Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 08/05/2018 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Sospensione sentenza di secondo grado oggetto di revocazione - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992, applicabile alla revocazione tramite l’art. 65, comma 3-bis, prevede per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata la sussistenza di gravi e fondati motivi e, per la sospensione dell’esecuzione dell’atto, un danno grave e irreparabile. La valutazione deve considerare la gravità delle conseguenze, la fondatezza delle ragioni dedotte e l’irreparabilità del pregiudizio, attraverso un bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti. Il danno è grave quando eccede il pregiudizio ordinario dell’esecuzione e determina un intollerabile squilibrio tra esecutore ed esecutato; è inoltre necessario che non possa essere efficacemente attenuato mediante rateazione o altri strumenti finanziari. È irreparabile quando l’esecuzione compromette definitivamente le qualità essenziali o le funzioni economiche del bene, senza possibilità di reintegrazione in natura o per equivalente.

Misure cautelari nella revocazione: sospensione della sentenza tributaria di secondo grado o dell’atto impugnato in presenza di gravi e fondati motivi o di danno grave e irreparabile.

Misure cautelari nella fase di revocazione

Il documento esamina i presupposti per ottenere la sospensione cautelare della sentenza tributaria di secondo grado oggetto di revocazione o, alternativamente, dell’esecuzione dell’atto impugnato. La disciplina applicabile è quella dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992, richiamata anche nella fase della revocazione dall’art. 65, comma 3-bis, del medesimo decreto.

Presupposti normativi della sospensione

La disposizione non richiede congiuntamente la tradizionale dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. Essa distingue due ipotesi:

  • la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, subordinata alla presenza di “gravi e fondati motivi”;
  • la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, subordinata alla sussistenza di un “danno grave e irreparabile”.

La valutazione cautelare deve pertanto essere compiuta in relazione al tipo di sospensione richiesta e alla natura delle conseguenze derivanti dall’esecuzione.

Sospensione dell’esecutività della sentenza

Per la sospensione dell’esecutività della sentenza, la gravità dei motivi deve essere apprezzata principalmente attraverso una delibazione in diritto. Tale valutazione non può essere disgiunta da un esame preliminare della fondatezza della motivazione posta a base della revocazione.

Il giudice deve quindi verificare, in via sommaria, se le ragioni dedotte presentino consistenza giuridica e siano idonee a giustificare l’arresto temporaneo dell’efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.

Sospensione dell’esecuzione dell’atto

Quando viene richiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto, la verifica si concentra invece su una prognosi in fatto relativa alle conseguenze concrete dell’esecuzione. Alla gravità del pregiudizio deve accompagnarsi una valutazione della sua irreparabilità, considerando anche l’attività concretamente esercitata dal soggetto intimato o istante.

L’accertamento non può quindi fondarsi su una valutazione astratta o meramente patrimoniale, ma deve tenere conto degli effetti effettivi che l’esecuzione produrrebbe sul bene, sull’attività o sulla posizione economica interessata.

Bilanciamento tra i presupposti cautelari

Il collegio deve verificare la sussistenza dei “gravi e fondati motivi” oppure, comunque, del “danno grave e irreparabile” mediante un bilanciamento complessivo degli elementi rilevanti. Il criterio viene descritto attraverso la metafora dei vasi comunicanti: un maggiore rilievo di uno degli elementi può compensare il minore rilievo dell’altro.

Ne consegue che la valutazione cautelare non deve essere necessariamente fondata sulla massima intensità contemporanea di tutti i requisiti, purché il complessivo quadro degli interessi e dei rischi renda giustificata la sospensione richiesta.

Nozione di danno grave

È grave il danno che eccede il pregiudizio normalmente e necessariamente subito dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi conseguiti dall’esecutore e i sacrifici imposti all’esecutato.

La gravità deve inoltre essere inevitabile. Il pregiudizio non può essere considerato cautelarmente rilevante se può essere efficacemente ridotto mediante strumenti alternativi, quali:

  • la rateazione del pagamento richiesto;
  • altre misure finanziarie idonee ad attenuare le conseguenze dell’esecuzione.

Pertanto, la mera esistenza di un esborso economico non è sufficiente: occorre dimostrare che l’esecuzione produca conseguenze eccedenti quelle ordinarie e non adeguatamente neutralizzabili con soluzioni finanziarie disponibili.

Nozione di danno irreparabile

È irreparabile il danno che l’esecuzione provoca mediante la perdita o la distruzione delle qualità essenziali del bene o delle sue funzioni economiche. L’irreparabilità sussiste quando, anche in caso di successivo accoglimento del ricorso, non sia possibile reintegrare il bene o la posizione lesa:

  • in natura;
  • oppure mediante equivalente economico.

La valutazione deve quindi concentrarsi sulla possibilità concreta di ripristinare integralmente la situazione precedente all’esecuzione. Se il pregiudizio può essere pienamente compensato o rimosso dopo l’accoglimento del ricorso, il requisito dell’irreparabilità non risulta, secondo il documento, adeguatamente integrato.

Criteri applicativi complessivi

La decisione sulla sospensione richiede una valutazione concreta e comparativa. Il collegio deve esaminare la fondatezza delle ragioni giuridiche, la gravità delle conseguenze dell’esecuzione, l’eventuale possibilità di ricorrere a rateazioni o altri strumenti finanziari e la possibilità di reintegrare il bene o la posizione lesa in caso di esito favorevole della revocazione.

La sospensione può quindi essere giustificata solo quando l’esecuzione della sentenza o dell’atto comporti un sacrificio non ordinario, non efficacemente attenuabile e, nei casi riferiti al danno irreparabile, non suscettibile di reintegrazione in natura o per equivalente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.