Cassazione Penale, Sentenza n. 43974/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli (13/04/2022) che, in sede di rinvio disposto da questa Corte, aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP di Torre Annunziata (13/05/2020) nei confronti degli indagati per fatti corruttivi. Il ricorso deduceva violazione di legge (artt. 623, comma 1, lett. a) e 627, comma 3 c.p.p.) e difetto di motivazione: il Tribunale di Napoli, invece di eseguire la verifica disposta dalla Corte di cassazione sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (verifica necessaria ex sentenza di annullamento del 19/01/2021), si era limitato a valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e la pericolosità personale degli indagati, omettendo l'esame richiesto dalla Suprema Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata (13/04/2022) e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Il rinvio è finalizzato a far svolgere puntuale verifica, in relazione ai singoli fatti e ai singoli decreti autorizzativi, dell'utilizzabilità delle captazioni e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per ciascun indagato; solo se tale verifica dovesse risultare positiva il Tribunale dovrà successivamente valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. La Corte ha censurato il fatto che il giudice di rinvio abbia eluso il dictum della precedente sentenza concentrandosi anzitempo sulle esigenze cautelari e applicando il principio della "ragione più liquida" in modo non compatibile con il processo penale.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di riesame: utilizzata per inquadrare l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha disposto il riesame delle misure cautelari
art. 4 L. 140/2003
Richiamata in riferimento alla sospensione dell'esecuzione della misura cautelare in attesa dell'autorizzazione a procedere delle Camere parlamentari per gli indagati parlamentari
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione: indicata dal ricorrente come violata
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti del ricorso per cassazione
art. 274 cod. proc. pen. (ultimo periodo, mod. da legge n. 47/2015)
Richiamato in punto valutazione del pericolo di reiterazione: la gravità del fatto va valutata nelle sue concrete modalità e circostanze e non astrattamente dal titolo di reato
Massime di principio
- In sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il giudice del riesame è vincolato a svolgere la verifica espressamente richiesta dalla Corte: in particolare la verificazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni rispetto ai singoli decreti e fatti deve precedere e sorreggere il giudizio sulla gravità indiziaria
- La valutazione della gravità indiziaria (presupposto per la misura cautelare) è logicamente preliminare e può influenzare la valutazione delle esigenze cautelari: il giudice non può evitare questa fase sostituendola con un esame immediato e autonomo delle esigenze cautelari
- Non è ammissibile trasferire a favore dell'economia processuale (principio della "ragione più liquida") la decisione di omettere l'accertamento dei gravi indizi in materia penale, salvo casi eccezionali debitamente motivati e coerenti con la giurisprudenza
- La mera distanza temporale dei fatti non determina automaticamente l'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari: il giudice deve comunque motivare con riferimento a elementi attualizzanti o meno la pericolosità
- Per la legittima utilizzabilità delle intercettazioni è necessario che i provvedimenti autorizzativi e le relative motivazioni indichino le ragioni dell'indispensabilità delle captazioni rispetto al fatto specifico e ai soggetti; in sede di riesame va verificato se i decreti autorizzativi ricomprendessero i fatti corruttivi contestati
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