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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20037/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella per asserita tardività dell’iscrizione a ruolo e della notifica; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che la cartella fosse stata notificata nei termini rimodulati dalla L. n. 156 del 2005, intervenuta dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale n. 280/2005. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, parte del primo grado ma non evocato in appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo, poiché la CTR si sarebbe limitata ad affermare che l’ufficio aveva iscritto somme dichiarate e non versate, senza considerare le specifiche contestazioni su omessi/carenti versamenti dell’addizionale regionale IRPEF, delle ritenute alla fonte e sul credito d’imposta occupazionale ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000, oltre al successivo sgravio di somme da parte dell’ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che, nelle controversie relative a vizi non propri della cartella ma alla tardiva notifica o alla validità degli atti presupposti, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione e non vi è obbligo per il giudice di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso ogni reale motivazione sulla contestazione relativa ai presupposti dell’iscrizione a ruolo e non aveva considerato il fatto che, nel corso del giudizio, l’ufficio aveva emesso uno sgravio per parte delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La mancata evocazione del concessionario non impone l’integrazione del contraddittorio quando la controversia non riguarda un litisconsorzio necessario sostanziale o processuale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità processuale è stata esaminata e respinta perché infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame di un fatto decisivo è ravvisato quando il giudice di merito non affronta una specifica contestazione idonea a mutare l’esito della lite.

  • art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    È la base normativa della cartella oggetto di impugnazione, emessa per controllo automatizzato.

  • art. 39 del D.lgs. n. 112 del 1999

    In presenza di contestazioni sul merito della pretesa tributaria, il concessionario che sia destinatario dell’impugnazione ha l’onere di chiamare in causa l’ente creditore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite.

  • art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992

    L’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado, ma resta ferma la distinzione tra cause scindibili e inscindibili.

  • L. n. 156 del 2005

    Ha rimodulato i termini decadenziali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, secondo quanto ritenuto dalla CTR.

  • sentenza Corte costituzionale n. 280/2005

    È richiamata come antecedente della rimodulazione legislativa dei termini di notifica e iscrizione a ruolo.

  • art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000

    È richiamato dal ricorrente con riferimento al credito d’imposta occupazionale oggetto di contestazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla cartella di pagamento, quando la doglianza attiene alla tardiva notificazione della cartella o alla validità degli atti presupposti e non a un vizio proprio dell’atto esattoriale, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione.
  • In tali casi la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario; il concessionario, se convenuto per contestazioni sul merito della pretesa, ha l’onere di chiamare in causa l’ente per non sopportare le conseguenze della lite.
  • Il giudice d’appello non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio verso il concessionario quando la controversia è scindibile e non ricorre un rapporto di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando la sentenza di merito non prende in considerazione una specifica contestazione idonea a incidere sull’esito della decisione, specie se il giudice si limita a una formula assertiva priva di effettiva motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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