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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31939/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna per il reato di calunnia. Sosteneva di aver saputo dell'esito del processo solo il 25/10/2023, quando le fu notificato l'ordine di esecuzione della pena, e di aver presentato istanza di rimessione il 06/11/2023; imputava la mancata impugnazione all'omessa comunicazione da parte del difensore di fiducia (avv. Giancarlo Pittelli), poi sospeso dall'esercizio della professione, e denunciava l'impossibilità di vigilare per distanza, condizioni socio-economiche e di salute. Denunciava la violazione degli artt. 175, comma 1 e comma 2.1 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'istanza depositata il 06/11/2023 era tardiva rispetto al termine di 10 giorni che scadeva il 04/11/2023 e ha rilevato l'errore della Corte territoriale nel considerarla tempestiva. Ha inoltre osservato, sul merito, che anche se il termine fosse stato rispettato la richiesta sarebbe stata comunque infondata: la sospensione del difensore non costituisce di per sé causa di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini e sull'assistito incombe l'onere di vigilare e di nominare un nuovo difensore. Di conseguenza ha confermato il rigetto della domanda e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che la sospensione o la cancellazione del difensore non integrano automaticamente caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione in termini; va valutato il comportamento dell'assistito e la sua possibilità di vigilare sulla nomina e sull'operato del difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; la Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Ricordo normativo richiamato per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria davanti alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di legittimità

    es. Sez. 6, n. 2112/2021; Sez. 5, n. 10423/2000

    Precedenti richiamati per affermare che il mancato adempimento del difensore non è automaticamente causa di forza maggiore; la valutazione è caso per caso e grava sull'assistito l'onere di sorveglianza

Massime di principio

  • La sospensione o la cancellazione dall'albo del difensore non costituiscono automaticamente "forza maggiore" che giustifichi la restituzione in termini: il giudice valuta il comportamento complessivo dell'assistito
  • Sull'imputato/assistito grava l'onere di vigilare sull'operato del difensore e, se necessario, provvedere tempestivamente alla nomina di un altro difensore
  • Le istanze di restituzione nel termine sono soggette a termini rigorosi: occorre rispettare la tempestività formale (qui il termine di 10 giorni non è prorogato perché il sabato non è considerato festivo ai fini della proroga)
  • Per ottenere la restituzione nel termine è necessario dimostrare sia la mancata conoscenza dell'atto sia l'assenza di colpa nella mancata impugnazione; deduzioni generiche non sono sufficienti
  • È consigliabile conservare prove documentali (comunicazioni allo studio, notifiche ricevute, certificazioni di impossibilità di accesso) e agire immediatamente alla scoperta dell'omissione del difensore
  • In situazioni analoghe, nominare un nuovo difensore appena si viene a conoscenza del problema, informarsi direttamente presso il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati e chiedere assistenza procedurale tempestiva aumentano le probabilità di ottenere accoglimento
  • Il giudizio sulla riconoscibilità della "forza maggiore" è ampiamente discrezionale e richiede elementi concreti che escludano qualsiasi responsabilità dell'assistito

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