Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-616/16

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2018. — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. contro Gianni Pantuso e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data. — Causa C-616/16

Giurisprudenza europea62016CJ0616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce il regime della remunerazione dei medici specialisti che hanno frequentato corsi iniziati nel 1982 e conclusi negli anni successivi. Stabilisce che l’obbligo di remunerazione adeguata nasce con la scadenza del termine di recepimento della direttiva 82/76, quindi dal 1° gennaio 1983, e non dipende dalla tardiva trasposizione italiana. Per il periodo anteriore a tale data non sussiste l’obbligo; per il periodo successivo, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in senso conforme o, se ciò non è possibile, verificare la responsabilità dello Stato.

Formazione dei medici specialisti: spettanza della remunerazione adeguata per i corsi iniziati prima del 31 dicembre 1982 e proseguiti dopo tale data, e decorrenza dell’obbligo dal 1° gennaio 1983

La questione giuridica

Se la direttiva 75/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/CEE si applichi alle formazioni specialistiche iniziate nel 1982 e concluse dopo il 31 dicembre 1982; se l’obbligo di remunerazione adeguata dipenda dalla trasposizione nazionale della direttiva 82/76; e se tale remunerazione debba essere corrisposta per l’intera durata del corso oppure solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione (1° gennaio 1983).

Principio di diritto

La Corte afferma che l’obbligo di garantire una remunerazione adeguata ai medici specializzandi previsto dalla direttiva 75/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/CEE si applica anche alle formazioni iniziate nel 1982 e proseguite dopo il 31 dicembre 1982, purché riguardino specializzazioni comuni indicate nella direttiva 75/362/CEE; tale obbligo non dipende dall’adozione delle misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, ma può essere fatto valere tramite interpretazione conforme del diritto interno o, in mancanza, mediante responsabilità risarcitoria dello Stato. La remunerazione è dovuta solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione, cioè dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 75/363/CEE
  • Direttiva 82/76/CEE
  • Direttiva 75/362/CEE
  • Direttiva 93/16/CEE
  • Direttiva 2005/36/CE

Formazione dei medici specialisti iniziata nel 1982 e remunerazione adeguata

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dalla Corte suprema di cassazione italiana in controversie tra amministrazioni pubbliche italiane e medici specialisti che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1990. La questione centrale è se tali corsi, iniziati prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76/CEE e proseguiti dopo, diano diritto alla remunerazione adeguata prevista dalla normativa UE.

Fatti e procedimento principale

I medici ricorrenti avevano chiesto in via principale il pagamento della remunerazione adeguata prevista dall’allegato della direttiva 75/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/CEE; in subordine, il risarcimento dei danni da tardiva o mancata trasposizione. In primo grado le domande erano state respinte, mentre in appello la Presidenza del Consiglio dei ministri era stata condannata a pagamenti di importo determinato. In cassazione è emersa la necessità di chiarire l’ambito temporale dell’obbligo di remunerazione.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363/CEE, come modificata;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva come modificata;
  • l’allegato introdotto dall’articolo 13 della direttiva 82/76/CEE, che prevede che la formazione a tempo pieno e quella a tempo ridotto siano oggetto di una remunerazione adeguata;
  • l’articolo 14 della direttiva 82/76/CEE, relativo alle formazioni a tempo ridotto iniziate prima del 1° gennaio 1983;
  • l’articolo 16 della direttiva 82/76/CEE, che fissava il termine di recepimento al 31 dicembre 1982. La sentenza ricorda inoltre il collegamento con la direttiva 75/362/CEE, limitatamente alle specializzazioni comuni menzionate nei suoi articoli 5 o 7.

Prima questione: ambito di applicazione temporale dell’obbligo di remunerazione

La Corte osserva che l’obbligo di remunerazione adeguata è stato introdotto dalla direttiva 82/76/CEE, entrata in vigore il 29 gennaio 1982, e che gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro il 31 dicembre 1982. La norma transitoria dell’articolo 14, che consente di completare le formazioni a tempo ridotto iniziate prima del 1° gennaio 1983, riguarda la legittimità di tali percorsi formativi e non esclude l’obbligo di remunerazione.

La Corte conclude quindi che le formazioni specialistiche iniziate nel corso del 1982 e proseguite oltre il 31 dicembre 1982 devono essere remunerate in modo adeguato, a condizione che si tratti di specializzazioni comuni agli Stati membri e indicate nella direttiva 75/362/CEE.

Seconda questione: rilevanza della trasposizione nazionale della direttiva 82/76

La Corte ribadisce che l’obbligo di remunerazione adeguata è incondizionato e sufficientemente preciso. Spetta agli Stati membri definirne concretamente importo e modalità, ma il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva.

La mancanza o il ritardo della trasposizione non fa venir meno l’obbligo. Se l’interpretazione conforme non consente di raggiungere il risultato voluto, il diritto dell’Unione impone il risarcimento del danno causato ai singoli dalla mancata trasposizione, purché ricorrano i presupposti della responsabilità dello Stato individuati dalla giurisprudenza della Corte.

Terza questione: decorrenza della remunerazione

Quanto alla durata del diritto alla remunerazione, la Corte precisa che uno Stato membro non può essere ritenuto responsabile per la mancata trasposizione prima della scadenza del termine fissato dalla direttiva. Pertanto, per le formazioni iniziate nel 1982 e concluse dopo, la remunerazione adeguata è dovuta soltanto dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione.

Decisione e portata pratica

Il dispositivo conferma che:

  • l’obbligo di remunerazione adeguata si applica alle specializzazioni iniziate nel 1982 e proseguite dopo il 31 dicembre 1982;
  • tale obbligo non dipende dalla trasposizione nazionale della direttiva 82/76;
  • la remunerazione spetta solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento. Per i professionisti, la sentenza è rilevante perché conferma la possibilità di far valere diritti economici fondati direttamente sul diritto UE o, in alternativa, di agire per responsabilità dello Stato in caso di recepimento tardivo.

Come è indicizzato

Materieformazione dei medici specialistilibera circolazione dei mediciresponsabilità dello stato per mancata trasposizioneinterpretazione conforme

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.