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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35226/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria, ex art. 67, secondo comma, l. fall., proposta dalla società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione di pagamenti eseguiti in suo favore, nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura, nell'ambito di rapporti commerciali intercorsi con la controparte. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della destinataria dei pagamenti. In cassazione la società soccombente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 113 c.p.c., 49 d.lgs. 270/1999 e 2935 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente individuato la disciplina applicabile alla prescrizione dell'azione revocatoria e il suo dies a quo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura proposta in appello circa la violazione dell'art. 49, secondo comma, d.lgs. 270/1999 e dell'art. 6, comma 1-ter, d.l. 347/2003; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la corte d'appello integrato la motivazione del primo giudice invece di rilevarne la pretesa mancanza, in tema di computo del periodo sospetto; (4) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per la ritenuta legittimità della motivazione per relationem del tribunale; (5) violazione degli artt. 67, secondo comma, l. fall. e 115 c.p.c. in tema di prova della scientia decoctionis, contestando la sufficienza degli indizi valorizzati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte d'appello si era conformata a un orientamento consolidato secondo cui, nell'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.lgs. 270/1999, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dall'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, poiché l'art. 49 presuppone una specifica condizione per l'esercizio dell'azione; ha dichiarato assorbito il secondo motivo; ha reputato manifestamente infondati il terzo e il quarto, escludendo che la motivazione per relationem del primo giudice fosse nulla, in quanto le ragioni della decisione risultavano chiaramente proprie del giudice; ha dichiarato inammissibile il quinto, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla scientia decoctionis, già sorretta da una motivazione fattuale congrua e non da errori di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo contributivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    revocatoria dei pagamenti eseguiti nei sei mesi anteriori

    costituisce il fondamento dell'azione revocatoria esperita dalla procedura e del relativo accertamento dei presupposti, inclusa la scientia decoctionis.

  • art. 49 d.lgs. n. 270/1999

    l'azione revocatoria del commissario straordinario è proponibile soltanto se sia stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali; il termine di prescrizione decorre dall'approvazione di tale programma.

  • art. 2935 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ritiene corretta la diversa individuazione del dies a quo operata dai giudici di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    la censura è inammissibile perché la violazione di tale norma è pertinente al diverso caso della decisione secondo equità, non dedotto nella specie.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la doglianza di appello non introduce una vera questione ulteriore rispetto alla generica contestazione del difetto motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione per relationem non determina nullità se le ragioni della decisione sono chiaramente attribuibili al giudice e risultano esaustive.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di sufficienza e legittimità della motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione presuntiva degli indizi, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale.

  • art. 6, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003

    richiamato nel motivo di appello e nel ricorso come norma asseritamente violata, ma non è riconosciuta una violazione rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il motivo è dichiarato inammissibile per contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza ragioni per mutarlo.

Massime di principio

  • Nell'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, la prescrizione dell'azione revocatoria non decorre dalla nomina del commissario straordinario, ma dall'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, perché solo da quel momento l'azione è concretamente esercitabile.
  • La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando l'appello si limiti a riproporre in modo generico una censura motivazionale senza introdurre una specifica questione giuridica ulteriore rispetto a quelle già esaminate.
  • La motivazione per relationem non è di per sé causa di nullità della sentenza, purché le ragioni decisorie siano riconoscibili come proprie del giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive.
  • La censura in cassazione che investe la valutazione degli indizi in tema di scientia decoctionis è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova rivalutazione del merito e non evidenzia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Quando la sentenza di merito si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che non offra argomenti seri per mutare tale indirizzo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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