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Ordinanza

Ordinanza del 15/05/2018 n. 11859 - Corte di Cassazione

Accertamento - Imposte sui redditi - Poteri degli uffici delle imposte - Presunzione ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Prelevamenti da parte del lavoratore autonomo o professionista su conto corrente bancario - Applicabilità - Sussistenza - Equiparazione tra attività imprenditoriale professionale - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per i professionisti e lavoratori autonomi resta operante la presunzione legale relativa ai versamenti sui conti correnti. Il contribuente deve quindi dimostrare analiticamente che tali movimenti sono estranei a fatti imponibili. La limitazione della presunzione riguarda soltanto i prelevamenti, per i quali non è più applicabile l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato accolto, con cassazione e rinvio della sentenza della CTR Piemonte.

Presunzione fiscale sui versamenti bancari dei lavoratori autonomi e professionisti ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Presunzione sui movimenti bancari dei professionisti

La pronuncia riguarda l’applicabilità dell’art. 32, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 ai movimenti bancari dei lavoratori autonomi e dei professionisti. La Corte di cassazione chiarisce che la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha inciso esclusivamente sulla presunzione relativa ai prelevamenti, senza eliminare quella concernente i versamenti effettuati sui conti correnti.

Origine della controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente esercente attività di lavoro autonomo.

La CTR aveva ritenuto non più operante, nei confronti dei professionisti, la presunzione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Secondo quanto riferito nella sentenza di legittimità, l’accertamento riguardava la mancata dimostrazione della provenienza di somme accreditate sul conto corrente, che l’Ufficio aveva qualificato come redditi non dichiarati.

Motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 32, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR non avesse considerato che gli effetti della sentenza costituzionale n. 228/2014 riguardavano soltanto i prelevamenti e non i versamenti effettuati in favore del contribuente.

La Corte ha ritenuto fondata la censura.

Principio sulla presunzione relativa ai versamenti

La Corte ribadisce che, in materia di accertamento tributario, resta invariata la presunzione legale prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 per i versamenti effettuati dal professionista o dal lavoratore autonomo su un conto corrente bancario.

Ne consegue che il contribuente è gravato dall’onere di dimostrare in modo analitico l’estraneità dei singoli movimenti rispetto ai fatti imponibili. La mera contestazione generica della riferibilità delle somme all’attività professionale o al reddito imponibile non è quindi sufficiente secondo il principio richiamato dalla Corte.

Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014

La sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale ha fatto venir meno l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e attività professionale limitatamente ai prelevamenti dai conti correnti.

Pertanto:

  • la presunzione relativa ai versamenti bancari continua ad applicarsi ai professionisti e ai lavoratori autonomi;
  • la presunzione relativa ai prelevamenti non può essere applicata ai lavoratori autonomi e ai professionisti sulla base della sola equiparazione con gli imprenditori;
  • la pronuncia costituzionale non comporta l’eliminazione della presunzione concernente gli accrediti o versamenti sul conto corrente.

Orientamenti giurisprudenziali richiamati

La Corte dà atto dell’esistenza di precedenti di segno opposto, tra cui Cass. n. 23041/2015, Cass. nn. 16440, 12779 e 12781/2016 e Cass. Sez. VI-5, ordinanze nn. 24862 e 19970/2016. Tali decisioni avevano interpretato la pronuncia di incostituzionalità come riferita, per i lavoratori autonomi, sia ai prelevamenti sia ai versamenti.

La Corte sceglie tuttavia di seguire e ribadire l’orientamento contrario, secondo cui l’effetto della sentenza costituzionale è limitato ai prelevamenti. A sostegno vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 16697/2016, Cass. nn. 18065, 18066, 18067, 16686, 16699, 11776 e 6093/2016, Cass. n. 23575/2015, Cass. nn. 5152 e 5153/2017 e Cass. n. 19807/2017.

Applicazione al caso concreto

Secondo la Corte, la CTR Piemonte non ha applicato correttamente i principi sopra indicati. La controversia riguardava infatti accrediti sul conto corrente del contribuente e la mancata dimostrazione della loro provenienza, non prelevamenti.

Il richiamo operato dalla parte controricorrente a una pronuncia relativa esclusivamente ai prelevamenti è stato ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie esaminata.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate;
  • cassato la sentenza impugnata della CTR Piemonte;
  • rinviato la causa ad altra sezione della CTR Piemonte;
  • demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta il 14 marzo 2018 e depositata il 15 maggio 2018 dalla Corte di cassazione civile, Sezione VI-5, con ordinanza.

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