Cassazione Penale, Sentenza n. 44381/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pellegrini Aldo impugnava la sentenza di condanna per l'art. 677, comma 3, cod. pen., articolando tre censure: (i) il Tribunale non avrebbe distinto la sua posizione da quella di Pellegrini Simona, poiché Aldo era divenuto proprietario solo il 20/09/2018 e aveva ricevuto l'ordinanza comunale il 27/09/2018, con termini non modificati, mentre il Comune avrebbe poi demolito autonomamente l'immobile prima dei termini; inoltre mancata valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; (ii) carenza dell'elemento oggettivo del reato perché l'intervento comunale avrebbe anticipato e reso impossibile l'esecuzione dei lavori da parte del ricorrente; (iii) assenza dell'elemento soggettivo per via dell'impossibilità di adempiere dovuta all'intervento del Comune, quindi mancava colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'obbligo di eseguire i lavori sussiste in capo al proprietario per legge, indipendentemente da provvedimenti amministrativi, e nasce al sorgere dello stato di pericolo; pertanto l'obbligo gravava su Aldo dalla data della donazione e il Tribunale ha correttamente ritenuto che egli non si sia attivato né abbia avviato le procedure amministrative necessarie. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis e ha escluso che l'intervento del Comune configuri una impossibilità oggettiva tale da escludere la colpa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 677, comma 3, cod. pen.
Sanziona il proprietario di un edificio che minacci rovina con pericolo per le persone che non provveda ai lavori necessari: l'obbligo sorge dalla situazione di disponibilità legale dell'immobile e prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo
art. 131-bis, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in mancanza di circostanze che dimostrassero una comprensione non completa della situazione concreta o cause socialmente apprezzabili giustificanti l'inerzia
art. 42, cod. pen.
Riferito all'imputabilità: la volontà cosciente e libera è richiesta anche per i reati contravvenzionali; la colpa è esclusa solo in presenza di impossibilità oggettiva non dipendente da colpa
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- L'obbligo di mettere in sicurezza un edificio pericolante grava sul proprietario in virtù della sua posizione di garanzia e nasce al verificarsi della pericolosità: non è condizionato all'esistenza o alla durata di un provvedimento amministrativo
- L'intervento amministrativo (es. demolizione o messa in sicurezza da parte del Comune) non esclude automaticamente la responsabilità penale del proprietario, salvo che sia dimostrabile un'impossibilità oggettiva di adempiere non dipendente da sua colpa
- Per escludere la colpa occorre provare che l'adempimento era oggettivamente impossibile e che l'impossibilità non dipendeva da negligenza, imprudenza o imperizia del proprietario: la mera esecuzione successiva/anticipata da parte del Comune non è di per sé esimente
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis richiede elementi concreti che attestino una limitata offensività dell'azione e/o condizioni personali o socialmente apprezzabili che giustifichino l'inerzia; l'accertamento deve essere motivato e basato su atti
- In situazioni analoghe è prudente, per il nuovo proprietario di un immobile pericolante, attivarsi immediatamente — almeno avviando le procedure amministrative e tecniche necessarie — e documentare tempestivamente ogni iniziativa per poter dimostrare diligenza e contestuale impossibilità oggettiva se invocata
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