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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9028/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 08/04/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il motivo unico dedotto dal difensore è la violazione degli artt. 168 c.p. e 673 e 674 c.p.p.: si sostiene che la revoca dovesse essere disposta dal giudice della cognizione e che eventuali errori di quel giudice non possano essere corretti in fase di esecuzione, soprattutto quando il secondo reato è stato dichiarato in continuazione con la prima condanna.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura perché, nel caso concreto, il giudice della cognizione non si era pronunciato sulla sospensione condizionale (si era limitato a non assumere alcuna determinazione), e quindi il giudice dell'esecuzione aveva il potere/dovere di dichiarare la revoca del beneficio. La sentenza richiama il principio secondo cui la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa e produce effetti retroattivi al momento in cui si è verificata la causa ostativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa; gli effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione ostativa, indipendentemente dalla pronuncia giudiziale

  • art. 164, comma quarto, cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; richiamato nella valutazione se tali cause fossero o meno documentalmente note al giudice della cognizione

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle impugnazioni (richiamo procedurale dell'atto di impugnazione), citata dalla difesa ma non risolutiva della questione sostanziale

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle impugnazioni; non ha impedito al giudice dell'esecuzione di dichiarare la revoca quando il giudice della cognizione non si era pronunciato

  • Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione. La Corte distingue il caso di specie da Longo perché qui il giudice di cognizione non si era pronunciato sul beneficio

  • Sez. U., n. 7551 del 08/04/1998 (Cerroni)

    Affermato che la revoca prevista dall'art. 168 c.p. è atto ricognitivo e che gli effetti sono 'de jure' dal momento in cui si è verificata la condizione; principio usato per confermare la natura dichiarativa della revoca

  • Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic)

    Giurisprudenza coerente con il principio della natura dichiarativa della revoca (richiamata a sostegno della soluzione adottata)

  • Sez. 1, n. 35848 del 11/09/2020 (Brunitti)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a conferma del carattere ricognitivo della revoca della sospensione condizionale

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.p.) ha natura dichiarativa: i suoi effetti retroagiscono al momento in cui si è verificata la causa ostativa, anche se la pronuncia giudiziale interviene successivamente.
  • Se il giudice della cognizione ha effettivamente deciso e concesso il beneficio nonostante cause ostative documentalmente note, la correzione di tale errore va ricercata con gli strumenti di impugnazione ordinari; il giudice dell'esecuzione non può sempre sostituirsi al giudice di merito se quest'ultimo si è già pronunciato.
  • Se invece il giudice della cognizione non si è pronunciato sul mantenimento o sulla revoca del beneficio (ossia ha omesso qualsiasi determinazione), il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di intervenire per dichiarare la revoca quando sussistono le condizioni ostative.
  • La valutazione se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione è centrale per stabilire se il giudice dell'esecuzione possa revocare: se erano sconosciute, l'intervento esecutivo è ammesso; se erano note e il giudice di merito ha comunque concesso il beneficio, la questione deve essere affrontata con impugnazioni nel merito.
  • In casi analoghi, è opportuno verificare documentalmente cosa risulta agli atti della fase di cognizione prima di invocare l'intervento del giudice dell'esecuzione o proporre ricorsi: la distinzione tra omissione di pronuncia e pronuncia favorevole è determinante.

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