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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07070/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un condominio volta a ottenere la ripetizione delle somme versate, nell’ultimo decennio, come corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda verso la società convenuta e aveva condannato la terza chiamata. In appello, il Tribunale ha invece condannato la società convenuta a restituire al condominio l’importo di euro 3.413,00, oltre IVA e interessi, e ha condannato la società terza chiamata a rimborsare quanto dovuto. La società principale ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, poi rinunciandovi prima dell’adunanza camerale. I motivi del ricorso incidentale vertevano sulla violazione di norme del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.m. n. 102 del 2009, della normativa regionale ligure e di norme codicistiche in tema di adempimento, interpretazione del contratto, ripetizione dell’indebito, onere della prova e prescrizione, contestando la decisione d’appello che aveva individuato la soggettività passiva e l’obbligo di restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale per intervenuta rinuncia, precisando che la rinuncia al ricorso per cassazione non è atto accettizio e produce effetti anche senza accettazione della controparte, salvo le spese a carico del rinunciante. Ha poi esaminato il ricorso incidentale, che ha rigettato integralmente, ritenendo che la sentenza impugnata non si discostasse dai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido, al pagamento delle spese in favore del condominio, compensando invece integralmente le spese tra le due società. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la sola ricorrente principale, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione secondo il rito applicabile.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per dedurre omesso esame di documenti, nei limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 74 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di disciplina del servizio idrico e degli oneri connessi.

  • art. 101 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato.

  • art. 105 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel ricorso incidentale sulla titolarità delle obbligazioni nel servizio idrico.

  • art. 2 d.m. 30 settembre 2009, n. 102

    richiamato nel ricorso incidentale in collegamento alla regolazione del corrispettivo per il servizio.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come norma di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità per inadempimento.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato in tema di integrazione del contratto secondo legge, usi ed equità.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale canone di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento, come parametro sistematico della responsabilità contrattuale.

  • art. 1559 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla somministrazione e ai rapporti di fornitura continuativa.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la ripetizione dell’indebito oggettivo delle somme versate.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice e alla decisione secondo diritto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel ricorso incidentale come norma del sistema del servizio idrico e fognario.

  • art. 147 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato in tema di organizzazione del servizio idrico integrato.

  • art. 149 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina del servizio idrico.

  • art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato più volte quale norma centrale sulla tariffa e sulla copertura dei costi del servizio idrico integrato.

  • art. 155 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla regolazione del servizio idrico.

  • art. 4 L.R. n. 29/2007

    richiamato nel ricorso incidentale come fonte regionale rilevante per il servizio idrico.

  • art. 8-sexies d.l. n. 208 del 2008 conv. in L. n. 13 del 2009

    richiamato nel ricorso incidentale come norma transitoria/incidente sulla disciplina tariffaria del servizio.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei crediti periodici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale per cassazione produce effetti anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio; ne consegue l’estinzione del giudizio limitatamente a quel ricorso, con regolazione delle spese a carico del rinunciante.
  • La rinuncia all’impugnazione principale non travolge il ricorso incidentale, che conserva autonoma rilevanza processuale e deve essere comunque esaminato dal giudice di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non essendo estensibile analogicamente ad altre ipotesi processuali, come la rinuncia al ricorso.
  • Quando la decisione impugnata si conforma ai principi già affermati da precedenti di legittimità specificamente richiamati, i motivi che ne sollecitano il riesame devono essere rigettati per continuità interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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