Ordinanza del 09/05/2018 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile - Non sussiste - Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare è inammissibile quando invoca cumulativamente e senza distinzione i presupposti previsti dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992 per la sospensione dell’esecutività della sentenza e per quella dell’atto impositivo. L’insolvenza del contribuente non dimostra il danno grave e irreparabile richiesto per sospendere l’esecutività dell’atto, potendo rappresentare soltanto un pregiudizio irreparabile per l’Erario.
Inammissibilità dell’istanza cautelare per confusione dei presupposti e insufficienza dell’insolvenza a dimostrare il danno grave e irreparabile
Inammissibilità dell’istanza cautelare
Il documento afferma che è inammissibile l’istanza cautelare con cui il contribuente richiama cumulativamente i presupposti previsti dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992, senza distinguere tra quelli riferiti alla sospensione dell’esecutività della sentenza e quelli richiesti per la sospensione dell’esecutività dell’atto impositivo. I due strumenti cautelari presentano infatti presupposti differenziati, che devono essere specificamente allegati e dimostrati in relazione alla misura richiesta.
Presupposti della sospensione dell’atto impositivo
Per ottenere la sospensione dell’esecutività dell’atto impositivo, il contribuente deve dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile a proprio carico. La mera prospettazione di una situazione economica critica o di insolvenza non è sufficiente a integrare tale requisito.
Rilevanza dell’insolvenza
L’insolvenza dell’istante non prova, di per sé, l’esistenza del danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione dell’esecutività dell’atto impositivo. Essa può, al contrario, essere considerata quale possibile pregiudizio irreparabile per il solo Erario, in quanto rende più difficile o incerta la riscossione delle somme dovute.
Tutela dell’interesse erariale
La decisione valorizza la necessità di tutelare l’interesse dell’Erario. La situazione di insolvenza del contribuente, anziché giustificare automaticamente la sospensione dell’atto, può evidenziare il rischio che l’Amministrazione finanziaria non riesca a recuperare il credito tributario. Tale profilo non coincide con il danno grave e irreparabile che il contribuente deve dimostrare per ottenere la misura cautelare richiesta.
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