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Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, - della determinazione del Comune di Nardò, Area Funzionale 6, Sportello Unico Attività produttive, n. -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 1.08.2022, avente ad oggetto «Revoca dell’indennizzo assegnato all’Azienda -OMISSIS- S.S. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sandonaci (Br) alla Via -OMISSIS-, relativo all’applicazione del D. Lgs n. 102/2004. Xylella fastidiosa 2016/2017», con la quale l’Amministrazione comunale intimata ha revocato il contributo relativo all’applicazione del D. Lgs. n.102/2004 – Xylella Fastidiosa 2016/17 – assegnato con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, alla ditta -OMISSIS- S.S. Di -OMISSIS-, richiedendo alla medesima ditta la restituzione dell’importo corrispondente al contributo di Euro € 125.743,90 concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati; - di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, compresi, ove occorra, le note del Comune di Nardò del 29.03.2021, prot. n. -OMISSIS- con le allegate “tabelle-verbali d’istruttoria rettificati”, del 30.04.2021, prot. n. n. -OMISSIS-, del 25/26.05.2021, prot. n. -OMISSIS-, del 26.11.2021, prot. n. n. -OMISSIS-, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela del contributo del 3.05.2022, prot. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202201144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di revoca del contributo di € 125.743,90 per danni da Xylella fastidiosa e richiesta di restituzione delle somme, oltre interessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva partecipato all’avviso comunale per l’erogazione delle provvidenze previste dal d.lgs. n. 102/2004 per gli anni 2016-2017, indicando nel fascicolo aziendale colture riconducibili agli “altri vivai”. Dopo la concessione e l’erogazione del contributo, il Comune, a seguito di controlli e del ricalcolo dei danni, aveva rilevato che tali colture non rientravano nelle percentuali e nelle tipologie ammesse dalle tabelle regionali richiamate dalla DGR Puglia n. 494/2018. L’impresa ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e clare loqui, dell’art. 12 l. n. 241/1990 e dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che l’avviso pubblico non esplicitasse l’esclusione delle colture “altri vivai”, che l’erogazione avesse consolidato un affidamento incolpevole e che l’autotutela fosse stata esercitata tardivamente, a quasi quattro anni dalla domanda.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto che l’avviso comunale dovesse essere letto ed eterointegrato con gli atti normativi e amministrativi richiamati, tra cui il decreto ministeriale del 10 agosto 2018 e la DGR Puglia n. 494/2018, dai quali risultava che le provvidenze riguardavano l’olivo produttivo o, al più, l’olivo in vivaio, non ogni tipologia di coltura. Gli atti attributivi di vantaggi economici devono essere interpretati restrittivamente, in ragione dell’impiego di risorse pubbliche e delle esigenze di copertura finanziaria; la mera presentazione della domanda non fonda un legittimo affidamento sull’ottenimento del contributo. La revoca motivata dall’assenza originaria dei presupposti di ammissibilità è stata qualificata sostanzialmente come annullamento d’ufficio del provvedimento concessorio, soggetto alle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il Comune poteva quindi riesaminare la concessione, ricalcolare i requisiti aziendali e ritirare il beneficio indebitamente erogato. Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse pubblico al ritiro, ravvisandolo nell’esigenza di evitare un indebito esborso di denaro pubblico, e ha considerato tempestiva l’azione amministrativa, poiché il Comune aveva contestato l’indebita erogazione già nel marzo 2021, dopo la liquidazione del dicembre 2020, senza che fosse decorso un apprezzabile periodo di consolidamento dell’affidamento. Sono state compensate integralmente le spese di lite per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 102/2004

    La disciplina delle provvidenze per calamità agricole costituisce il quadro normativo sostanziale per individuare i presupposti e l’ambito dei contributi per i danni da Xylella fastidiosa.

  • art. 12 l. 241/1990

    Gli atti attributivi di vantaggi economici devono predeterminare criteri e modalità e, secondo il TAR, vanno interpretati restrittivamente in ragione della trasparenza e della copertura finanziaria delle erogazioni pubbliche.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il ritiro di un contributo concesso in assenza originaria dei requisiti è sostanzialmente un annullamento d’ufficio e deve rispettare i relativi presupposti, compresi l’interesse pubblico e il profilo temporale.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Sebbene la determinazione impugnata fosse formalmente adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies, la fattispecie è stata ricondotta dal TAR al riesame in autotutela di un provvedimento concessorio viziato per carenza originaria dei presupposti.

  • art. 9 d.lgs. 123/1998

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha respinto la relativa censura senza enunciarne una specifica interpretazione autonoma.

  • DGR Puglia n. 494/2018

    Le tabelle e gli allegati regionali richiamati dalla deliberazione sono stati utilizzati per individuare le colture e le percentuali di danno ammesse alle provvidenze; le colture “altri vivai” non vi rientravano.

Massime di principio

  • Gli atti attributivi di vantaggi economici pubblici devono essere interpretati restrittivamente e possono essere eterointegrati con la normativa e gli atti amministrativi richiamati nell’avviso, soprattutto quando l’erogazione è soggetta a presupposti di ammissibilità e a limiti di copertura finanziaria.
  • La mera presentazione di una domanda di contributo non genera un legittimo affidamento sull’accoglimento; l’affidamento può assumere rilievo dopo l’adozione del provvedimento definitivo di concessione e deve comunque essere valutato in rapporto alla legittimità originaria del beneficio.
  • Quando un contributo sia stato concesso in assenza originaria di un requisito di ammissibilità, il successivo ritiro, anche se denominato revoca, ha natura sostanziale di annullamento d’ufficio del provvedimento concessorio ed è soggetto alle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
  • In materia di pubbliche agevolazioni, l’interesse pubblico al ritiro può risultare rafforzato, e in concreto sussistere in re ipsa, quando il beneficio sia stato indebitamente erogato in assenza dei presupposti di legge, poiché l’amministrazione deve evitare l’ingiustificato esborso di risorse pubbliche.
  • Il requisito temporale dell’autotutela non è violato quando l’amministrazione contesti l’indebita erogazione poco dopo il pagamento e avvii successivamente il procedimento di ritiro, senza che sia decorso un apprezzabile periodo idoneo a consolidare l’affidamento del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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