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Ordinanza

Ordinanza del 15/05/2018 n. 11873 - Corte di Cassazione

IVA - Contestazione di indebita detrazione per operazioni inesistenti - Onere di prova a carico dell'Ufficio - Controprova del contribuente della legittimità dell'operazione - Regolare contabilizzazione ed effettivo pagamento della fattura - Insufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Lazio che aveva ritenuto sufficienti, per dimostrare la legittimità della detrazione IVA, la regolare contabilizzazione e l’effettivo pagamento delle fatture contestate. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve fornire elementi, anche indiziari, a sostegno della contestazione, mentre il contribuente deve dimostrare concretamente la legittima fonte della detrazione; le sole evidenze contabili e i pagamenti non sono sufficienti perché facilmente falsificabili. La sentenza è stata cassata con rinvio.

IVA: onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti e insufficienza della regolare contabilizzazione e del pagamento delle fatture

IVA e contestazione di operazioni inesistenti

La pronuncia riguarda un avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e all’IVA per l’anno 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società contribuente l’indebita detrazione derivante da tre fatture riferite a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non adeguatamente provata dall’Amministrazione l’inesistenza delle operazioni e considerando sufficiente, quale controprova della contribuente, la regolare contabilizzazione delle fatture ai fini IVA e il loro effettivo pagamento.

Eccezione di inammissibilità del ricorso

La società aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, deducendo l’omessa indicazione del legale rappresentante dell’Amministrazione.

La Corte ha respinto l’eccezione, richiamando il principio secondo cui l’Agenzia delle Entrate è legalmente rappresentata dal direttore generale e le articolazioni territoriali dell’Agenzia sono prive di personalità giuridica. Non è quindi necessario indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta alla carica, poiché il rappresentante e il soggetto autorizzato a stare in giudizio sono individuati direttamente dalla legge, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.l. n. 300 del 1999.

La Corte ha richiamato anche l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e l’art. 366, n. 1, c.p.c., escludendo tuttavia che la mancata indicazione del legale rappresentante determinasse l’inammissibilità del ricorso.

Primo motivo: dedotto vizio di motivazione apparente

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate aveva denunciato la nullità della sentenza per radicale vizio motivazionale, sostenendo che la motivazione fosse meramente apparente.

La censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha ribadito che la motivazione è apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice. Non è invece necessario che la motivazione sia particolarmente ampia, purché renda riconoscibile il percorso logico-giuridico adottato.

Nel caso esaminato, la CTR aveva espresso un effettivo convincimento sul merito della controversia, affermando, seppur sinteticamente, che:

  • l’Agenzia delle Entrate non aveva assolto l’onere probatorio relativo all’inesistenza delle operazioni;
  • la società contribuente aveva invece assolto il proprio onere di controprova.

La motivazione non è stata quindi considerata apodittica né meramente apparente. Il primo motivo di ricorso è stato rigettato.

Secondo motivo: ripartizione dell’onere della prova

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate aveva denunciato la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge.

La censura riguardava l’affermazione della CTR secondo cui, a fronte della contestazione dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, sarebbe stata sufficiente la prova della loro regolare annotazione contabile e del pagamento effettuato alla società emittente.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo il principio secondo cui, in materia di IVA:

  • l’Amministrazione finanziaria deve provare che l’operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata effettivamente posta in essere;
  • l’Ufficio deve indicare gli elementi, anche di natura indiziaria, sui quali fonda la contestazione;
  • una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione IVA o del costo altrimenti indeducibile;
  • non è sufficiente la mera regolarità formale delle scritture contabili;
  • non sono sufficienti neppure le evidenze dei pagamenti effettuati, poiché tali dati e circostanze possono essere facilmente falsificati.

Il principio è stato richiamato dalla Corte con riferimento alla sentenza n. 428 del 14 gennaio 2015 della Sezione tributaria, Rv. 634233-01.

Insufficienza della contabilizzazione e del pagamento

Secondo la Corte, la CTR ha applicato erroneamente il principio sull’onere della prova, ritenendo che la contabilizzazione delle fatture e il pagamento del relativo importo fossero elementi idonei, da soli, a contrastare la contestazione dell’Agenzia delle Entrate.

La regolare annotazione delle fatture nei registri IVA dimostra soltanto l’esistenza di una registrazione contabile formale. Analogamente, l’avvenuto pagamento dimostra il trasferimento della somma indicata in fattura, ma non prova necessariamente che la prestazione sia stata realmente eseguita o che l’operazione commerciale sottostante sia effettiva.

Tali elementi, essendo suscettibili di predisposizione o manipolazione, non possono costituire da soli la prova della legittimità della detrazione quando l’Ufficio abbia contestato l’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Esito del giudizio

La Corte ha quindi:

  • rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente;
  • accolto il secondo motivo, relativo alla violazione delle regole sull’onere della prova;
  • cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio;
  • rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la contribuente non può dimostrare la legittimità della detrazione mediante la sola contabilizzazione delle fatture e il loro pagamento, ma deve fornire elementi concreti idonei a provare l’effettività delle operazioni e la legittima origine della detrazione IVA.

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