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Sentenza

Sentenza n. 6566/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento della provvisoria assegnazione non comunicata di 12 ore di sostegno e 12 ore di assistenza e per il riconoscimento del diritto alla assegnazione di 18 ore di sostegno e di 16 ore di assistenza come previsto nel PEI e per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per 100 euro cadauno al giorno dalla notifica del ricorso sino all’adeguamento del PEI;

Giustizia amministrativa202510944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione provvisoria di 12 ore di sostegno didattico e 12 ore di assistenza OEPAC, in luogo delle 18 ore di sostegno e delle 16 ore di assistenza previste nel PEI

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione al minore, frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado, di 12 ore settimanali di sostegno didattico e 12 ore settimanali di assistenza OEPAC, chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegnazione delle 18 ore di sostegno e delle 16 ore di assistenza indicate nel PEI e nel GLHO, nonché il risarcimento di 100 euro per ciascun giorno dalla notificazione del ricorso sino all'adeguamento del PEI. Il TAR aveva accolto parzialmente la domanda cautelare, confermando l'integrazione delle ore di sostegno fino a 18. In udienza il Collegio ha prospettato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione. La controversia concerneva l'attuazione concreta di un PEI già definito e, quindi, la pretesa a ottenere il numero di ore di sostegno e assistenza già individuato nel piano, senza margini di discrezionalità amministrativa. Il ricorso si fondava, in sostanza, sulla dedotta violazione del diritto del minore all'inclusione scolastica e all'assistenza conforme al PEI.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario e precisando che il giudizio può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, una volta conclusa la redazione del PEI con l'indicazione delle ore necessarie, la posizione dell'alunno non consiste più in un interesse legittimo ma in un diritto soggettivo pienamente conformato, rispetto al quale l'amministrazione non dispone di potere discrezionale di riduzione in ragione delle risorse disponibili. L'attuazione del PEI rientra pertanto nella giurisdizione ordinaria, anche perché la mancata erogazione del sostegno pianificato può integrare una discriminazione indiretta. Il TAR ha aggiunto, in via incidentale, che la domanda relativa alle ore di sostegno sarebbe stata comunque divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo state successivamente integrate le ore fino a 18; quanto alle ore OEPAC, il ricorso sarebbe stato infondato nel merito, poiché il minore era passato da un orario scolastico di 40 a uno di 30 ore settimanali e le 12 ore assegnate risultavano proporzionate al nuovo monte ore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 104/1992

    Il piano educativo individualizzato, definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato.

    Il PEI conclusivo, quando individua le ore di sostegno necessarie, conforma il diritto dell'alunno e non lascia all'amministrazione il potere discrezionale di ridurre quantitativamente il sostegno per esigenze di risorse.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il piano educativo individualizzato è stato conclusivamente redatto dai soggetti competenti e indica il numero di ore di sostegno necessarie, l'alunno vanta un diritto soggettivo già concretamente conformato all'erogazione del sostegno nella misura prevista dal PEI; l'amministrazione non può ridurlo discrezionalmente per esigenze di bilancio o di disponibilità delle risorse.
  • Le controversie aventi a oggetto l'attuazione concreta di un PEI già definito, comprese quelle relative alla mancata assegnazione delle ore di sostegno e assistenza indicate nel piano, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non residua un potere amministrativo discrezionale di modulazione quantitativa della prestazione.
  • La mancata erogazione del sostegno previsto dal PEI, ove non accompagnata da una corrispondente riduzione dell'offerta formativa generale, può tradursi in una discriminazione indiretta lesiva del diritto dell'alunno con disabilità alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la cui repressione spetta al giudice ordinario.
  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione integra le ore di sostegno fino alla misura richiesta, la relativa domanda può divenire improcedibile per cessazione della materia del contendere; tale esito non incide sulla distinta questione di giurisdizione relativa all'attuazione del PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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