Cassazione Civile, Ordinanza n. 26515/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso delle somme pagate in esecuzione di un piano di rateizzazione relativo a debiti iscritti a ruolo e azionati tramite cartelle di pagamento, intimazione di pagamento e preavviso di fermo amministrativo su un veicolo. La contribuente deduceva di avere prima presentato istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012 e che, essendo decorso senza riscontro il termine di 220 giorni, il debito doveva considerarsi annullato ex lege; sosteneva inoltre che la richiesta e l'ammissione alla rateizzazione non comportassero novazione dell'obbligazione. La CTR aveva invece ritenuto che la rateizzazione determinasse una novazione oggettiva e la sostituzione dell'originario rapporto obbligatorio. In cassazione la contribuente ha dedotto violazione degli artt. 1230, 1231 e 1988 c.c. e dell'art. 1, commi 538 e 539, L. n. 228/2012. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha censurato la declaratoria di inammissibilità della costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di patrocinio e la questione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la domanda di rateizzazione e la sua ammissione non costituiscano acquiescenza alla pretesa tributaria né producano novazione oggettiva dell'obbligazione, poiché incidono solo sul tempo dell'adempimento e non sul titolo o sull'oggetto del debito; ha altresì accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando che, nel caso concreto, essa poteva validamente stare in giudizio tramite avvocato del libero foro, non essendo necessaria la difesa erariale. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. È stato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1230 c.c.
La novazione oggettiva richiede animus novandi e aliquid novi; la mera modifica del termine di pagamento o della modalità di adempimento non basta a estinguere l'obbligazione originaria.
art. 1231 c.c.
La modifica accessoria dell'obbligazione non integra novazione se non vi è volontà inequivoca di sostituire il debito originario con uno nuovo.
art. 1988 c.c.
Il riconoscimento del debito, da solo, non impedisce la contestazione dell'an debeatur nel diritto tributario, salvo rinuncia espressa e inequivoca.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge va dedotto specificamente, indicando in che modo la decisione contrasti con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non contiene argomentazioni specifiche e intelligibili sulla violazione di legge dedotta.
art. 1, commi 537, 538 e 539, L. n. 228/2012
La presentazione della dichiarazione di sospensione può condurre all'annullamento del credito se l'ente non risponde nel termine previsto; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto non decisiva la rateizzazione ai fini della novazione, non già la disciplina in sé dell'annullamento.
art. 380 bis c.p.c.
La Corte ha dato atto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente instaurato.
art. 182 c.p.c.
Nel caso concreto non era configurabile un difetto di jus postulandi, quindi non si poneva una nullità sanabile ai sensi della norma.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
Richiamato in relazione alla rappresentanza processuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la rappresentanza e difesa delle parti nel processo tributario.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
La necessità di delibera speciale per il patrocinio esterno opera solo nei casi in cui sia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
Richiamati nel quadro dei criteri per il conferimento del patrocinio ad avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
Richiamato per i criteri generali relativi all'affidamento del patrocinio di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Massime di principio
- Nel diritto tributario la richiesta di rateizzazione del debito e la sua accettazione non equivalgono, di regola, a acquiescenza alla pretesa fiscale quanto all'an debeatur, salvo una rinuncia espressa e inequivoca al diritto di contestazione.
- La novazione oggettiva dell'obbligazione richiede una volontà comune e inequivoca di estinguere il rapporto originario e sostituirlo con uno nuovo; la sola rimodulazione del tempo di pagamento non basta.
- La modifica del piano di pagamento o la concessione della dilazione incidono sul tempo dell'adempimento, ma lasciano invariati titolo e oggetto dell'obbligazione originaria.
- Nel processo tributario il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specificità, indicando chiaramente il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme o i principi giurisprudenziali invocati; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio tramite avvocato del libero foro quando la controversia non rientra tra quelle riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o quando ricorrono i presupposti previsti dagli accordi applicabili, senza che ciò integri di per sé nullità della costituzione.
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