Corte di giustizia, Sentenza C-585/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019. — Causa promossa da Finanzamt Linz e Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Modifica di un regime di aiuti autorizzato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Divieto di esecuzione in assenza di autorizzazione della Commissione europea – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione – Articolo 58, paragrafo 1 – Sfera d’applicazione ratione temporis del regolamento – Articolo 44, paragrafo 3 – Portata – Normativa nazionale che prevede una formula di calcolo ai fini del rimborso parziale delle imposte sull’energia. — Causa C-585/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia austriaca sul rimborso delle imposte sull’energia a favore di imprese di servizi escluse da una modifica legislativa del 2011. Stabilisce che la restrizione dei beneficiari di un regime di aiuti autorizzato va notificata alla Commissione, ma chiarisce anche che gli aiuti concessi prima del 1° luglio 2014 possono rientrare nell’esenzione del regolamento n. 651/2014 se ne ricorrono le condizioni. Infine, ritiene conforme all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento la disciplina nazionale che determina il rimborso mediante una formula di calcolo espressamente prevista dalla legge.
Aiuti di Stato: la modifica di un regime autorizzato che restringe i beneficiari richiede, in linea di principio, notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE; gli aiuti concessi prima del 1° luglio 2014 possono però essere esenti ai sensi del regolamento n. 651/2014 se ne ricorrono le condizioni, e una formula legale di calcolo del rimborso delle imposte ambientali è compatibile con l'articolo 44, paragrafo 3, di tale regolamento.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se la modifica di un regime di aiuti autorizzato che restringe la cerchia dei beneficiari costituisca una modifica soggetta a notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; 2) se un errore formale nel rispetto del regolamento n. 800/2008 possa comportare l’inapplicabilità della limitazione introdotta dalla normativa nazionale, con un preteso "obbligo di esecuzione" dell’aiuto; 3) se un regime di rimborso delle imposte sull’energia determinato ex lege mediante formula di calcolo sia conforme all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014 e se l’articolo 58, paragrafo 1, di tale regolamento consenta l’esenzione per aiuti concessi prima della sua entrata in vigore.
Principio di diritto
Una modifica di un regime di aiuti autorizzato che restringe la cerchia dei beneficiari costituisce, in linea di principio, una modifica del regime soggetta all’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, gli aiuti individuali concessi prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 possono beneficiare dell’esenzione prevista da tale regolamento se soddisfano tutte le sue condizioni, e un regime di rimborso delle imposte ambientali fondato su una formula legale di calcolo è compatibile con l’articolo 44, paragrafo 3, perché realizza una riduzione dell’aliquota applicabile o un importo di compensazione fisso, lasciando agli Stati membri un margine di scelta delle modalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 109 TFUE
- Regolamento (CE) n. 994/98
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (CE) n. 800/2008
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 651/2014
- Direttiva 2003/96/CE
- Decisione 2005/565/CE
Rimborso delle imposte sull’energia e aiuti di Stato: modifica del regime, esenzione per categoria e formula di calcolo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra due uffici fiscali austriaci e Dilly’s Wellnesshotel GmbH sul rimborso parziale delle imposte sull’energia. La Corte interpreta l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e il regolamento (UE) n. 651/2014 in relazione a una modifica legislativa nazionale che aveva ristretto i beneficiari del regime di rimborso.
Fatti e procedimento principale
La Dilly’s Wellnesshotel, gestore di un albergo, aveva chiesto il rimborso delle imposte sull’energia per il 2011 e per il periodo febbraio 2013-gennaio 2014. La normativa austriaca, come modificata dal BBG 2011, limitava il rimborso alle imprese la cui attività principale consistesse nella fabbricazione di beni materiali, escludendo quindi le imprese di servizi.
I procedimenti principali nascevano dai ricorsi del Finanzamt Linz e del Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr contro le decisioni favorevoli alla società rese dal Bundesfinanzgericht. Il giudice del rinvio riteneva che il regime precedente fosse stato implicitamente autorizzato dalla Commissione e dubitava della necessità di notificare la modifica del 2011, nonché della possibilità di applicare il regolamento n. 651/2014 a aiuti concessi prima della sua entrata in vigore.
