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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione -del provvedimento di sospensione dell''attività d'impresa dell'Ispettorato d’Area Metropolitana di Bari-BAT -OMISSIS- del 25/09/2024; -del decreto della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud del 22.11.2024, che ha dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente; -di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, in particolare del verbale di primo accesso ispettivo e provvedimento di sospensione -OMISSIS- del 19.9.2024”

Giustizia amministrativa202500194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa del 25 settembre 2024, sostitutivo di quello del 19 settembre 2024, e decreto del 22 novembre 2024 che ha dichiarato irricevibile e comunque infondato il ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi ispettivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Durante un accesso ispettivo del 19 settembre 2024 presso un cantiere edile in cui operava l'impresa ricorrente, gli ispettori avevano trovato due lavoratori, accertando tramite il portale dell'Ispettorato la mancata regolare assunzione di uno di essi. Il lavoratore, privo di documento, aveva fornito generalità rivelatesi inesatte; l'Amministrazione, dopo ulteriori verifiche anagrafiche, aveva adottato il 25 settembre 2024 un nuovo provvedimento di sospensione, annullando e sostituendo quello precedente per rettificare i dati identificativi del lavoratore. L'impresa ha dedotto, nei confronti della sospensione, nullità e illegittimità per mancanza degli elementi essenziali, incompetenza, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 81/2008, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il nuovo provvedimento fosse il risultato di un'attività accertativa postuma, non collegata all'accesso ispettivo; che nell'accesso non fosse stata effettivamente identificata la persona cui erano state successivamente attribuite le generalità; che gli ispettori non fossero competenti a identificare il lavoratore privo di documenti o sospettato di false generalità; che vi fossero discrasie sul luogo dell'accertamento; che l'ispezione avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio con l'impresa; e che l'omessa contestazione di violazioni alla società appaltatrice principale e al responsabile dei lavori rendesse invalida la sospensione. Quanto al decreto della Direzione Interregionale, sono state dedotte violazione dell'art. 14 d.lgs. 81/2008, dell'art. 147 c.p.c. e dell'art. 6 d.P.R. 68/2005, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà e sviamento, contestando sia la tardività sia la valutazione di infondatezza del ricorso amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del 25 settembre 2024 non costituisse una nuova sospensione fondata su un accertamento postumo, ma l'annullamento e la sostituzione del provvedimento del 19 settembre per la sola rettifica delle generalità del lavoratore irregolare già trovato intento al lavoro durante l'accesso ispettivo. Il provvedimento successivo rinviava espressamente al verbale di primo accesso e all'attività accertativa compiuta in quella data. La presenza del lavoratore irregolare è stata ritenuta comprovata dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, assistite da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; non è necessaria una rapida successione cronologica tra ispezione e sospensione, purché il provvedimento sia collegato a un'effettiva attività accertativa e non vi siano divergenze sostanziali, ritenute insussistenti nel caso concreto. Il TAR ha escluso che l'ispezione dovesse svolgersi in contraddittorio con l'impresa e ha riconosciuto agli ispettori il potere di identificare il soggetto sottoposto ad accertamento, anche mediante registri anagrafici e a distanza di alcuni giorni, ai sensi degli artt. 13 e 14 l. 689/1981 e delle funzioni di polizia giudiziaria richiamate dall'art. 14 d.lgs. 81/2008. La lieve discrasia relativa al luogo dell'accertamento è stata considerata un errore percettivo non idoneo a superare la fede privilegiata delle dichiarazioni ispettive. L'omessa contestazione di violazioni alla società appaltatrice principale e al responsabile dei lavori non incide sulla validità della sospensione, poiché rileva il rapporto tra l'impresa subappaltatrice e il lavoratore trovato sul suo cantiere. Quanto al decreto della Direzione Interregionale, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'infondatezza nel merito delle censure, senza esaminare la questione della tardività del ricorso amministrativo; le doglianze di merito erano infatti le stesse già respinte rispetto al provvedimento di sospensione. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 81/2008

    La sospensione dell'attività può essere adottata sulla base dell'accertata presenza di un lavoratore irregolarmente occupato; la rettifica successiva delle generalità non impone un nuovo accesso quando il provvedimento sostitutivo rinvia all'accertamento originario e ne corregge soltanto i dati identificativi. La disposizione fa inoltre salve le attribuzioni dell'organo di vigilanza previste dagli artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994.

  • art. 2700 c.c.

    Le dichiarazioni dei verbalizzanti circa i fatti da essi direttamente constatati durante l'accesso ispettivo sono assistite da fede privilegiata, salvo contestazioni idonee a superarne l'attendibilità.

  • artt. 13 e 14 l. 689/1981

    I poteri degli organi accertatori comprendono l'identificazione del soggetto nei cui confronti viene svolta l'attività di accertamento, anche quando l'identificazione venga completata successivamente all'accesso.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994

    Le attribuzioni dell'organo di vigilanza, fatte salve dall'art. 14 d.lgs. 81/2008, comprendono le funzioni di polizia giudiziaria funzionali all'attività ispettiva.

  • art. 349 c.p.p.

    Il ricorso alla procedura di accompagnamento o trattenimento per l'identificazione non era necessario in assenza dei relativi presupposti.

  • art. 14, comma 14, d.lgs. 81/2008

    Disciplina il ricorso amministrativo contro il provvedimento di sospensione; la decisione giudiziale ha ritenuto assorbita la censura sulla tardività, una volta accertata l'infondatezza nel merito.

Massime di principio

  • Un provvedimento di sospensione dell'attività adottato per l'impiego di lavoratore irregolare può annullare e sostituire il precedente per correggere le generalità del lavoratore, senza costituire un nuovo accertamento autonomo, quando richiami espressamente il verbale di accesso originario e la presenza del lavoratore sia stata constatata durante quell'accesso.
  • Ai fini della sospensione prevista dall'art. 14 d.lgs. 81/2008 non è richiesto uno specifico termine breve tra l'accesso ispettivo e l'adozione del provvedimento, purché sussista un effettivo collegamento tra l'accertamento e la misura e non emergano divergenze sostanziali sui fatti posti a fondamento.
  • Le dichiarazioni dei funzionari ispettivi relative ai fatti direttamente constatati durante l'accesso fanno fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.; lievi discrasie descrittive o errori percettivi non ne compromettono automaticamente l'attendibilità complessiva.
  • Gli organi ispettivi possono procedere all'identificazione del lavoratore sottoposto ad accertamento anche mediante successive verifiche anagrafiche e non sono tenuti a richiedere l'intervento della pubblica sicurezza quando non ricorrano i presupposti per il trattenimento previsto dall'art. 349 c.p.p.
  • L'attività ispettiva presupposta dal provvedimento di sospensione non deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'impresa, se la legge non prevede tale specifico obbligo.
  • La validità della sospensione per lavoro irregolare va valutata in relazione al rapporto tra l'impresa cui è riferito l'accertamento e il lavoratore trovato intento al lavoro; l'eventuale mancata contestazione di violazioni ad altri soggetti operanti nel cantiere non incide, di per sé, sulla legittimità della misura.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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