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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-634/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2018. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro European Food SA. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo FITNESS – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità. — Causa C-634/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di rigetto della domanda di nullità del marchio denominativo FITNESS. Ribadisce che, nei procedimenti di nullità assoluta, le prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non sono automaticamente tardive e possono essere considerate nell’ambito del potere discrezionale dell’EUIPO. Conferma inoltre che la regola speciale sui termini prevista per l’opposizione non si applica a tali procedimenti e condanna l’EUIPO alle spese.

Marchio UE "FITNESS": la Corte chiarisce quando la commissione di ricorso dell’EUIPO può prendere in considerazione prove prodotte per la prima volta in appello in un procedimento di nullità assoluta e respinge l’impugnazione dell’EUIPO.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di dichiarazione di nullità assoluta di un marchio UE, le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso debbano essere considerate sempre tardive e quindi irricevibili; se la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 limiti tale questione ai soli procedimenti di opposizione; e se il Tribunale abbia alterato l’equilibrio processuale tra le parti o violato i principi di economia processuale e buona amministrazione.

Principio di diritto

In un procedimento di dichiarazione di nullità assoluta di un marchio dell’Unione europea, la commissione di ricorso dell’EUIPO non deve considerare automaticamente tardive le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa: l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 le consente di valutarle nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, salvo norme speciali come quella della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, che vale solo per l’opposizione. La Corte precisa inoltre che il secondo motivo dell’impugnazione, formulato in termini generici, è irricevibile; pertanto l’impugnazione dell’EUIPO è respinta integralmente.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2868/95
  • Regola 37, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 2868/95
  • Regola 40 del regolamento (CE) n. 2868/95
  • Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 57 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 63 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 78 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Marchio dell’Unione europea "FITNESS" e prove prodotte in sede di ricorso

La pronuncia riguarda un’impugnazione dell’EUIPO contro una sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità assoluta di un marchio dell’Unione europea. Al centro della controversia vi è il marchio denominativo "FITNESS", registrato per prodotti alimentari e bevande, e la questione dell’utilizzabilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

Fatti e procedimento amministrativo

La Société des produits Nestlé SA aveva depositato nel 2001 la domanda di registrazione del segno denominativo FITNESS, poi registrato nel 2005 per prodotti delle classi 29, 30 e 32. Nel 2011 European Food SA ha chiesto la nullità del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), sostenendo che il marchio fosse descrittivo e privo di carattere distintivo. La divisione di annullamento ha respinto la domanda; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata l’assenza di carattere distintivo e respingendo come tardive alcune prove prodotte per la prima volta in sede di ricorso, mediante applicazione analogica della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

Sentenza del Tribunale e impugnazione

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso, ritenendo erroneo il rifiuto di prendere in considerazione le prove nuove. L’EUIPO ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte, deducendo in sintesi che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di un termine per produrre le prove nel procedimento di nullità, avrebbe illegittimamente ammesso prove prodotte tardivamente e avrebbe ridotto la portata del potere discrezionale della commissione di ricorso.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, sui motivi di nullità assoluta;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), sugli impedimenti assoluti alla registrazione;
  • gli articoli 57, 63, 64, 76 e 78 del regolamento n. 207/2009, relativi allo svolgimento del procedimento, all’esame del ricorso e ai poteri istruttori dell’EUIPO;
  • la regola 37, lettera b), iv), e la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

Primo motivo: prove nuove e potere discrezionale dell’EUIPO

La Corte precisa che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dire che i regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 non prevedono alcun termine per la produzione delle prove in un procedimento di nullità assoluta. Tuttavia, tale errore non incide sul dispositivo della sentenza impugnata, che resta corretto per altre ragioni. La Corte afferma infatti che:

  • non esiste una regola che vieti in linea di principio la presentazione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso;
  • l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 conferisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale nel decidere se tener conto di fatti e prove tardivamente dedotti;
  • le prove nuove possono essere considerate soprattutto se complementari rispetto a quelle già prodotte o se riguardano elementi nuovi emersi nel ricorso;
  • resta fermo che la parte che le produce deve giustificare perché non siano state depositate prima.

La Corte distingue il procedimento di nullità da quello di opposizione: la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 è una norma speciale che si applica solo all’opposizione e non ai procedimenti di nullità assoluta.

Secondo motivo: censura generica e irricevibile

Quanto al secondo motivo dell’EUIPO, fondato sul presunto turbamento dell’equilibrio processuale e sulla violazione dei principi di economia processuale e buona amministrazione, la Corte lo dichiara irricevibile. Il motivo era formulato in termini generici, senza indicare con precisione i punti della sentenza impugnata asseritamente viziati né gli errori di diritto dedotti a sostegno, in contrasto con gli articoli 168, paragrafo 1, lettera b), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Esito della controversia

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e conferma la sentenza del Tribunale. L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese del giudizio di impugnazione.

Principio affermato

Nei procedimenti di nullità assoluta del marchio UE, la commissione di ricorso non può trattare come automaticamente irricevibili le prove prodotte per la prima volta in appello, ma deve esercitare il potere discrezionale attribuito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. La regola speciale sulla tardività delle prove prevista dal regolamento n. 2868/95 per le decisioni della divisione di opposizione non si estende ai procedimenti di nullità.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedimento di nullità assolutaprove nel giudizio amministrativoprocedimento di impugnazione dinanzi all’euipoonere della prova

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