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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-473/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018. — F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – Esame dei fatti e delle circostanze – Ricorso a una perizia – Test psicologici. — Causa C-473/16

Giurisprudenza europea62016CJ0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia sui limiti del ricorso a perizie psicologiche nel vaglio delle domande di asilo fondate sull’orientamento sessuale. Riconosce che, in astratto, l’autorità accertante e il giudice possono avvalersi di consulenze tecniche, ma esclude che la decisione possa dipendere solo da esse e vieta in concreto una perizia psicologica basata su test proiettivi della personalità. La ragione decisiva è la lesione sproporzionata della vita privata del richiedente, tutelata dall’articolo 7 della Carta.

Protezione internazionale: limiti al ricorso a perizie psicologiche per verificare l’orientamento sessuale dichiarato dal richiedente asilo

La questione giuridica

Se l’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, letto alla luce della Carta, consenta all’autorità accertante o al giudice di disporre e utilizzare una perizia psicologica basata su test proiettivi della personalità per valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato dal richiedente; e, in particolare, se una simile perizia sia compatibile con i diritti fondamentali quando non prevede domande sui comportamenti sessuali né esame fisico.

Principio di diritto

L’articolo 4 della direttiva 2011/95 non osta, in linea di principio, a che l’autorità competente o il giudice dispongano una perizia nell’esame di una domanda di protezione internazionale fondata sull’orientamento sessuale, ma tale perizia è lecita solo se le sue modalità rispettano i diritti fondamentali della Carta e se l’autorità o il giudice non fondano la decisione esclusivamente sulla relazione peritale né restano vincolati alle sue conclusioni. Tuttavia, una perizia psicologica basata su test proiettivi della personalità, finalizzata a fornire un’immagine dell’orientamento sessuale del richiedente, lede in modo sproporzionato il diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 7 della Carta ed è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 1, 7 e 52, paragrafo 1
  • Direttiva 2011/95/UE, articoli 4, 10, paragrafo 1, lettera d), e 10, paragrafo 2, considerando 30, articolo 39, paragrafo 1, articolo 40
  • Direttiva 2013/32/UE, articoli 4, paragrafo 1, 10, paragrafo 3, lettera d), 15, paragrafo 3, lettera a), 46, paragrafi 1 e 4, 51, paragrafo 1, 52
  • Direttiva 2005/85/CE, articoli 2, lettera e), 4, paragrafo 1, 8, paragrafo 2, 13, paragrafo 3, lettera a), 39, paragrafi 1 e 2
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 8
  • Principi di Yogyakarta, principio 18

Protezione internazionale e perizia sull’orientamento sessuale dichiarato

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dello Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság in un procedimento tra un cittadino nigeriano, F, e l’autorità ungherese competente in materia di immigrazione e cittadinanza, che aveva respinto la domanda di asilo. La questione centrale è se, nell’esame di una domanda di protezione internazionale fondata sul timore di persecuzione per orientamento sessuale, l’autorità amministrativa o il giudice possano disporre e utilizzare una perizia psicologica basata su test proiettivi della personalità.

Fatti e procedimento principale

F aveva presentato domanda di asilo nell’aprile 2015 sostenendo, fin dal primo colloquio, di temere persecuzioni nel paese d’origine a causa della propria omosessualità. L’autorità ungherese respingeva la domanda nel mese di ottobre 2015: pur non rilevando contraddizioni fondamentali nelle dichiarazioni, riteneva il richiedente non credibile sulla base di una perizia psicologica che comprendeva, tra l’altro, test proiettivi della personalità, il disegno della persona sotto la pioggia, il test di Rorschach e il test di Szondi. Il ricorrente contestava che tali test avessero violato i suoi diritti fondamentali e non consentissero di valutare l’attendibilità del suo orientamento sessuale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava sostanzialmente:

  • se l’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta, ostasse alla richiesta e valutazione di una perizia psicologica fondata su test proiettivi, senza domande sui comportamenti sessuali e senza esame fisico;
  • in caso negativo, se l’articolo 4 della direttiva ostasse in generale all’uso di qualsiasi metodo peritale per verificare la veridicità delle dichiarazioni sull’orientamento sessuale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4 della direttiva 2011/95, che disciplina l’esame individuale dei fatti e delle circostanze e la valutazione delle dichiarazioni del richiedente;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, che include l’orientamento sessuale tra gli elementi che possono fondare l’appartenenza a un particolare gruppo sociale;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, che rende irrilevante la sussistenza effettiva della caratteristica persecutoria se essa è attribuita dall’autore della persecuzione;
  • il considerando 30 della direttiva 2011/95;
  • gli articoli 4, 10, 15 e 46 della direttiva 2013/32 e gli articoli 4, 8, 13 e 39 della direttiva 2005/85, relativi all’autorità accertante, al colloquio personale, al ricorso effettivo e al potere istruttorio.

