Sentenza n. 408/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministero dell’Interno dell’11 aprile 2024, recante "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 285/1992", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, nella parte in cui consente di affidare a soggetti terzi privati l’attività di imbustamento dei verbali relativi alle violazioni accertate dai soggetti di cui all’art. 12 del Codice della Strada, ovvero dichiarare illegittimo, - l’allegato B, punto 1.3.3. lettera c) limitatamente alle parole “e relativo imbustamento” del Decreto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interministeriale dell'11 aprile 2024, limitatamente alla parte che consente di affidare a soggetti terzi, anche privati, la stampa e l'imbustamento dei verbali relativi alle violazioni del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato il decreto interministeriale nella parte in cui consente di delegare a soggetti terzi, compresi privati, l'attività di imbustamento dei verbali relativi alle violazioni del Codice della strada. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 890/1982, sostenendo che l'imbustamento costituisca un segmento essenziale del procedimento di notificazione, riservato all'ufficiale giudiziario o all'operatore di polizia stradale, e non una mera attività materiale delegabile. Le Amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità per carenza di interesse concreto e attuale e, nel merito, hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza dell'interesse a ricorrere. Il Consorzio è titolare di un interesse individuale e differenziato, poiché la disposizione impugnata amplia immediatamente la platea dei soggetti abilitati a svolgere attività prima riservate alla sfera pubblicistica, con conseguente riduzione delle possibilità operative del Consorzio; la caducazione della disposizione gli procurerebbe quindi un vantaggio concreto e attuale. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha distinto le attività sostanziali di accertamento e notificazione, riservate agli organi competenti, dalle attività meramente materiali e preparatorie. L'art. 3 della legge n. 890/1982 riserva all'ufficiale giudiziario la redazione della relata di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, ma non disciplina né riserva l'attività di imbustamento, consistente nell'inserimento del verbale e della relata nel plico da consegnare all'ufficio postale. L'imbustamento è pertanto una fase strumentale e accessoria, delegabile a terzi, purché restino agli organi di polizia stradale le attività di gestione dei dispositivi, elaborazione e validazione dei dati, accertamento e sottoscrizione dei verbali e sia rispettata la disciplina sulla protezione dei dati personali. Il TAR ha inoltre condiviso l'orientamento della Corte di cassazione sulla delegabilità a soggetti terzi, anche privati, delle attività intermedie materiali di stampa, imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale. Il Consorzio è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, l. 29 luglio 2010, n. 120
Costituisce la base normativa del decreto interministeriale impugnato, volto a disciplinare le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo e le attività complementari al relativo controllo.
art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890
l'ufficiale giudiziario scriva la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto che deve essere notificato
La disposizione riserva all'ufficiale giudiziario la redazione della relata di notificazione, ma non qualifica né riserva a tale soggetto l'attività materiale di imbustamento.
art. 11 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Riserva agli organi di polizia stradale la funzione di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; tale riserva non si estende alle attività materiali e complementari di supporto alla notificazione.
art. 12 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Individua i soggetti competenti all'accertamento delle violazioni, ai quali resta riservata la validazione e l'accertamento, mentre le attività meramente esecutive possono essere affidate a terzi.
art. 200 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Riguarda la contestazione immediata delle violazioni; la disciplina esaminata concerne le ipotesi in cui tale contestazione non sia possibile.
art. 201, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta
Per le contestazioni differite, consente la notificazione del verbale secondo le modalità del codice di procedura civile o a mezzo posta.
art. 385 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
È richiamato quale disposizione che colloca l'attività connessa alla notificazione dei verbali tra i compiti degli organi di polizia stradale, senza impedire l'affidamento a terzi delle sole attività materiali e complementari.
Massime di principio
- L'attività di imbustamento dei verbali relativi a violazioni del Codice della strada costituisce una fase materiale, strumentale e accessoria del procedimento di notificazione e, in quanto tale, può essere affidata a soggetti terzi, anche privati.
- La riserva agli organi di polizia stradale delle attività di accertamento delle violazioni comprende la gestione dei dispositivi, l'elaborazione e validazione dei dati, la sottoscrizione dei verbali e ogni operazione sostanziale di formazione dell'atto, ma non si estende alle attività meramente esecutive di stampa e imbustamento.
- L'art. 3 della legge n. 890/1982 riserva all'ufficiale giudiziario la redazione della relazione di notificazione, ma non impone che l'inserimento dell'atto e della relata nel plico sia eseguito dall'ufficiale giudiziario o da un pubblico ufficiale.
- L'affidamento a terzi delle attività materiali prodromiche alla notificazione non altera la titolarità pubblicistica del procedimento, purché la notificazione sia poi effettuata secondo le forme previste dalla legge e siano rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati personali.
- Un soggetto pubblico che svolge attività di notificazione per più enti dispone di un interesse concreto e attuale a impugnare una disposizione generale che abiliti soggetti privati a svolgere le medesime attività, poiché l'eliminazione della disposizione gli procurerebbe un vantaggio concorrenziale immediato.
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