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Ordinanza

Ordinanza del 15/05/2018 n. 11855 - Corte di Cassazione

Imposte sui redditi - Accertamento - Redditometro - Prova contraria - Smobilizzi di natura patrimoniale utilizzati per il sostentamento delle spese contestate - Documentazione bancaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro l’annullamento di un accertamento redditometrico relativo al 2008. Ha ritenuto sufficiente la documentazione bancaria prodotta dal contribuente per dimostrare gli smobilizzi patrimoniali utilizzati per sostenere le spese contestate, precisando che la prova contraria riguarda disponibilità, entità e durata del possesso dei redditi o delle somme impiegate, senza richiedere una prova diretta e analitica dell’utilizzo per ciascuna spesa. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese generali del 15%.

Accertamento sintetico del reddito e prova contraria mediante documentazione bancaria degli smobilizzi patrimoniali

Accertamento redditometrico e prova degli smobilizzi patrimoniali

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento sintetico del reddito emesso nei confronti di M.E. per l’anno d’imposta 2008. L’accertamento era fondato su una spesa qualificata come incremento patrimoniale.

Quadro normativo e onere della prova

In base all’art. 38, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione applicabile ratione temporis, il contribuente può fornire prova contraria rispetto alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto effettuata dall’ufficio.

La Corte ha ribadito che tale prova non si limita alla dimostrazione dell’esistenza o della mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Devono essere considerate anche:

  • l’entità delle disponibilità economiche;
  • la durata del loro possesso;
  • le circostanze sintomatiche del fatto che le somme siano state utilizzate, o abbiano potuto essere utilizzate, per sostenere le spese contestate.

Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, non è necessariamente richiesta la prova diretta e puntuale che gli ulteriori redditi siano stati impiegati per coprire ogni singola spesa. Il contribuente deve tuttavia dimostrare elementi concreti e coerenti dai quali risulti plausibile l’effettivo finanziamento delle spese mediante tali disponibilità.

Documentazione bancaria prodotta dal contribuente

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto provato, sulla base della documentazione bancaria presente agli atti, che il contribuente avesse effettuato smobilizzi di natura patrimoniale destinati al sostentamento delle spese contestate dall’ufficio.

La ricostruzione era stata effettuata attraverso l’esame dei conti correnti del contribuente, conti che risultavano conosciuti dall’Agenzia delle entrate. La documentazione aveva quindi consentito di collegare le disponibilità patrimoniali precedentemente esistenti alle somme utilizzate per sostenere le spese considerate nell’accertamento.

Valutazione della censura dell’Agenzia

L’Agenzia aveva denunciato la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR non avesse verificato adeguatamente il rapporto tra gli smobilizzi e il loro concreto impiego ai fini dell’incremento patrimoniale contestato.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. In particolare, ha osservato che, nell’appello proposto davanti alla CTR, l’Agenzia non aveva contestato la durata del possesso delle disponibilità necessarie a giustificare le spese. Inoltre, non era stata posta in discussione l’attualità del possesso delle somme indicate dalla CTR a fondamento della decisione.

Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che il giudice tributario regionale avesse correttamente considerato provata l’utilizzazione delle somme derivanti dagli smobilizzi per realizzare le spese contestate. Non è stata pertanto ravvisata alcuna violazione di legge.

Principi giurisprudenziali richiamati

La decisione richiama precedenti della Corte di cassazione secondo cui il contribuente è gravato dalla prova contraria in ordine alla disponibilità dei redditi ulteriori, ma deve anche fornire elementi sintomatici dell’effettiva possibilità che tali redditi siano stati impiegati per coprire le spese oggetto dell’accertamento.

Sono richiamate le pronunce Cass. n. 12207/2017, n. 1332/2016, n. 22944/2015, n. 14885/2015, n. 6396/2015 e n. 25104/2014.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando in via definitiva l’esito favorevole al contribuente.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente e liquidate in favore della parte controricorrente come segue:

  • Euro 5.000,00 per compensi;
  • spese generali nella misura del 15% dei compensi.

La decisione è stata assunta a Roma il 14 marzo 2018 e depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018, con motivazione semplificata.

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