Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la sentenza di appello era viziata per carenza e insufficienza di motivazione: la Corte territoriale avrebbe limitato la motivazione a una mera elencazione degli elementi probatori senza spiegare il ragionamento logico-giuridico che ha portato a individuare Iannicella come autore del danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.). Inoltre si censurava la mancata considerazione delle argomentazioni difensive in appello e della memoria depositata, nonché l'omessa valutazione di circostanze attenuanti e della possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondate le doglianze sulla motivazione (violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p. con riferimento alla proclamazione di responsabilità). Ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era lacunosa e priva dell'itinerario logico necessario, non avendo la Corte territoriale risposto alle censure difensive né spiegato perché gli elementi probatori acquisiti fossero ritenuti decisivi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per un nuovo giudizio. I restanti motivi (contributo nel reato, applicabilità dell'art. 114 c.p., trattamento sanzionatorio e art. 131-bis) sono stati assorbiti in quanto logicamente dipendenti dalla decisione annullata.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma delittuosa di riferimento (danneggiamento seguito da incendio). La sentenza impugnata aveva basato la responsabilità su indizi e prove; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto ma richiama la necessità che la motivazione chiarisca il nesso probatorio con l'accusa.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui la motivazione deve essere congrua e comprensibile; la violazione di tale norma è stata riconosciuta quando la motivazione è risultata radicalmente insufficiente.
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevanza della memoria difensiva nella fase di appello: la mancata considerazione delle deduzioni e della memoria difensiva può costituire vizio di motivazione rilevabile in Cassazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Prescrive i requisiti della motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che la pronuncia impugnata non abbia soddisfatto tali requisiti essenziali.
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla responsabilità per concorso nel reato; la difesa aveva contestato la mancata esplicitazione del contributo concreto offerto dal ricorrente nella commissione del fatto.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità che la Corte d'appello motivi adeguatamente l'affermazione di responsabilità.
art. 133 cod. pen.
Riguarda la determinazione della pena; il difensore aveva censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena e misure alternative; la difesa aveva chiesto l'applicazione ma la Corte territoriale non si era espressa; la questione è stata ritenuta assorbita dall'annullamento per vizi di motivazione.
art. 114 cod. pen.
Si tratta di circostanza attenuante generica la cui applicabilità era stata richiesta dalla difesa nella memoria, ma la Corte d'appello non ha dato conto della richiesta, fatto che ha inciso sulla valutazione della motivazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve dare conto specifico e motivato delle censure difensive: non è sufficiente elencare le prove, occorre esporre l'itinerario logico che collega le risultanze probatorie alla decisione di condanna.
- La mancata considerazione della memoria difensiva o degli argomenti di impugnazione può costituire vizio di motivazione rilevabile in Cassazione e portare all'annullamento con rinvio.
- Anche nei casi di doppia conforme (sentenza di primo grado confermata in appello) il giudice di secondo grado è tenuto a motivare le ragioni per cui conferma la decisione di primo grado, così da formare un unico corpo argomentativo.
- Quando la decisione su profili fondamentali (responsabilità, contributo al reato, attenuanti, applicazione di istituti come l'art. 131-bis) dipende dalla valutazione probatoria contestata, la Cassazione tende ad assorbire i motivi subordinati se annulla per vizi di motivazione la decisione principale.
- Per difendersi efficacemente è utile che la difesa presenti memorie chiare e puntuali e richieda esplicitamente alla corte di rispondere alle singole censure; ciò aiuta il sindacato di legittimità in caso di decisione negativa.
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