Corte di giustizia, Sentenza C-498/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018. — Maximilian Schrems contro Facebook Ireland Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di «consumatore» – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista. — Causa C-498/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la qualità di consumatore non viene meno per il solo fatto che l’utente di un social network svolga attività pubbliche, editoriali o associative connesse alla tutela di diritti fondamentali. Ha però escluso che il foro del consumatore consenta di cumulare, nell’azione proposta davanti al giudice del domicilio del cessionario, anche crediti ceduti da altri consumatori. La tutela speciale resta quindi ancorata al rapporto contrattuale personale tra consumatore e professionista.
Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori: la qualità di consumatore non si perde per attività para-professionali accessorie, ma il foro del consumatore non si estende ai diritti ceduti da altri consumatori.
La questione giuridica
Se, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 44/2001: 1) un utente di un account Facebook privato perda la qualità di consumatore quando, oltre all’uso privato, pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere diritti di numerosi altri consumatori; 2) il consumatore possa avvalersi del foro del consumatore per far valere, dinanzi al giudice del proprio domicilio, non solo i propri diritti derivanti da un contratto di consumo, ma anche diritti analoghi cedutigli da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri o in Stati terzi.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la nozione di consumatore di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 va interpretata in modo restrittivo e con riferimento al singolo contratto: un soggetto che utilizza originariamente un servizio digitale per fini privati non perde tale qualità solo perché svolge, in seguito, attività pubbliche, informative o di mobilitazione, purché l’uso contrattuale resti essenzialmente non professionale. Tuttavia, il foro speciale del consumatore si applica solo all’azione fondata su diritti derivanti dal contratto concluso personalmente dal consumatore con il professionista; esso non può essere esteso, per effetto di una cessione, a diritti di altri consumatori, perché la cessione non modifica la determinazione della competenza né giustifica un nuovo foro specifico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articoli 15, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Direttiva 95/46/CE
- Articolo 169, paragrafo 1, TFUE
Competenza del foro del consumatore e cessione di diritti in materia Facebook
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof austriaca, riguarda l’interpretazione degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 44/2001 in una controversia tra Maximilian Schrems e Facebook Ireland Limited. Il caso si inserisce nel più ampio contenzioso avviato da Schrems in materia di protezione dei dati e competenza giurisdizionale davanti ai giudici austriaci.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Schrems aveva inizialmente utilizzato Facebook per fini privati; successivamente aveva anche sviluppato una forte attività pubblica e di advocacy, pubblicando libri, tenendo conferenze, gestendo siti internet e raccogliendo donazioni. Inoltre, aveva ottenuto la cessione a sé di diritti di altri consumatori, per farli valere insieme ai propri contro Facebook Ireland.
I giudici austriaci di merito avevano adottato soluzioni non coincidenti: il primo giudice aveva escluso il foro del consumatore; il giudice d’appello lo aveva riconosciuto per i diritti propri del ricorrente, ma non per quelli ceduti. La Corte suprema austriaca ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se tali attività facessero perdere lo status di consumatore e se la cessione di diritti consentisse di utilizzare il foro del consumatore anche per crediti altrui.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 15, 16 e 17, relativi alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori;
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, solo per precisare che il nuovo regime non si applicava ratione temporis;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 169, paragrafo 1, TFUE, evocato nel ragionamento sulla tutela del consumatore;
- la direttiva 95/46/CE, richiamata nel contesto sostanziale della controversia, benché non decisiva per la soluzione del quesito di competenza.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che le regole speciali di competenza per i consumatori costituiscono una deroga al principio generale del foro del convenuto e devono quindi essere interpretate restrittivamente. La nozione di consumatore va valutata in relazione al singolo contratto e alla finalità concreta dell’operazione, non alla situazione personale complessiva del soggetto.
In questa prospettiva, la Corte precisa che:
- un contratto rientra nel regime consumeristico solo se concluso per un uso non professionale;
- se l’uso inizialmente privato di un servizio digitale si trasforma successivamente in uso essenzialmente professionale, la protezione speciale può venire meno;
- tuttavia, la mera circostanza che il soggetto pubblichi libri, tenga conferenze, gestisca siti internet, raccolga fondi o si faccia cedere diritti da altri consumatori non basta, di per sé, a fargli perdere la qualità di consumatore.
La Corte sottolinea inoltre che le competenze o l’impegno del soggetto nella difesa di diritti collettivi non incidono sulla sua qualifica di consumatore, perché la nozione si definisce in opposizione a quella di operatore economico e non dipende dalle conoscenze effettive della persona. Un’interpretazione diversa ostacolerebbe l’effettiva tutela dei diritti dei consumatori, compresi quelli in materia di protezione dei dati.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla possibilità di cumulare, davanti al giudice del domicilio del cessionario, anche i diritti ceduti da altri consumatori, la Corte ribadisce che il foro del consumatore tutela solo il soggetto che sia personalmente parte del contratto di consumo. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 riguarda infatti l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto e presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le stesse parti.
La Corte afferma che:
- una cessione di crediti non può incidere, da sola, sulla determinazione del giudice competente;
- la concentrazione di più diritti in capo a un unico attore non può creare un nuovo foro speciale non previsto dal regolamento;
- il fatto che il cessionario possa far valere i propri diritti personali contro lo stesso professionista davanti al giudice del suo domicilio non consente di attrarre anche i crediti ceduti nello stesso foro.
Ne consegue che la protezione giurisdizionale speciale resta ancorata al rapporto consumatore-professionista originario e non si estende ai diritti acquistati da terzi.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde come segue:
- l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di consumatore per effetto delle attività successive di pubblicazione, conferenze, gestione di siti internet, raccolta di donazioni e acquisizione di cessioni di diritti da altri consumatori;
- l’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento non si applica all’azione con cui tale consumatore faccia valere, dinanzi al giudice del proprio domicilio, non solo i propri diritti ma anche quelli ceduti da altri consumatori, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano domiciliati nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Principi di diritto ricavabili
La sentenza afferma due principi operativi di rilievo pratico:
- la qualifica di consumatore si valuta in concreto sul singolo contratto e non viene meno per attività pubbliche o associative del soggetto, se il contratto originario resta sostanzialmente non professionale;
- il foro del consumatore non è trasferibile per effetto di cessione di crediti e non può essere utilizzato per cumulare pretese di altri consumatori contro il medesimo professionista.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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