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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-360/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018. — Bundesrepublik Deutschland contro Aziz Hasan. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico – Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento – Articolo 24 – Procedura di ripresa in carico – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Circostanze successive al trasferimento. — Causa C-360/16

Giurisprudenza europea62016CJ0360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che un trasferimento già eseguito non cristallizza in modo definitivo la competenza se sopravvengono eventi rilevanti, e che il giudice nazionale può tenere conto di circostanze successive nel controllo della decisione di trasferimento. In caso di rientro illegale del richiedente nello Stato membro che aveva adottato la decisione, si applica la procedura di ripresa in carico dell’articolo 24 del regolamento Dublino III, con termini imperativi che decorrono solo dalla conoscenza del rientro. Se tali termini scadono, lo Stato membro in cui il richiedente si trova diventa competente per la nuova domanda di protezione internazionale.

Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: effetti del rientro illegale del richiedente dopo un trasferimento già eseguito, termini per la ripresa in carico e ambito del sindacato giurisdizionale sulla decisione di trasferimento.

La questione giuridica

Se, in caso di trasferimento già eseguito verso lo Stato membro inizialmente competente e successivo rientro illegale del richiedente nello Stato membro che aveva adottato la decisione di trasferimento: 1) il controllo giurisdizionale debba limitarsi alla situazione esistente al momento del trasferimento o possa considerare circostanze successive; 2) si applichi la procedura di ripresa in carico ex articoli 23 o 24 del regolamento Dublino III, oppure se sia possibile un nuovo trasferimento senza tale procedura; 3) come si computino i termini per la richiesta di ripresa in carico e quali effetti produca la loro scadenza; 4) se la sola pendenza del ricorso contro il rigetto della prima domanda equivalga a una nuova domanda di protezione internazionale.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta, non osta a che il giudice nazionale valuti la legittimità della decisione di trasferimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento dell’ultima udienza o della decisione, anche considerando circostanze sopravvenute, se ciò assicura un ricorso effettivo e rapido. Inoltre, dopo il rientro illegale del richiedente nello Stato membro che aveva eseguito il trasferimento, si applica la procedura di ripresa in carico dell’articolo 24: non è consentito un nuovo trasferimento verso il primo Stato membro senza averla seguita; i termini dell’articolo 24 decorrono solo da quando lo Stato membro richiedente ha conoscenza del rientro; se tali termini scadono, lo Stato membro in cui l’interessato si trova è competente per la nuova domanda che deve potergli essere presentata; la pendenza del ricorso contro il rigetto della prima domanda non equivale a una nuova domanda; e, in assenza di richiesta di ripresa in carico, non è ammesso trasferire l’interessato in un altro Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 19, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 23, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 24, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 25, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 26, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, direttiva 2013/32/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 4
  • Direttiva 2008/115/CE

Rinvio pregiudiziale sul rientro illegale del richiedente dopo un trasferimento Dublino

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Germania) sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013, c.d. regolamento Dublino III, in una controversia tra la Repubblica federale di Germania e un cittadino siriano, Aziz Hasan. La questione nasce dopo un trasferimento già eseguito verso l’Italia e il successivo rientro illegale dell’interessato in Germania.

Fatti e svolgimento del procedimento principale

Il sig. Hasan ha presentato domanda di asilo in Germania il 29 ottobre 2014. Dalla verifica Eurodac è emerso che aveva già chiesto protezione internazionale in Italia il 4 settembre 2014. Il 11 novembre 2014 le autorità tedesche hanno quindi chiesto all’Italia la ripresa in carico; l’Italia non ha risposto.

Con decisione del 30 gennaio 2015 l’Ufficio federale tedesco ha dichiarato irricevibile la domanda e disposto il trasferimento verso l’Italia. Dopo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, il sig. Hasan è stato trasferito il 3 agosto 2015, ma nello stesso mese è rientrato illegalmente in Germania. Il giudice d’appello tedesco ha ritenuto scaduto il termine di sei mesi per il trasferimento e ha considerato competente la Germania; il Bundesverwaltungsgericht ha invece dubitato di tale soluzione e ha sollevato varie questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013, soprattutto gli articoli 3, 18, 19, 23, 24, 26, 27 e 29;
  • la direttiva 2013/32/UE, articolo 6, paragrafi 1 e 2;
  • la Carta dei diritti fondamentali, articoli 47 e 4;
  • la direttiva 2008/115/CE, richiamata dall’articolo 24 del regolamento Dublino III.

Il considerando 19 del regolamento è centrale perché collega il ricorso effettivo avverso le decisioni di trasferimento all’articolo 47 della Carta e impone un sindacato sia sulla corretta applicazione del regolamento sia sulla situazione giuridica e fattuale nello Stato membro di destinazione.