Quadro normativo europeo richiamato
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sul divieto di esecuzione degli aiuti non notificati;
- l’articolo 109 TFUE, che consente l’adozione di regolamenti di esenzione;
- il regolamento n. 994/98, base dei regolamenti generali di esenzione;
- il regolamento n. 659/1999, per la nozione di aiuti esistenti e nuovi aiuti;
- il regolamento n. 794/2004, sull’interpretazione della nozione di modifica di un aiuto esistente;
- il regolamento n. 800/2008 e, soprattutto, il regolamento n. 651/2014;
- la direttiva 2003/96/CE sugli imposti energetici.
Prima questione: la restrizione dei beneficiari è una modifica notificabile
La Corte afferma che la modifica di un regime di aiuti autorizzato che restringa la cerchia dei beneficiari costituisce, in linea di principio, una modifica soggetta all’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Il ragionamento si fonda su due passaggi:
- una modifica dei criteri che individuano i beneficiari non è un mero cambiamento formale o amministrativo;
- tale modifica può incidere sulla selettività della misura e quindi sulla sua qualificazione come aiuto di Stato.
La Corte sottolinea che la notifica preventiva consente alla Commissione di verificare se la modifica falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni.
Terza questione, secondo capo: applicabilità temporale del regolamento n. 651/2014
La Corte chiarisce che l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014 si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni del regolamento, ad eccezione dell’articolo 9.
Ne consegue che aiuti concessi prima del 1° luglio 2014, come quelli chiesti da Dilly’s Wellnesshotel, possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE se sono rispettate le altre condizioni del regolamento. La Corte respinge l’idea che l’esenzione dipenda dal rispetto dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 58, ritenendo che ciascun paragrafo disciplini ipotesi transitorie distinte.
Terza questione, primo capo: conformità della formula di calcolo all’articolo 44, paragrafo 3
La Corte interpreta l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014 nel senso che è conforme un regime nazionale di rimborso delle imposte ambientali che determini il quantum del rimborso mediante una formula di calcolo prevista dalla legge.
Secondo la Corte, la disposizione consente agli Stati membri di scegliere tra:
- riduzione dell’aliquota dell’imposta ambientale;
- pagamento di un importo fisso di compensazione;
- combinazione dei due meccanismi.
Nel caso esaminato, la formula di calcolo nazionale fissava in modo trasparente il rimborso, senza lasciare margini discrezionali all’amministrazione. La Corte osserva che le due modalità di calcolo previste dalla legge conducevano comunque a una riduzione dell’aliquota applicabile e che ciò corrisponde alla logica dell’articolo 44, paragrafo 3.
Seconda questione: assorbimento
Poiché le risposte alle altre questioni conducono a ritenere che gli aiuti concessi nei periodi controversi possono essere esenti dall’obbligo di notifica se soddisfano le condizioni del regolamento n. 651/2014, la Corte dichiara che non occorre risolvere la seconda questione relativa alle conseguenze dell’eventuale mancata notifica.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la restrizione della cerchia dei beneficiari di un regime di aiuti autorizzato è, in linea di principio, soggetta a notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
- l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014 consente che aiuti concessi prima della sua entrata in vigore beneficino dell’esenzione, se ricorrono tutte le condizioni del regolamento;
- l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014 è compatibile con un regime di rimborso delle imposte sull’energia determinato espressamente da una formula di calcolo prevista dalla normativa nazionale.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori, la sentenza conferma che la modifica selettiva di un aiuto già esistente deve essere valutata con estrema cautela sotto il profilo della notifica alla Commissione. Al tempo stesso, la Corte ribadisce che le esenzioni per categoria possono applicarsi anche ad aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del regolamento vigente, purché siano rispettate tutte le sue condizioni sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-255/18
- Sentenza · 14 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-445/18
- Sentenza · 14 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-484/18
- Sentenza · 13 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-641/17
- Sentenza · 13 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-2/18
- Sentenza · 12 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-233/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →