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Ordinanza

Ordinanza n. 12915/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma depositata in data 24/4/2018 n. 4503

Giustizia amministrativa202513179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 916/2026, relativa al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 4503/2018

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., sostenendo che il Ministero della Giustizia non avesse integralmente adempiuto alla sentenza di ottemperanza n. 916/2026, con la quale era stato ordinato il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 4503/2018, oltre interessi e spese di notifica, detratto quanto già corrisposto o ricevuto. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato un estratto conto dal quale risultava un bonifico ministeriale di euro 914,56, accreditato il 17 aprile 2026. Il ricorrente ha tuttavia contestato che il pagamento fosse integralmente satisfattivo, ritenendolo soltanto parziale. Poiché dagli atti non risultava il dettaglio delle voci che componevano l’importo corrisposto né la relativa causale, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto, a fini istruttori, che il Ministero della Giustizia depositi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata contenente il dettaglio e la causale delle singole voci che compongono l’importo di euro 914,56 corrisposto con bonifico del 17 aprile 2026. La trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 novembre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sull’integralità dell’adempimento né sulla sussistenza di un eventuale residuo dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’incidente promosso dal ricorrente nel giudizio di ottemperanza, in relazione alla contestata esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato contesta che un pagamento dell’amministrazione sia solo parziale e dagli atti non sia possibile verificare la composizione dell’importo corrisposto, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione documentata con il dettaglio e la causale delle singole voci di pagamento prima di decidere sull’integrale esecuzione del giudicato.
  • La documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare l’integrale adempimento del giudicato quando sia controversa la corrispondenza tra l’importo accreditato e tutte le somme dovute in esecuzione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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