Sentenza del 16/01/2015 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Lecce
NOTIFICAZIONI - Notifica a mezzo posta - Immissione dell'avviso nella cassetta - Dimostrazione con perizia giurata fotografica dell'inesistenza della cassetta - Inesistenza della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la notificazione dell’atto impositivo è stata ritenuta inesistente perché fondata su un’attestazione incompatibile con lo stato dei luoghi e non accompagnata dall’esecuzione delle formalità sostitutive previste dalla legge. Di conseguenza, l’atto impositivo è stato dichiarato nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che la notificazione dell’atto impositivo fosse inesistente, poiché l’agente postale aveva dichiarato di aver inserito l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito in una cassetta postale che, come dimostrato mediante perizia giurata fotografica, non esisteva né era mai esistita. Inoltre, il messo notificatore non aveva eseguito le formalità previste dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., né aveva indicato le ragioni dell’impossibilità di procedere secondo le modalità ordinarie.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Se la notificazione non può essere eseguita ordinariamente, l’agente deve rispettare le specifiche formalità previste dalla norma e indicare le ragioni dell’impossibilità.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Stabiliscono le regole generali per le notificazioni degli atti, comprese le attività da compiere quando il destinatario non viene reperito o la consegna diretta non è possibile.
Massime di principio
- Una notificazione tributaria può essere considerata inesistente, e non semplicemente irregolare, quando manca un’attività notificatoria concretamente riconducibile alle forme previste dalla legge.
- Le attestazioni dell’agente notificatore possono essere contestate con prove oggettive e puntuali, come una perizia giurata fotografica che dimostri l’inesistenza del luogo o della cassetta indicata nella relata.
- Quando la consegna ordinaria non è possibile, l’agente notificatore deve applicare le formalità sostitutive previste dalla legge e specificare le ragioni dell’impedimento; l’omissione di tali adempimenti incide sulla validità stessa della notificazione.
- La prova dell’irregolarità della notificazione deve riguardare fatti concreti e verificabili, come l’inesistenza della cassetta postale, dell’indirizzo o del luogo indicato dall’agente.
- Se la notificazione dell’atto impositivo è inesistente, l’atto può essere dichiarato nullo, con conseguenze anche sui termini per impugnarlo o per la riscossione.
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