Ordinanza n. 634/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 13 febbraio 2025 n. 32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 13 febbraio 2025 n. 32
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato, preliminarmente, che la procura alle liti era viziata da genericità, poiché non conteneva alcun riferimento alla sentenza da ottemperare e indicava erroneamente quale autorità giudiziaria adita il TAR di Imperia. Il Collegio ha qualificato la procura speciale alle liti come requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e ha richiamato il principio, affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non può essere integrata mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c. La parte ha tuttavia rilasciato la procura il 24 giugno 2025, anteriormente alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del 2 ottobre 2025 n. 11; tale anteriorità è stata ritenuta idonea a integrare un'incertezza normativa giustificante la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato la nullità o comunque l'invalidità della procura speciale per genericità e per l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria, escludendo che la procura nulla potesse essere sanata mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., in ragione della completezza della disciplina del codice del processo amministrativo. Considerata però l'anteriorità della procura rispetto alla pronuncia dell'Adunanza plenaria che aveva chiarito tale disciplina, il Collegio ha riconosciuto i presupposti dell'errore scusabile e ha rimesso la parte in termini. È stato quindi fissato un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una valida procura speciale. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
art. 37 c.p.a.
rimessione in termini per errore scusabile
La rimessione in termini è stata riconosciuta in presenza di un'incertezza normativa oggettiva sulla disciplina e sulla sanabilità della procura alle liti.
art. 182, comma 2, c.p.c.
possibilità di sanare la procura nulla
La disposizione non è stata ritenuta espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo, poiché la disciplina della nullità della procura speciale nel c.p.a. è completa.
art. 99 c.p.a.
Richiamato in relazione al valore nomofilattico della pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è un requisito di ammissibilità e deve riferirsi in modo sufficientemente specifico al giudizio e all'autorità giudiziaria adita; la genericità o l'indicazione erronea del giudice possono determinarne l'invalidità.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; pertanto, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo quale principio generale per sanare una procura nulla.
- Quando la procura sia stata rilasciata prima di una pronuncia dell'Adunanza plenaria che abbia chiarito in senso innovativo o comunque non univoco la disciplina applicabile, l'incertezza normativa può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
- In presenza dei presupposti dell'errore scusabile, il giudice amministrativo può assegnare un termine perentorio per il deposito di una valida procura speciale e rinviare la trattazione del merito, senza definire immediatamente il giudizio per inammissibilità.
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