Sentenza del 27/11/2015 n. 24262 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale condizionato degli eredi, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e cassato senza rinvio la sentenza della CTR che aveva annullato la cartella. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento INVIM relativa alla vendita di un immobile del 1991. La contribuente aveva sostenuto che la pretesa fosse stata definita mediante condono fiscale ritualmente richiesto e pagato, richiamando anche una precedente controversia favorevole relativa alla stessa compravendita e a un'analoga cartella per imposta di registro. La CTR aveva accolto la revocazione ritenendo applicabili i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., e aveva annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, che la questione del condono non fosse stata riproposta in appello e che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti della domanda. La Cassazione ha riqualificato la censura come questione di formazione di un giudicato interno: il primo giudice aveva già respinto la domanda anche con riferimento al condono e tale statuizione non era stata impugnata.
Norme richiamate
Art. 395, nn. 4 e 5, codice di procedura civile
La revocazione era stata proposta "ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5".
La CTR aveva ritenuto configurabili vizi revocatori collegati al ritrovamento di documenti rilevanti e al contrasto con una precedente decisione; la Cassazione ha però ritenuto preclusiva la formazione del giudicato interno, con conseguente inammissibilità della revocazione.
Art. 112, codice di procedura civile
Il motivo dell'Agenzia denunciava "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.".
La Corte ha escluso che la CTR avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che la questione del condono risultava inclusa nell'oggetto della revocazione; la decisione è stata cassata per la diversa ragione della preclusione derivante dal giudicato interno.
Art. 360, n. 4, codice di procedura civile
Il motivo era proposto "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".
La disposizione è stata invocata per denunciare un vizio processuale della sentenza, ma la Cassazione ha fondato l'accoglimento sulla formazione del giudicato interno e sull'inammissibilità della revocazione.
D.L. 30 settembre 1994, n. 630, convertito nella L. 30 novembre 1994, n. 656
La precedente controversia riguardava "l'avvenuta definizione agevolata ex D.L. 30 settembre 1994, n. 630, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656".
La normativa costituiva il fondamento del condono fiscale invocato dalla contribuente; tuttavia, nella presente fase processuale, la questione non è stata esaminata nel merito perché risultava coperta da giudicato interno.
Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La contribuente aveva contestato "l'errato riferimento contenuto in cartella al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43".
Secondo la contribuente, la norma riguardava il recupero di somme indebitamente rimborsate e non il recupero di somme conseguente a un errato sgravio; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al giudicato interno.
Massime di principio
- Una questione già decisa dal giudice di primo grado e non specificamente impugnata in appello può formare giudicato interno, impedendo di riproporla successivamente mediante revocazione o altro rimedio.
- Il giudicato interno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di Cassazione.
- Prima di proporre una revocazione occorre verificare che il punto contestato non sia già stato definitivamente deciso nel processo e che la decisione non sia diventata irretrattabile per mancata impugnazione.
- La Cassazione può riqualificare giuridicamente una censura: anche se formulata come ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., essa può essere esaminata come questione di giudicato interno.
- La produzione tardiva di documenti potenzialmente decisivi non consente di superare una preclusione derivante dal giudicato interno; la revocazione non può diventare uno strumento per riaprire questioni già definitivamente decise.
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