Questioni pregiudiziali esaminate

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento dovesse limitarsi alla situazione esistente al momento del trasferimento oppure potesse considerare eventi successivi;
  • se, dopo il rientro illegale nello Stato membro che aveva trasferito l’interessato, dovessero applicarsi gli articoli 23 o 24 del regolamento Dublino III, o se fosse possibile un nuovo trasferimento senza procedura di ripresa in carico;
  • come dovessero computarsi i termini dell’articolo 24;
  • se la pendenza del ricorso contro il rigetto della prima domanda equivalga a una nuova domanda ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3.

Ragionamento della Corte sul controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento

La Corte afferma che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta, non osta a una normativa nazionale che imponga al giudice di basarsi sulla situazione di fatto esistente all’ultima udienza o, in mancanza, al momento della decisione.

La Corte sottolinea che il ricorso effettivo deve poter prendere in considerazione circostanze sopravvenute quando ciò sia necessario per la corretta applicazione del regolamento. L’esecuzione del trasferimento, tuttavia, non cristallizza la competenza in modo definitivo: nessuna disposizione attribuisce al trasferimento eseguito tale effetto, e l’articolo 29, paragrafo 3, dimostra anzi che la competenza può essere rimessa in discussione anche dopo il trasferimento, ad esempio se la decisione viene annullata o se il trasferimento è stato erroneo.

Applicazione della procedura di ripresa in carico dopo il rientro illegale

La Corte chiarisce che una persona che, dopo essere stata trasferita verso lo Stato membro competente, rientri senza titolo di soggiorno nello Stato membro che aveva eseguito il trasferimento rientra nell’ambito degli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III.

Nel caso di specie si applica l’articolo 24, perché l’interessato rientra senza presentare una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro di rientro. La circostanza che in passato vi fosse stata una domanda già rigettata, e che tale rigetto fosse ancora impugnato, non esclude l’applicazione dell’articolo 24: la domanda non è più pendente in senso utile al regolamento, e la pendenza del ricorso non equivale a una nuova domanda se il ricorso non ha effetto sospensivo.

La Corte esclude anche che si possa procedere direttamente a un nuovo trasferimento verso il primo Stato membro senza ripetere la procedura di ripresa in carico. Prima di un nuovo trasferimento, occorre riesaminare la situazione dell’interessato per verificare se la competenza sia rimasta invariata o sia nel frattempo mutata.

Termini per la richiesta di ripresa in carico

L’articolo 24, paragrafo 2, prevede termini imperativi: due mesi dal ricevimento della risposta Eurodac oppure, se la richiesta si fonda su prove diverse, tre mesi dal momento in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente.

La Corte precisa che tali termini si applicano anche quando la procedura di ripresa in carico è avviata nuovamente dopo il rientro illegale dell’interessato nello Stato membro richiedente. I termini non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia conoscenza del rientro della persona sul proprio territorio, poiché solo da quel momento dispone delle informazioni necessarie per avviare correttamente la procedura.

Effetti della scadenza dei termini e competenza sulla nuova domanda

Secondo la Corte, se la richiesta di ripresa in carico non è presentata nei termini dell’articolo 24, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona senza titolo di soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione internazionale che deve essergli offerta la possibilità di presentare.

Per dare effetto utile all’articolo 24, paragrafo 3, la Corte interpreta tale disposizione nel senso che la scadenza del termine non produce solo l’obbligo di consentire la presentazione della domanda, ma sposta la competenza sullo Stato membro di presenza dell’interessato, qualora egli presenti la nuova domanda.

Pendenza del ricorso e nuova domanda

La Corte esclude che la sola pendenza del ricorso contro la decisione che ha respinto la prima domanda equivalga alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro interessato. L’articolo 24, paragrafo 3, riguarda infatti l’avvio di una nuova procedura, non l’esito di una procedura già iniziata.

Ulteriori conseguenze della mancata richiesta di ripresa in carico

Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata nei termini e l’interessato non presenta la nuova domanda che deve essergli consentita, lo Stato membro in cui si trova senza titolo di soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico. Tuttavia, la Corte esclude espressamente che l’articolo 24, paragrafo 3, autorizzi un trasferimento verso un altro Stato membro in assenza di tale richiesta.

Dispositivo

La Corte conclude dichiarando, in sintesi, che:

  • il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento può basarsi sulla situazione di fatto esistente all’ultima udienza o alla decisione;
  • dopo il rientro illegale dell’interessato si applica la procedura di ripresa in carico ex articolo 24, e non è ammesso un nuovo trasferimento senza seguirla;
  • i termini per la richiesta di ripresa in carico decorrono solo dalla conoscenza del rientro;
  • se tali termini scadono, lo Stato membro di presenza è competente per la nuova domanda;
  • la pendenza del ricorso contro il rigetto della prima domanda non equivale a una nuova domanda;
  • senza richiesta di ripresa in carico non è possibile procedere al trasferimento dell’interessato in un altro Stato membro.

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