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Ordinanza

Ordinanza del 14/05/2018 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Danno grave e irreparabile - Prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris. Sono invece necessari la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione e la prova di un danno grave e irreparabile. Tale danno non può essere desunto dal solo importo in esecuzione, ma deve risultare da elementi concreti idonei a dimostrare che il pagamento comprometterebbe i diritti primari della persona giuridica.

Sospensione cautelare nel processo tributario: necessità di provare il danno grave e irreparabile

Sospensione dell’esecutività della sentenza o dell’atto tributario

Il documento riguarda i presupposti per la concessione della misura cautelare prevista dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, applicabile alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La disposizione disciplina una tutela cautelare finalizzata a evitare che l’esecuzione produca conseguenze pregiudizievoli durante la pendenza del giudizio.

Insussistenza dell’onere di provare il fumus boni iuris

Ai fini della sospensione, non è richiesta la dimostrazione del fumus boni iuris, ossia di una ragionevole probabilità di fondatezza dei motivi di impugnazione. Il richiedente non deve quindi fornire una specifica prova cautelare della verosimile fondatezza della propria posizione giuridica.

Presupposti necessari

La concessione della sospensione richiede invece la presenza congiunta di due condizioni:

  • la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Corte di cassazione;
  • la dimostrazione dell’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza o dell’atto impugnato.

Prova del danno grave e irreparabile

Il danno grave e irreparabile deve essere provato in concreto. Non è sufficiente il semplice richiamo all’importo oggetto di esecuzione, anche se economicamente rilevante. L’entità della somma dovuta, considerata isolatamente, non dimostra infatti che l’esecuzione determini un pregiudizio irreversibile.

La parte interessata deve fornire elementi idonei a dimostrare che il pagamento degli importi richiesti comprometterebbe i diritti primari della persona giuridica. La valutazione deve quindi concentrarsi sugli effetti concreti dell’esborso sulla posizione dell’ente, e non esclusivamente sul valore nominale della pretesa esecutiva.

Principio applicabile

Il principio espresso è che, nell’ambito dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, il fumus boni iuris non costituisce un requisito della sospensione. Restano indispensabili, invece, l’iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione e una prova specifica del danno grave e irreparabile, non desumibile automaticamente dall’importo posto in esecuzione.

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