Corte di giustizia, Sentenza C-255/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2019. — State Street Bank International GmbH contro Banca d'Italia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento – Autorità di risoluzione – Fondo nazionale – Articoli 103 e 104 – Obbligo di contribuzione – Contributi ex ante e contributi straordinari ex post – Calcolo – Trasposizione tardiva della direttiva – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Articoli 12 e 14 – Nozione di “cambiamento di status” – Incidenza sull’obbligo di contribuzione. — Causa C-255/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come si coordinano direttiva 2014/59/UE e regolamento delegato 2015/63 in materia di finanziamento della risoluzione bancaria. In caso di fusione per incorporazione transfrontaliera, l’ente coinvolto resta tenuto per intero al contributo ordinario annuale, perché la fusione integra un "cambiamento di status" che non modifica il debito contributivo. Diversamente, i contributi straordinari ex post dipendono dalla situazione esistente al momento della loro istituzione: se l’ente è già uscito dalla vigilanza nazionale, non può esserne gravato.
Contributi ai fondi nazionali di risoluzione: fusione transfrontaliera e nozione di "cambiamento di status" ai fini dell’obbligo di versamento, nonché irrilevanza per i contributi straordinari ex post di un ente già estinto prima dell’istituzione del prelievo.
La questione giuridica
Se la nozione di "cambiamento di status" dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 comprenda la fusione per incorporazione transfrontaliera di un ente nella società madre di altro Stato membro e se tale operazione incida sul calcolo dei contributi ordinari dovuti per l’intero anno; se la stessa disposizione si applichi anche quando la fusione e l’estinzione dell’ente sono avvenute nel 2015 prima dell’istituzione formale dell’autorità di risoluzione e del fondo nazionale; e se le medesime logiche valgano per i contributi straordinari ex post di cui all’articolo 104 della direttiva 2014/59.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la nozione di "cambiamento di status" dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 è autonoma e ampia e comprende anche la fusione per incorporazione transfrontaliera con la società madre: tale operazione non riduce né ripartisce pro rata il contributo ordinario, che resta dovuto integralmente per l’anno di contribuzione. La stessa disposizione si applica anche al 2015, pur se l’autorità di risoluzione nazionale e il fondo non erano ancora formalmente istituiti al momento della fusione, perché il regolamento era già in vigore e le regole transitorie consentivano la raccolta dei contributi. Viceversa, per i contributi straordinari ex post dell’articolo 104 della direttiva 2014/59, l’ente che abbia cessato di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità nazionale prima dell’adozione del contributo non è tenuto a versarlo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2013/34/UE
- Articoli 100, 101, 102, 103, 104, 130 direttiva 2014/59/UE
- Articoli 12, 14, 20 regolamento delegato (UE) 2015/63
Contributi alla risoluzione bancaria e fusione transfrontaliera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in una controversia tra State Street Bank International GmbH e Banca d’Italia sulla debenza di contributi ordinari e straordinari al fondo nazionale di risoluzione italiano. La Corte interpreta la direttiva 2014/59/UE e il regolamento delegato (UE) 2015/63 in relazione agli effetti di una fusione per incorporazione transfrontaliera sul soggetto obbligato al versamento.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2014/59/UE, in particolare i considerando 103-105 e gli articoli 100, 102, 103, 104 e 130. In base a tale quadro, gli Stati membri devono istituire meccanismi nazionali di finanziamento per la risoluzione, alimentati da contributi ex ante raccolti annualmente e, se necessario, da contributi straordinari ex post. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 precisa il calcolo dei contributi ex ante, con rilievo per gli articoli 4, 12, 14 e 20.
Fatti del procedimento principale
La SSBI, banca con sede in Germania, operava in Italia tramite SSB Italia fino al 5 luglio 2015; dal 6 luglio 2015, dopo fusione per incorporazione, ha continuato l’attività in Italia tramite succursale. Nel 2015 e 2016 la Banca d’Italia ha chiesto il pagamento di contributi ordinari e straordinari per il fondo di risoluzione italiano. La società ha contestato tali richieste sostenendo, tra l’altro, che al momento della pretesa operava in Italia solo tramite succursale e che, per effetto della fusione e della tardiva istituzione formale dell’autorità di risoluzione e del fondo, non avrebbe dovuto versare contributi in Italia.
Prima e seconda questione: nozione di "cambiamento di status"
La Corte afferma che la nozione di "cambiamento di status" dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente. Essa va intesa in senso ampio, comprendendo qualsiasi mutamento nella situazione giuridica o di fatto dell’ente rilevante ai fini della disciplina contributiva, e include quindi anche la fusione per incorporazione transfrontaliera.
La Corte osserva che l’articolo 12, paragrafo 1, prevede in via eccezionale il calcolo pro rata solo per gli enti neoinseriti nella vigilanza per parte del periodo di contribuzione. Tale deroga va interpretata restrittivamente e non può essere estesa analogicamente alla fusione. Ne deriva che un ente che cessa di essere soggetto alla vigilanza nel corso dell’anno per effetto di una fusione transfrontaliera resta tenuto a versare integralmente il contributo ordinario annuale.
Applicazione nel 2015 e istituzione tardiva del fondo nazionale
Quanto al fatto che la fusione sia avvenuta nel 2015, prima della formale istituzione dell’autorità di risoluzione nazionale e del fondo italiano, la Corte sottolinea che il regolamento delegato 2015/63 era già in vigore dal 1° gennaio 2015 e che la direttiva 2014/59 imponeva l’applicazione delle disposizioni di recepimento dal medesimo giorno. Inoltre, l’articolo 20 del regolamento delegato contiene regole transitorie apposite per il primo anno di contribuzione, confermando la possibilità di richiedere i contributi nel 2015.
La circostanza che l’ente fosse già estinto al momento della richiesta di versamento non rileva, poiché il calcolo dei contributi ordinari si fonda sui bilanci approvati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di contribuzione.
Terza questione: contributi straordinari ex post
La Corte distingue nettamente i contributi straordinari ex post di cui all’articolo 104 della direttiva 2014/59 dai contributi ordinari ex ante. I contributi straordinari dipendono da un fabbisogno sopravvenuto del meccanismo di finanziamento e non sono programmabili come i contributi annuali; perciò la data di riferimento per individuare i soggetti tenuti al pagamento è quella in cui il contributo è istituito.
Di conseguenza, un ente che abbia cessato di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità nazionale prima dell’istituzione del contributo straordinario, a seguito di fusione per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro, non può esserne gravato.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la fusione per incorporazione transfrontaliera integra un "cambiamento di status" ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 e non riduce il contributo ordinario dovuto per l’intero anno;
- tale regola si applica anche nel 2015, benché l’autorità di risoluzione nazionale e il fondo non fossero ancora formalmente istituiti al momento della fusione;
- l’articolo 104 della direttiva 2014/59 esclude, invece, l’obbligo di pagamento del contributo straordinario per l’ente già uscito dalla vigilanza nazionale prima della sua istituzione.
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