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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-314/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2018. — Commissione europea contro Repubblica ceca. — Inadempimento di uno Stato – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Patente di guida – Definizioni delle categorie C1 e C nonché D1. — Causa C-314/16

Giurisprudenza europea62016CJ0314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione e ha accertato un doppio inadempimento della Repubblica ceca nella trasposizione della direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida. La normativa ceca non distingueva correttamente le categorie C1 e C da D1 e D, e inoltre restringeva indebitamente la categoria D1 ai veicoli per più di otto passeggeri. La Corte ha ribadito che gli Stati membri non possono modificare la struttura delle categorie armonizzate dalla direttiva introducendo condizioni non previste dal legislatore dell’Unione.

Inadempimento della Repubblica ceca per errata trasposizione della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, con disciplina nazionale non conforme delle categorie C1, C e D1.

La questione giuridica

Se la normativa ceca di recepimento della direttiva 2006/126/CE fosse conforme all’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d), f) e h), della direttiva, in particolare: (i) se le categorie C1 e C dovessero essere definite come autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D; (ii) se la categoria D1 potesse essere limitata ai soli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, invece che fino a sedici persone oltre al conducente.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/126/CE perché la sua normativa nazionale non ha correttamente delimitato le categorie C1 e C rispetto alle categorie D1 e D, omettendo il criterio dell’esclusione dei veicoli D1 o D, e perché ha illegittimamente aggiunto alla categoria D1 un requisito non previsto dalla direttiva, imponendo il trasporto di più di otto passeggeri invece del solo limite massimo di sedici persone. Uno Stato membro non può introdurre requisiti ulteriori né sopprimere elementi di delimitazione previsti dal diritto dell’Unione, anche se ritiene la propria trasposizione più chiara o funzionale.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 4, paragrafo 4, lettere d), f), h) e j), direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 16 direttiva 2006/126/CE
  • Allegato I direttiva 2006/126/CE
  • Allegato II direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 91/439/CEE

Inadempimento della Repubblica ceca sulla definizione delle categorie di patente C1, C e D1

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica ceca in materia di patenti di guida. La questione centrale concerne la corretta trasposizione della direttiva 2006/126/CE quanto alla delimitazione delle categorie di veicoli C1, C e D1.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva contestato alla Repubblica ceca che la normativa nazionale non riproducesse correttamente la definizione delle categorie C1 e C, poiché mancava il riferimento agli autoveicoli "diversi da quelli delle categorie D1 o D". Contestava inoltre che la categoria D1 fosse stata limitata agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, mentre la direttiva prevede un massimo di sedici persone oltre al conducente. Dopo la lettera di diffida dell’11 luglio 2014 e il parere motivato del 27 febbraio 2015, la Commissione ha adito la Corte, ritenendo persistenti le infrazioni alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2006/126/CE, e segnatamente l’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d), f), h) e j);
  • l’articolo 16 della direttiva, relativo all’attuazione;
  • il considerando 2, sulla sicurezza stradale e la libera circolazione;
  • il considerando 12, secondo cui le definizioni delle categorie devono riflettere meglio le caratteristiche tecniche dei veicoli e l’abilità necessaria alla guida;
  • gli allegati I e II della direttiva, che mostrano il rilievo della destinazione del veicolo e dei diversi requisiti di esame;
  • la direttiva 91/439/CEE, richiamata come antecedente normativo;
  • l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte per le spese.

Argomenti delle parti

La Commissione sosteneva che le categorie C1 e C, nella direttiva, riguardano autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, e che tale delimitazione è essenziale per evitare sovrapposizioni tra veicoli destinati al trasporto di merci e veicoli destinati al trasporto di persone. Sosteneva inoltre che la categoria D1 non richiede che il veicolo sia progettato per trasportare più di otto persone, ma solo che non superi il limite massimo di sedici persone oltre al conducente. La Repubblica ceca replicava che non è necessaria una trasposizione letterale, purché sia raggiunto l’obiettivo della direttiva, e che la sua disciplina nazionale, pur diversa nella formulazione, impedirebbe la sovrapposizione tra categorie. Sosteneva inoltre che il limite minimo di più di otto passeggeri per la categoria D1 era necessario per evitare l’assorbimento delle categorie C1 e C.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2006/126 mira a un’armonizzazione più accentuata delle patenti di guida, anche per migliorare la sicurezza stradale e facilitare la libera circolazione delle persone. La Corte osserva che il legislatore dell’Unione ha riformulato le categorie rispetto alla direttiva 91/439/CEE, attribuendo alla categoria D1 un ambito diverso da quello precedente. In particolare, la Corte rileva che:

  • le categorie C e C1 riguardano autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con limiti di massa massima autorizzata e con il requisito di non più di otto passeggeri oltre al conducente;
  • la categoria D1 riguarda autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di sedici persone oltre al conducente e con lunghezza massima di 8 metri.

La disciplina ceca, non riproducendo il criterio dell’esclusione dei veicoli D1 o D, consente che taluni veicoli che dovrebbero rientrare in D1 siano invece guidati con patente C1. Ciò produce divergenze applicative tra Stati membri e compromette l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva. Quanto al limite minimo di più di otto passeggeri inserito nella normativa ceca per la categoria D1, la Corte afferma che si tratta di una condizione aggiuntiva non prevista dalla direttiva. Uno Stato membro non può introdurre requisiti ulteriori o sopprimere requisiti previsti dal diritto dell’Unione, anche se ritiene che ciò migliori la chiarezza o la coerenza del sistema nazionale. La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la categoria D1 sarebbe un mero sottogruppo della categoria D: la direttiva 2006/126 ha scelto una diversa struttura delle categorie rispetto alla direttiva 91/439, e tale scelta non può essere rimessa in discussione nel giudizio per inadempimento.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica ceca:

  • non ha adempiuto all’obbligo di definire le categorie C1 e C come autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, violando l’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE;
  • ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera h), della stessa direttiva, avendo limitato la categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri. La Repubblica ceca è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Nella trasposizione della direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, gli Stati membri devono rispettare la delimitazione delle categorie di veicoli fissata dal legislatore dell’Unione e non possono né eliminare il criterio di esclusione reciproca tra le categorie C1/C e D1/D, né aggiungere requisiti ulteriori alla definizione della categoria D1. L’armonizzazione perseguita dalla direttiva impone una corrispondenza sostanziale tra le categorie nazionali e quelle europee, al fine di evitare differenze tra Stati membri nella patente richiesta per il medesimo veicolo.

Come è indicizzato

Materiepatente di guidatrasportiinadempimento di uno statosicurezza stradalelibera circolazione

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