Ordinanza n. 4001/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'ordinanza di sospensione dei lavori notificata in data 12 novembre 2022; 2) per quanto occorrer possa, della presupposta nota comunale a firma del Dirigente Capo Area I - Dott. Francesco Fachini, pervenuta in data 28 ottobre 2022; 3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale ai precedenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: dell'ingiunzione di demolizione e ripristino del 12 gennaio 2023, notificata in pari data, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori e, con motivi aggiunti, ingiunzione di demolizione e ripristino
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori notificata il 12 novembre 2022, la presupposta nota comunale del 28 ottobre 2022 e gli atti consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione di demolizione e ripristino del 12 gennaio 2023. Nel corso del giudizio è emerso documentalmente che la società è stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese. I suoi difensori hanno quindi chiesto la declaratoria di interruzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione allo scioglimento e alla cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, con applicazione degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il Collegio ha precisato che il processo dovrà essere proseguito o riassunto secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Impone di dare atto dell’interruzione del processo in presenza dell’evento interruttivo rilevante, nella fattispecie lo scioglimento e la cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Disciplinano gli eventi interruttivi del processo applicabili al giudizio amministrativo secondo il rinvio operato dal codice del processo amministrativo.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Prevede le modalità con cui il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’ordinanza nell’udienza straordinaria tenutasi da remoto.
Massime di principio
- Lo scioglimento e la cancellazione di una società ricorrente dal registro delle imprese costituiscono un evento rilevante ai fini dell’interruzione del processo amministrativo, quando documentalmente accertati nel corso del giudizio.
- Dichiarata l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., la prosecuzione o la riassunzione devono avvenire secondo le modalità previste dall’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; l’interruzione non definisce il merito della controversia.
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