Cassazione Civile, Ordinanza n. 09439/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da una società avverso un atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza cautelare che imponeva il rilascio di un cantiere edile e che recava una condanna ex art. 614-bis c.p.c. Il tribunale respinse l'opposizione; la corte d'appello confermò il rigetto e condannò l'appellante ex art. 96 c.p.c., ritenendo che le questioni sul titolo esecutivo fossero coperte da giudicato e che il giudice dell'opposizione non potesse modificare il contenuto del titolo cautelare né riesaminare il diritto della società opponente all'uso del cortile comune. In cassazione la società opponente articolò quattro motivi: 1) violazione degli artt. 615, 614-bis e 669-duodecies c.p.c., con errata interpretazione dell'ordinanza cautelare e motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 244 e ss. c.p.c. per mancata motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie; 3) violazione dell'art. 1102 c.c. per il mancato riconoscimento del diritto di occupare il cortile comune; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. e omessa risposta circa il contrasto tra ordinanza cautelare e ordinanza possessoria, deducendo anche l'elusione di un precedente giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente di una sufficiente esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, privo di specificità e di un chiaro inquadramento dei motivi nelle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. I motivi risultavano mescolati a censure fattuali e non illustravano in modo intelligibile le ragioni delle dedotte violazioni di legge. Inoltre, il primo motivo era inammissibile perché pretendeva, in sostanza, una modifica del titolo esecutivo cautelare in sede di opposizione all'esecuzione, mentre tale giudizio non può avere ad oggetto il merito del titolo giudiziale e il giudice dell'opposizione non può alterare il provvedimento posto a base dell'esecuzione. Il secondo motivo difettava di autosufficienza, non essendo stati riprodotti i capitoli di prova asseritamente non ammessi. Il terzo motivo era assertivo e non spiegava come l'art. 1102 c.c. fosse stato violato, senza confrontarsi con la ratio decidendi della corte territoriale. Il quarto motivo era parimenti inammissibile perché fondato sull'assunto, non adeguatamente sorretto, della modificabilità del provvedimento cautelare in sede esecutiva e della stabilità di giudicato di un'ordinanza possessoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come norma evocata nel primo motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per improprio tentativo di incidere sul titolo esecutivo in sede di opposizione.
art. 614-bis c.p.c.
citato quale base della condanna contenuta nell'ordinanza cautelare posta a fondamento del precetto.
art. 669-duodecies c.p.c.
richiamato in relazione al provvedimento cautelare e al motivo di ricorso che ne contestava l'interpretazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura.
art. 700 c.p.c.
indicato quale rito cautelare nel cui ambito era stata emessa l'ordinanza costituente titolo esecutivo.
art. 96 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese aggravate inflitta dalla corte d'appello.
art. 244 c.p.c. e ss.
richiamato nel secondo motivo in relazione al rigetto delle richieste istruttorie; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 1102 c.c.
invocato per sostenere il diritto della ricorrente a occupare il cortile comune, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a confrontarsi con la ratio decidendi.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancanza di adeguato supporto normativo e giurisprudenziale.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro di ammissibilità dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che le censure non erano ricondotte in modo chiaro ai numeri della norma.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
è la disposizione sulla quale la Corte fonda la declaratoria di inammissibilità per carenza di esposizione dei fatti, specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per il termine di deposito della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato congiuntamente al comma 1-quater per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una contestazione confusa che mescoli profili fattuali e giuridici.
- Il giudizio di opposizione all'esecuzione non può essere utilizzato per modificare o riesaminare il merito del titolo esecutivo posto a base del precetto, specie quando il titolo sia costituito da un provvedimento cautelare o comunque da un provvedimento già stabilizzato.
- La censura di violazione di legge deve spiegare in modo intelligibile quale sia la norma violata e per quale ragione la decisione impugnata se ne sia discostata; una deduzione meramente assertiva è inammissibile.
- Le doglianze relative alla prova non superano il vaglio di ammissibilità se non riproducono i capitoli di prova rilevanti e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito.
- La deduzione di un giudicato pregresso richiede l'indicazione puntuale del suo fondamento e del rapporto di incompatibilità con la decisione impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
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