarazione di somme percepite a titolo diverso da quello oggetto della controversia sulla plusvalenza immobiliare.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo motivo aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., sostenendo che il contratto stipulato con la COOP dovesse essere interpretato come cessione di aree edificabili e non di immobili già edificati. L’Amministrazione aveva valorizzato la previsione contrattuale della demolizione degli edifici e la successiva costruzione del supermercato.

Con il secondo motivo aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la riduzione delle sanzioni non potesse applicarsi quando il contribuente avesse prestato acquiescenza soltanto a una parte dell’avviso e avesse impugnato la parte restante.

Interpretazione del contratto e plusvalenza

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ricostruito in modo lineare la causa negoziale del contratto, qualificandolo come cessione di aree già edificate, in conformità al nomen iuris utilizzato dalle parti. Tale qualificazione era stata inoltre accompagnata da una motivazione autonoma relativa alla non debenza della pretesa fiscale nei confronti degli eredi, profilo non impugnato dall’Agenzia e già sufficiente, di per sé, a giustificare il rigetto del ricorso.

La Corte ha ricordato che l’interpretazione del contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In sede di legittimità essa può essere censurata soltanto per vizi motivazionali o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c. Sono richiamate, tra le altre, Cass. 13 aprile 2016, n. 7254 e Cass. 5 dicembre 2017, n. 29111.

Non è necessario che l’interpretazione adottata dal giudice di merito sia l’unica possibile o la migliore in astratto. Quando siano possibili più interpretazioni delle clausole contrattuali, la parte non può dolersi in cassazione del semplice fatto che sia stata preferita un’interpretazione diversa da quella da essa sostenuta. In tal senso sono richiamate Cass. 29 dicembre 2017, n. 31122; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178.

Acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. n. 218 del 1997

La Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando preliminarmente che la censura appariva prima facie inammissibile perché fondata su una questione sollevata dall’Agenzia soltanto in grado di appello e, quindi, estranea al thema decidendum originario.

Nel merito, la Corte ha comunque condiviso l’interpretazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 adottata dalla Commissione regionale. L’istituto dell’acquiescenza, collegato al pagamento delle sanzioni in misura ridotta, può operare anche con riguardo a singoli addebiti dotati di autonoma rilevanza, benché inseriti in un accertamento unitario e benché il contribuente impugni altri addebiti contenuti nello stesso atto.

La soluzione è stata ritenuta coerente con:

  • la ratio deflattiva dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997;
  • il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.;
  • il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Secondo la Corte, non sarebbe ragionevole far dipendere la possibilità di definire agevolmente una specifica contestazione dalla scelta dell’Ufficio di inserire in un unico avviso di accertamento due vicende fiscalmente autonome. Tale scelta, estranea alla sfera di controllo del contribuente, non può impedirgli di impugnare una contestazione ritenuta infondata e, contemporaneamente, di definire con acquiescenza un’altra contestazione per la quale intenda beneficiare della riduzione delle sanzioni.

La mancata instaurazione di una lite sulla singola vicenda definita in via agevolata produce inoltre un beneficio per l’intera collettività, poiché contribuisce a evitare un ulteriore contenzioso.

Principio di diritto

La Corte ha enunciato il seguente principio:

In materia tributaria, l’istituto dell’acquiescenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 può operare, in ragione della ratio deflattiva ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario.

Esito del giudizio e spese

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato.

L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.

La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., genericamente invocata dai controricorrenti, anche considerando l’assenza di specifici precedenti sulla questione.

La decisione è stata assunta in Roma il 20 marzo 2018 e depositata in Cancelleria l’11 maggio 2018.

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