Ragionamento della Corte: ammissibilità astratta delle perizie

La Corte osserva che le dichiarazioni del richiedente sull’orientamento sessuale costituiscono solo il punto di partenza dell’esame dei fatti e delle circostanze. L’orientamento sessuale può integrare l’appartenenza a un particolare gruppo sociale, ma non è sempre necessario accertarne in concreto la verità, poiché è sufficiente che tale caratteristica sia attribuita dal persecutore.

Da ciò discende che l’articolo 4 della direttiva 2011/95 non esclude, in astratto, il ricorso a perizie nell’ambito dell’istruttoria. Le autorità possono dunque, in linea di principio, consultare esperti per meglio valutare le reali esigenze di protezione internazionale, e lo stesso vale per il giudice investito del ricorso. Tuttavia, tali strumenti non possono sostituire la valutazione individuale richiesta dalla direttiva: né l’autorità accertante né il giudice possono fondare la propria decisione esclusivamente sulle conclusioni della perizia o ritenervisi vincolati.

Limiti derivanti dalla Carta: vita privata e dignità

La Corte precisa che le modalità di utilizzazione della perizia devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Nel caso concreto, la perizia psicologica era disposta nel contesto del procedimento di asilo, in una situazione in cui il richiedente si trova sotto forte pressione, poiché l’esito della domanda dipende dalla sua collaborazione e un eventuale rifiuto di sottoporsi ai test può essere valutato negativamente.

Per la Corte, anche se il consenso ai test sia formalmente richiesto, esso non è realmente libero, ma condizionato dalle circostanze del procedimento. La realizzazione e l’utilizzo della perizia costituiscono quindi un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, che deve superare il controllo di proporzionalità previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Perché la perizia psicologica è sproporzionata

La Corte ritiene che la perizia psicologica oggetto della causa presenti una gravità particolare, perché mira ad accertare un elemento essenziale dell’identità della persona e si fonda su test psicologici che interferiscono con aspetti intimi della sfera personale. Richiama, inoltre, il principio 18 dei Principi di Yogyakarta, secondo cui nessuno può essere costretto a subire test psicologici a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

La Corte sottolinea poi che una simile perizia non è indispensabile: l’autorità accertante dispone già di strumenti adeguati, come il colloquio individuale condotto da personale competente e la valutazione complessiva delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 2011/95. Le dichiarazioni coerenti e plausibili del richiedente possono bastare anche in assenza di riscontri documentali. Inoltre, la perizia in questione produce solo un’immagine approssimativa dell’orientamento sessuale e, nel caso concreto, si confrontava con dichiarazioni non contraddittorie.

Decisione della Corte

La Corte risponde in due tempi:

  • l’articolo 4 della direttiva 2011/95 non osta, in generale, al ricorso a una perizia nell’esame dei fatti e delle circostanze relativi all’orientamento sessuale, purché le modalità siano conformi ai diritti fondamentali e l’autorità o il giudice non si limitino alle conclusioni peritali;
  • tuttavia, l’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, osta all’esecuzione e all’utilizzo di una perizia psicologica come quella descritta, basata su test proiettivi della personalità e finalizzata a fornire un’immagine dell’orientamento sessuale del richiedente.

Principi utili per la pratica professionale

Per gli operatori, la sentenza chiarisce che:

  • nelle domande di asilo fondate sull’orientamento sessuale non è consentito pretendere prove invasive della sfera intima;
  • l’autorità amministrativa deve condurre un esame individuale, serio e completo, senza delegare la decisione a una perizia;
  • il giudice può controllare la decisione e, in astratto, disporre una consulenza, ma non può fondarsi esclusivamente su di essa;
  • sono incompatibili con il diritto UE le perizie psicologiche che, per metodo e finalità, invadono in modo sproporzionato la vita privata del richiedente.

Come è indicizzato

Materieprotezione internazionalediritto d’asiloorientamento sessualediritti fondamentaliprova e accertamento dei fatti

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