Cassazione Civile, Ordinanza n. 06348/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento danni proposta in primo grado da una persona fisica, anche quale rappresentante di una società in accomandita semplice, nei confronti di una società operante nel settore delle informazioni creditizie, per asserita erronea segnalazione relativa alle vicende finanziarie delle istanti. La corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda, rilevando che non erano stati dimostrati né il nesso causale tra la segnalazione e i pretesi danni, né la concreta esistenza di tali danni. In cassazione le ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per asserita anomala sequenza di ordinanze istruttorie in appello, che avrebbe impedito una piena difesa; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano negato loro la possibilità di provare l'illecito e i danni, oltre a non ammettere una c.t.u. ritenuta necessaria; 3) violazione di norme di diritto per non avere la corte territoriale attribuito valore decisivo alle risultanze di una fase cautelare, terminata con cessazione della materia del contendere, e per avere disatteso gli elementi probatori offerti a sostegno della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato la genericità della doglianza e l'assenza della specificazione del concreto pregiudizio difensivo subito, ribadendo che la denuncia di vizi processuali è ammissibile solo se si indica come la violazione abbia inciso sul diritto di difesa o sulla decisione. Sul secondo motivo ha osservato che non era stata dedotta una vera violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 115 c.p.c., ma solo una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso che si potesse censurare la sentenza di primo grado direttamente in cassazione. Sul terzo motivo ha ritenuto che le ricorrenti mirassero nuovamente a un riesame del merito e che non avessero spiegato la decisività delle prove non ammesse, requisito necessario per censurare il diniego di mezzi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
La violazione del contraddittorio può essere dedotta solo se si indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla denunciata irregolarità processuale.
art. 190 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle modalità di deposito delle difese in appello, ma non è stata ravvisata una lesione automatica del contraddittorio.
art. 2697 c.c.
La sua violazione ricorre solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti, e non quando valuti semplicemente in modo diverso le prove acquisite.
art. 115 c.p.c.
La norma è violata solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sui fatti allegati e non contestati; non quando attribuisce differente attendibilità alle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre appartengono al giudice di merito e non integrano di per sé un vizio denunciabile come violazione di legge.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate come vizio motivazionale o violazione di legge sono state ritenute in realtà dirette a sollecitare un riesame del merito, non consentito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato disposto l'obbligo per le ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il riferimento è stato considerato non coerente con il quadro normativo attuale e comunque utilizzato per contestare in modo improprio la valutazione del merito.
Massime di principio
- La denuncia di un vizio processuale è inammissibile se resta astratta: occorre indicare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione sia derivato dalla violazione dedotta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando le critiche riguardano la valutazione o l'apprezzamento delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'insoddisfazione per il peso attribuito alle prove, ma richiede che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato il principio dispositivo nei limiti normativamente previsti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio: il controllo della Cassazione resta confinato alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della motivazione di merito.
- Chi censura il mancato ingresso di mezzi istruttori deve dimostrare la decisività della prova omessa, cioè che la sua acquisizione avrebbe portato con certezza a una diversa decisione.
- Non è ammissibile in cassazione una critica diretta a vizi propri della sentenza di primo grado, dovendo il ricorso investire la decisione impugnata nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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