Cassazione Penale, Sentenza n. 36331/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 legge fall.) deducendo quattro motivi: 1) e 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p., per aver il giudice del rinvio riprodotto argomentazioni già censurate dalla Cassazione e non aver valutato la possibile derubricazione in bancarotta semplice (art. 217, comma 2 legge fall.); 3) nullità della vocatio in iudicium per irregolarità nelle notificazioni: il decreto di citazione era stato notificato al difensore rinunciante anziché al nuovo difensore e le conclusioni del Procuratore generale non erano state comunicate al difensore effettivamente nominato, con conseguente lesione del contraddittorio cartolare; 4) eccezione di prescrizione dovuta a errore nella data della sentenza dichiarativa di fallimento (23/11/2010 vs 2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo relativo all'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore nominato, dichiarando la nullità del contraddittorio cartolare e annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente. Ha altresì precisato che il reato non era prescritto alla data della decisione, avendo la prescrizione dovuto essere prorogata per effetto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale (la prescrizione è stata fissata al 27/07/2023) e dunque ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso. L'annullamento è motivato dalla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa emergenziale in materia di decisione dei giudizi penali d'appello.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) art. 216
riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale e alle pene accessorie
La norma è stata applicata come fattispecie contestata all'imputato; la valutazione dell'elemento psicologico (dolo) è parte del tema di merito oggetto di censura ma la Cassazione ha deciso sul profilo processuale senza entrare nel merito sostanziale
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) art. 217, comma 2
richiamata come possibile derubricazione in bancarotta semplice
Il ricorrente sosteneva che, per la mancanza di scritture, dovesse essere escluso il profilo di fraudolenza e valutata la fattispecie meno grave; la Corte di Cassazione non ha deciso sul punto per aver annullato per vizi processuali
codice di procedura penale art. 627, comma 3
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione del giudice del rinvio in ordine all'elemento psicologico; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla nullità processuale
codice di procedura penale art. 161, comma 4
Richiamato per legittimare la notificazione al difensore anche se rinunciante se non è ancora intervenuto un sostituto; la Corte ha confermato che la notificazione al difensore rinunciante è legittima ma non esime la cancelleria dall'obbligo di comunicare gli atti al difensore effettivamente nominato
codice di procedura penale artt. 178, comma 1, lett. c) e 179
La violazione del contraddittorio cartolare prevista dalla normativa emergenziale integra una nullità generale di regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), e può essere fatta valere anche in sede di impugnazione successiva
d.l. 9 novembre 2020, n. 149 art. 23
Normativa emergenziale richiamata in tema di comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei termini per la presentazione delle conclusioni scritte; ha rilevanza per il contraddittorio cartolare in appello
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis (coordinato con legge di conversione 18/12/2020 n.176)
"Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto..."
Fornisce la disciplina del contraddittorio cartolare emergenziale; la sua violazione (mancata comunicazione al difensore nominato) costituisce nullità idonea ad annullare la sentenza
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 art. 16, comma 4
Norma tecnica richiamata per la trasmissione telematica degli atti alla cancelleria; rilevante per la corretta effettuazione delle comunicazioni telematiche della cancelleria
Massime di principio
- La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero al difensore effettivamente nominato in tempo utile comporta la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio cartolare e può determinare l'annullamento della sentenza anche se la notificazione è stata eseguita al difensore rinunciante
- La notificazione al difensore che ha rinunciato al mandato è legittima laddove non sia intervenuta ancora la sostituzione, ma non esonera la cancelleria dall'obbligo di garantire la comunicazione agli effettivi difensori nominati non appena siano formalmente indicati
- Le nullità di ordine generale relative al contraddittorio possono essere dedotte anche nel grado successivo di giudizio (art. 180 c.p.p.) e non sono soggette ai termini di deducibilità previsti per le nullità rilevabili in presenza della parte
- In situazioni di normativa emergenziale che limitano la partecipazione fisica alle udienze, la cancelleria deve applicare con rigore gli obblighi di comunicazione telematica per garantire il contraddittorio cartolare; la loro violazione è considerata lesiva dei diritti di difesa
- La questione della prescrizione deve sempre essere tempestivamente valutata: le sospensioni previste dalla normativa emergenziale possono prorogare i termini e impedire la declaratoria di estinzione del reato, come nel caso in cui la Corte ha calcolato la prescrizione al 27/07/2023
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